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Provare per testimoni la donazione simulata da vendita (Cassazione 19284/09 e 26262/08)

Materia: Attualità - Fonte: Cassazione - 07.10.2009
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Abstract: Ammissibile la prova a condizione che... (N.B.: video e podcast diversi)

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(Per chi è interessato ad un approfondimento segnalo che sul numero n.3/10 della rivista "Il Civilista", ed. Giuffrè, è presente un articolo del sottoscritto che tratta, in maniera più sistematica, l'argomento).

 

* * *

 

La donazione "mascherata" da vendita è fatto abbastanza frequente, in materia ereditaria.

 

Il problema pratico più grosso, normalmente, è quello di provare in giudizio tale simulazione.

 

Questo perchè, come prima cosa, sovvengono i limiti posti dall'art. 1417 del codice civile:

 

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è  proposta dalle parti.

 

Viene però in soccorso, il principio più volte sancito dalla Corte di Cassazione, per cui

 

il legittimario può essere considerato terzo, e, come tale, può beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c., solo quando, contestualmente all'azione di dichiarazione della simulazione, proponga, sia pure per implicito, e sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, anche una domanda di riduzione della donazione dissimulata diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli per legge va calcolata tenendo conto del bene stesso.

 

In questi termini si è espressa la Cassazione con  la sentenza n. 26262/08, richiamata dalla più recente 19284/09 (ambedue le sentenze si ritrovano per esteso in calce al presente scritto).

 

Viceversa, ove non venisse proposta la domanda di riduzione ma solo la domanda di simulazione, varrebbero tutti i limiti per la prova testimoniale di cui all'art. 1417 (e quindi il legittimario sconterebbe l'impossibilità di utilizzare la prova testimoniale).

 

Quindi è importante, al fine di poter provare la simulazione a mezzo i testimoni (vale a dire con l'unico mezzo di prova disponibile, di solito), chiedere sia che venga dichiarata la simulazione sia la riduzione della donazione per ottenere l'integrazione della quota di riserva.

 

Renato Savoia

 

* * * 

 

Cass. civ. Sez. II, 07-09-2009, n. 19284

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15725/2008 proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato *****; - ricorrente -

contro

*****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentati e difesi dall'avvocato *****; - controricorrenti -

avverso la sentenza n. 188/2008 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2009 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE ETTORE;

udito l'Avvocato *****, con delega depositata in udienza *****, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l'Avvocato *****, con delega depositata in udienza dell'Avvocato *****, difensore dei resistenti che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 28 luglio 1993 *****, quale erede con beneficio di inventario di suo marito *****, da cui si era separata consensualmente nel *****, citò davanti al Tribunale di Marsala ***** e *****, esponendo tra l'altro per quanto ancora rileva - che con due atti pubblici del 4 febbraio 1991 il de cuius, per vanificare i diritti successori della moglie, aveva apparentemente trasferito ai due convenuti a titolo oneroso, ma in realtà gratuitamente, un fabbricato in nuda proprietà e alcuni appezzamenti di terreno; chiese pertanto la dichiarazione di nullità e inefficacia di quei roqiti e l'affermazione del proprio diritto alla porzione di sua pertinenza. ***** e ***** si difesero contestando la fondatezza degli assunti dell'attrice e chiesero la sua condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e art. 1226 c.c..

All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 6 febbraio 2004 il Tribunale respinse le domanda proposte da ***** e la condannò al risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione del sequestro dei beni in questione, che su sua istanza era stato autorizzato nel corso del giudizio.

Adita dalla soccombente, con sentenza del 19 febbraio 2008 la Corte d'appello di Palermo ha solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, escludendo la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ma confermando il rigetto delle sue domande.

***** ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. ***** e ***** si sono costituiti con controricorso. Sono state presentate memorie dall'una parte e dall'altra.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso *****, denunciando sia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente degli artt. 555 e 1417 c.c.", sia "nullità del procedimento", sia "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto non essere stata esercitata, già in primo grado, l'azione di reintegrazione nella legittima, con conseguente impossibilità di dimostrare mediante prove testimoniali e presuntive la simulazione degli atti di disposizione compiuti dal de cuius.

La censura va accolta.

La giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 24 luglio 2008 n. 20373) è univocamente orientata nel senso che l'interpretazione della domanda, comportando accertamenti di fatto e valutazioni di merito, non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'omissione, insufficienza o contraddittorietà della relativa motivazione. La sentenza impugnata è però effettivamente inficiata da tali vizi, poichè il giudice a quo si è limitato sul punto a osservare che "nel procedimento di primo grado la ***** ha chiesto che il giudice dichiarasse il suo diritto quale moglie separata alla metà del patrimonio relitto e dichiarasse la simulazione delle vendite e cessioni onerose eseguite dal defunto ante mortem. E' agevole ritenere che nessuna domanda di riduzione ha proposto la *****, sicchè esattamente il Tribunale, sia pure con motivazione non sempre corretta, ha ritenuto che non potesse provare a mezzo di testimoni la addotta simulazione". Non si è dunque tenuto alcun conto dell'integrale contenuto delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio (che sono state riportate nel contesti) del ricorso per cassazione, in ottemperanza alla regola dell'"autosufficienza") con le quali l'attrice, facendo valere il proprio diritto alla quota di metà del patrimonio ereditario spettacolare come legittimaria, aveva espressamente chiesto, previo accertamento del carattere gratuito delle alienazioni del 4 febbraio 1991, la loro "riduzione fino alla quota stessa": istanza poi ribadita nelle memorie e comparse dell'attrice, nelle sue conclusioni finali e in quelle dell'atto di citazione in appello (delle quali ugualmente è contenuta nel ricorso per cassazione l'integrale trascrizione, in ordine alla cui esattezza non sono state mosse contestazioni di sorta da parie dei resistenti). La Corte d'appello, anzichè basarsi su un'assiomatica negazione, avrebbe dovuto compiutamente e argomentatamente spiegare le ragioni per le quali ha reputato, a fronte dei suddetti dati testuali, che non fosse stata esercitata un'azione di riduzione e che pertanto non fosse applicabile nella specie il principio - costantemente enunciato nella giurisprudenza di legittimità: v. altre, Cass. 20 ottobre 2008 n. 26262 - secondo cui l'erede che propone domanda di reintegrazione nella legittima è equiparato ai terzi, ai fini della facoltà di provare per testimoni e presunzioni la simulazione degli atti compiuti in vita dal de cuius.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso, con i quali ***** lamenta che la Corte d'appello non ha utilizzato gli elementi indiziari che le erano stati prospettati a dimostrazione del carattere gratuito delle alienazioni in questione, non ha ammesso la prova orale che in proposito era stata dedotta, ha considerato nuove le domande invece già proposte in primo grado, ha disconosciuto il diritto di abitazione nella casa che comunque competeva alla vedova de defunto come legittimarla.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d'appello di Palermo, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009

 

* * *

 

Cass. civ. Sez. II, 30-10-2008, n. 26262

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Presidente

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1370/2004 proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato *****; - ricorrente -

contro

*****; - intimato -

avverso la sentenza n. 193/2003 della CORTE D'APPELLO di LECCE sezione distaccata di TARANTO, depositata il 29/07/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2008 dal Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 30 luglio 1993, ***** conveniva in giudizio davanti al tribunale di Taranto il fratello ***** per sentir dichiarare la simulazione dell'atto in data 29 luglio 1975, con il quale la madre ***** aveva venduto ad esso ***** la casa di abitazione in *****, riservandosene l'usufrutto, dopo che la stessa genitrice le aveva confidato di volere donare a lei ed al fratello, in parti uguali, l'immobile.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava l'avverso assunto, deducendo di avere regolarmente acquistato la casa, con il pagamento del relativo prezzo, e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti dalla madre ed a partecipare alle spese, da lui interamente sostenute, per il funerale della stessa.

All'esito dell'espletata istruttoria, l'adito tribunale, con sentenza del 12-6-2000/16 gennaio 2001, dichiarava che l'atto 29 luglio 1975 dissimulava una donazione, che "non può che riguardare la quota disponibile pari ad un terzo dell'asse ereditario", statuendo, perciò, che ***** era proprietario per due terzi della casa di abitazione in ***** e l'attrice del restante terzo; rigettava la domanda riconvenzionale e, compensate per la metà le spese di lite, condannava il convenuto a pagare all'attrice la rimanente quota.

Proposto appello da *****, che ha eccepito, tra l'altro, l'improponibilità dell'azione esercitata dall'attrice, e costituitasi costei per resistere, la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 29 luglio 2003, ha accolto il gravame e, per l'effetto, ha rigettato la domanda di *****, che ha condannato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, con la motivazione che qui di seguito si riassume.

Secondo la corte, l'attrice non ha spiegato azione di riduzione per ottenere l'integrazione della quota di riserva, ma ha agito solo per la declaratoria di simulazione dell'atto di compravendita della casa in *****, e, quindi, per riportare nella massa ereditaria quel bene, in realtà donato dalla madre al fratello (di essa attrice).

Da ciò deriva che, non avendo essa agito - nel domandare l'accertamento della dissimulazione della donazione e lo scioglimento della comunione, previa collazione della donazione medesima - quale terzo, ed essendo, pertanto, subentrata nella posizione del de cuius, la sua azione è soggetta, per quanto riguarda la prova per testi, alle limitazioni di cui all'art. 1417 c.c.; con la conseguenza che, nella fattispecie, la prova per testi non doveva essere ammessa, potendo eventualmente risultare la simulazione dell'atto di compravendita da una controdichiarazione scritta, che invece manca.

Ricorre per la cassazione della sentenza ***** in forza di un unico motivo, illustrato da memoria.

Non ha svolto attività difensiva *****.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di gravame la ricorrente denuncia "violazione degli artt. 1417, 2121, 2724 e 2725 c.c., artt. 713, 731, 740 e 741 c.c., illogicità manifesta, motivazione contraddittoria, su un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza impugnata richiama, ma non applica, i consolidati Orientamenti Giurisprudenziali e Principi di Diritto, in materia".

Per illustrare la censura così formulata premette, in punto di fatto, che "l'azione è stata espressamente proposta per la ricostituzione dell'asse ereditario di ***** (di cui le parti sono gli unici eredi, n.d.e.) a seguito dell'accoglimento della domanda di simulazione dell'atto di vendita e, quindi per il riconoscimento della quota di legittima della Sig.ra *****, lesa dal detto atto", e, dopo avere riportato le massime di questa Suprema Corte ed i principi in esse enunciati, si duole sostanzialmente dell'erronea applicazione che ne è stata fatta, nel caso concreto, dalla corte territoriale, che ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale espletata in primo grado, laddove questa "va ritenuta ammissibile ed influente ai fini decisori".

Conclude, quindi, che, "essendovi doglianza sul relativo apprezzamento fatto dal Giudice di 1^ grado(?), la causa va rimessa ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce".

Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

La ricorrente censura sostanzialmente, con la proposta impugnazione, la ratio decidendi adottata dalla corte di appello per rigettare la domanda da essa attrice formulata nei termini riportati nella sentenza impugnata (e più sopra riassunti), dolendosi, quindi, della erronea statuizione con cui quel giudice, ritenendo che non fosse stata esercitata, nel caso concreto, l'azione di riduzione, e che, pertanto, l'attrice non potesse considerarsi soggetto terzo ai fini del superamento del limite probatorio sancito dall'art. 1417 c.c., in materia di simulazione, ha dichiarato inammissibile la prova per testi assunta in primo grado e rigettato conseguentemente la domanda, per non essere stata dimostrata la dedotta simulazione del contratto di compravendita del 29 luglio 1975.

Si osserva, in proposito, che, seconda la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini della prova della simulazione di una vendita fatta dal de cuius per dissimulare una donazione, il legittimario può essere considerato terzo, e, come tale, può beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c., solo quando, contestualmente all'azione di dichiarazione della simulazione, proponga, sia pure per implicito, e sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, anche una domanda di riduzione della donazione dissimulata diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli per legge va calcolata tenendo conto del bene stesso (Cass. n. 13706/2007 n. 7134/2001, n. 5519/1998).

Nel caso che ne occupa, il giudice di appello, nell'interpretare la domanda proposta dall'attrice, e uniformandosi ai criteri e principi enunciati da questa Suprema Corte in tema di prova della simulazione e più sopra richiamati, ha correttamente e motivatamente escluso che con la stessa fosse stata esercitata anche l'azione di riduzione ex art. 553 c.c. e segg.; e, pertanto, la sentenza impugnata, nell'accogliere l'appello di ***** e nel rigettare conseguentemente la domanda di *****, non merita le censure formulate da quest'ultima con la proposta impugnazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese di questo grado, non avendo l'intimato svolto attività processuale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008

 

* * *

 

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