Brutta pagina. Un'altra.
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L'episodio è noto, ma lo riassumo a grandi linee.
Un noto avvocato penalista segue un (molto) noto procedimento penale.
Nei giorni scorsi fa sapere, a mezzo stampa, di non essere stato pagato della "robusta" parcella, e che provvederà a pignorare la casa (che è poi quella in cui è avvenuto il fatto da cui è scaturito il processo).
Molti si soffermano sull'entità della somma richiesta: in realtà (e premesso, giusto per essere chiari, che ho perso il conto di quanti anni mi ci vorranno per incassare la stessa somma) non è quello il punto.
Il punto, per quanto mi riguarda, è che ho scoperto di avere delle lacune enormi in procedura civile.
Conoscevo l'ordinaria azione civile.
Conoscevo il procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c..
Conoscevo il procediemento per decreto ingiuntivo.
Conoscevo la procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 della legge 13/06/42 n. 794.
Onestamente mi mancava il pignoramento a mezzo stampa.
Ovviamente, data la notorietà dell'avvocato, non succederà nulla. Mi domando però: se ogni avvocato che non viene pagato dal proprio cliente (succede, ahimè succede...) contattasse il giornale locale, preannunciando il pignoramento contro tizio o contro caio, agli ordini andrebbe bene? Gli ordini tacerebbero? Basta essere noti per fare qualsiasi cosa?
In sintesi: le norme deontologiche sono diverse a seconda della notorietà dell'avvocato?
Il CNF non ha nulla da dire a proposito?
Beh!, io da dire ne ho parecchio. E dico che non mi piace per niente.
Renato Savoia
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2012-07-16 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Renato Savoia
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