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Alla parte vittoriosa nel merito non occorre l’appello incidentale per riproporre domande assorbite dalla decisione del primo giudice

Materia: Sentenze - Fonte: Diritto e Giustizia - 01.08.2017
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Abstract: Cassazione n. 18939/17




Alla parte vittoriosa nel merito non occorre l’appello incidentale per riproporre domande assorbite dalla decisione del primo giudice.

È sufficiente (ma necessario) riproporre tali domande onde sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c..

La sentenza della Cassazione n. 18939/17, con mio commento, su Diritto e Giustizia.