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Non censurabile il rigetto di istanze istruttorie, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice

Materia: Cassazione - Fonte: Diritto e Giustizia - 14.07.2015
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Abstract: Commento a Cass. Sezioni Unite n. 14477 del 10 luglio 2015



La nuova previsione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. legittima solo la censura per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.

 

Questo il principio ribadito dalle Sezioni Unite, richiamando il precedente della sentenza n. 19881/14, Terza Sezione della Cassazione, nella sentenza n. 14477 depositata il 10 luglio 2015, con cui è stato rigettato il ricorso avverso...

 

[testo integrale e mio commento su dirittoegiustizia.it]