"Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all’assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU."
Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nell’ordinanza n. 200/2021, depositata il giorno 11 gennaio 2021, che ho commentato per Diritto e Giustizia.
v. su facebookTemi: |
vers. mobile - vers. standard - Tel +39 045 21030899 privacy - cookie |