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Primi effetti del 'nuovo' art. 140 c.p.c. (Cassazione 7809/10)

Materia: Cassazione 7809/10 - Fonte: Cassazione - 04.05.2010
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Abstract: In tema di notifica a irreperibile o rifiutata.

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Arrivano le prime sentenze della Cassazione che prendono atto dell'intervenuta modifica, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/10, dell'art. 140.c.p.c..

 

E' proprio il caso della sentenza in commento, che cassa implacabilmente le sentenze di primo e secondo grado per un vizio di notifica (nel caso di specie di una intimazione di convalida, ma potremmo dire che questo sia solo un "accidente del destino").

 

E la Suprema Corte, in sintesi ma in maniera efficace, ripercorre proprio la disciplina della notifica eseguita ai sensi dell'articolo 140, specificando i motivi per cui, a seguito della predetta pronuncia della Corte Costituzionale, la notifica che ha dato origine al tutto non può considerarsi perfezionata e dichiarando dunque che

 

in un sistema modificato, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c., come interpretato fino alla sentenza della Corte Costituzionale citata, ovviamente di immediata applicazione, le conclusioni cui era correttamente giunta la Corte di merito non possono più essere seguite.

 

Renato Savoia

 

* * *

 

Cass. civ. Sez. III, 31-03-2010, n. 7809

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12173/2006 proposto da:

*****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentati e difesi dall'avvocato ***** giusta delega a margine del ricorso; - ricorrenti -

contro

*****, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dr. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato ***** con studio in 90141 PALERMO ***** giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 583/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO Sezione Seconda Civile, emessa il 6/05/2005, depositata il 12/05/2005 R.G.N. 1343/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/03/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

***** proponeva opposizione avverso la convalida di sfratto per morosità emessa dal tribunale di Palermo sostenendone la nullità per la omessa notificazione dell'intimazione, contestando, comunque, sia la propria legittimazione passiva, perchè nel contratto di locazione, a seguito del decesso di *****, era subentrata la moglie *****, sia la legittimazione attiva dell'intimante *****.

Quest'ultima si costituiva contestando l'ammissibilità dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.

Interveniva nel giudizio ****** rilevando, a sua volta, la nullità della notificazione dell'atto di citazione nei confronti del dante causa *****.

Il tribunale, con sentenza in data 11.2.2003, dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva proposta, condannando il ricorrente e l'intervenuta al pagamento delle spese giudiziali.

Questi ultimi proponevano appello sostenendo l'ammissibilità dell'opposizione tardiva dagli stessi proposta, poichè nella relazione di notificazione dell'atto l'ufficiale giudiziario non aveva indicato il soggetto che, secondo la stessa relazione, si era rifiutato di ricevere l'atto e perchè, comunque, mancava la prova dell'avvenuta ricezione del successivo avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., concludendo per la nullità del procedimento e dell'ordinanza di convalida di sfratto, nonchè il difetto di legittimazione passiva dell'intimante.

La Corte d'Appello, con sentenza del 12.5.2005, rigettava la proposta impugnazione.

Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati da memoria, ***** e *****.

Resiste con controricorso l'*****.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 148 e 668 c.p.c..

Con il secondo motivo denunciano la contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza.

I due motivi, per l'intima connessione delle censure con gli stessi proposte, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

Ed invero, l'indicazione delle generalità e della qualità della persona cui la copia è consegnata è richiesta dall'art. 148 c.p.c. (e la relativa omissione è sanzionata da nullità dall'art. 160 c.p.c.) quale elemento necessario per verificare la sussistenza di quel rapporto familiare o professionale tra destinatario dell'atto e consegnatario, sul quale l'art. 139 c.p.c., pone l'affidamento che l'atto stesso sarà portato a conoscenza del primo.

Tale esigenza non ricorre nella diversa ipotesi in cui il soggetto trovato sul posto rifiuti - ovviamente sempre che non si tratti dello stesso destinatario - di ricevere la copia, configurandosi, in tale ipotesi, una situazione sostanzialmente conforme a quella della irreperibilità delle persone legittimate alla ricezione (v. anche Cass. 23.6.2009 n. 14628; Cass. 4.5.1993 n. 5178).

Di qui la correttezza del ricorso al procedimento disciplinato dall'art. 140 c.p.c., in ordine al quale, pertanto, l'ulteriore riferimento al soggetto non qualificato che rifiuti la consegna si risolverebbe in un inciso superfluo, non richiesto all'ufficiale giudiziario che cura la notificazione.

Coerentemente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto l'ininfluenza della mancata menzione, da parte dell'ufficiale giudiziario, nella relata di notificazione dell'atto di citazione, delle generalità della persona che aveva rifiutato di ricevere l'atto.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 140 c.p.c..

Sostengono l'erroneità della sentenza impugnata che ha ritenuto non necessaria, ai fini del perfezionamento della notificazione dell'intimazione di sfratto, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario.

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Invero, è principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, enunciato da S.U. ord. int. 13.1.2005 n. 458 e ribadito da S.U. 14.1.2008 n. 627, quello per cui, qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto del termine di impugnazione, è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario.

Con le decisioni indicate, la Suprema Corte ha enunciato una serie di principi che vanno rispettati ai fini della prova dell'avvenuta, tempestiva e regolare notificazione.

A tal fine, è stato ribadito che il procedimento, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti, quali il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;

l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In questi casi, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., comma 1, decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario; e la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento).

Tuttavia, poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato, e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Con la sentenza 14.1.2008 n. 627, poi, in particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che è necessaria la produzione, in sede di giudizio di cassazione, dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c..

Una tale produzione è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Con la conseguenza che l'avviso, non allegato al ricorso e non depositato successivamente, può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della disposizione citata, ovvero fino all'adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2.

In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Comunque, il difensore del ricorrente presente in udienza od all'adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non avere ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.

Il sistema così delineato è stato, però, modificato con la sentenza n. 3 del 2010, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

La Corte ha ritenuto che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, violi i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost..

E ciò per due serie di ragioni: da una parte, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante - sul quale ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio - e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità; e, dall'altra per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8.

Applichiamo, ora, i principii enunciati al caso in esame.

La Corte di merito da atto, nella sentenza impugnata, che l'odierna resistente, sulla base della produzione effettuata nel giudizio di primo grado, ha rispettato e documentato tutti gli adempimenti richiesti dall'art. 140 c.p.c., concludendo, in ordine al rilievo mosso alla sentenza di primo grado dagli odierni ricorrenti, che nessuna sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario era richiesta ai fini del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti; rimanendo a carico del destinatario l'onere di provare di non avere avuto conoscenza dell'intimazione di sfratto per irregolarità della notificazione, o per caso fortuito, o per forza maggiore.

Ma in un sistema modificato, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c., come interpretato fino alla sentenza della Corte Costituzionale citata, ovviamente di immediata applicazione, le conclusioni cui era correttamente giunta la Corte di merito non possono più essere seguite.

In atti non è dato rinvenire la prova del ricevimento e della sottoscrizione del relativo avviso da parte dell' *****; nè la resistente nel giudizio di cassazione - in cui pure le sarebbe stato consentito produrre la relativa documentazione, beneficiando dei principii enunciati dalla giurisprudenza della Corte di legittimità sopra richiamata - ha prodotto o chiesto di potere produrre alcunchè.

Conclusivamente, vanno rigettati il primo ed il secondo motivo. Va accolto il terzo.

Va dichiarata la nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto; con la conseguente cassazione delle sentenze di primo e secondo grado.

La causa va rimessa al tribunale di Palermo, quale giudice di primo grado, per l'esame della fondatezza o meno dell'opposizione tardiva, proposta avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, con la fissazione del termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, per la sua riassunzione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo. Dichiara la nullità della notificazione dell'intimazione di sfratto. Cassa le sentenze di primo e secondo grado e rimette le parti, anche per le spese, al tribunale di Palermo, fissando il termine, per la riassunzione, di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010