Il licenziamento c.d ritorsivo può essere definito come quel provvedimento espulsivo motivato da una ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a esso legata.
Già in svariate pronunce di legittimità è stata segnalata la necessità che il lavoratore assolva in maniera puntuale l’onere della prova su di esso incombente.
Nella sentenza in commento la Corte ha ritenuto che tale onere non sia stato assolto dal lavoratore, e pertanto ha rigettato il ricorso.
Al link il testo dell' ordinanza 15/12/22 n. 36776 della Cassazione, sez. Lavoro, con mio commento
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