Mio commento a Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 10646/12 per Diritto e Giustizia.
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Il fatto che le notizie che si assumono illecitamente diffuse fossero già pubblicamente note non è causa di giustificazione e di esonero da responsabilità per omessa custodia dei dati, ma è circostanza che annulla la presunzione di responsabilità in capo al soggetto gestore dei dati.
Il caso.
Ritenendo che alcuni articoli apparsi su un periodico web contenessero informazione e dati personali sensibili, viene proposta un'azione risarcitoria nei confronti del Casinò, quale soggetto ritenuto responsabile della...
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Ancora su Sentenze La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
2012-06-28 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto E giustizia
Approfondimenti: Sentenze Cassazione cassazione 10646/12 risarcimento danni legge privacy trattamento dati personali
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