La Cassazione 23573/11 ribadisce la risarcibilità, ma attenzione al profilo probatorio
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Oramai da anni (almeno una decina: ricordo ad esempio Cass. civ. Sez. III, 11/12/2000, n. 15580: “La casalinga, pur non percependo reddito monetizzato, svolge purtuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica, sicché va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa“) la Cassazione ha affermato il principio per cui anche la casalinga ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente e/o del lucro cessante.
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2011-11-21 Segnalato da: Renato savoia - Fonte: LeggiOggi.it
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