Mio commento a Cass. S.U. 10304/13
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Sappiamo come dal 2006 (D.L. 223/06) sia caduto il divieto per l’avvocato di svolgere pubblicità informativa.
Ciò, però, non ha fatto venir meno i principi generali di indipendenza, lealtà, proibità, dignità, decoro, diligenza e competenza, cui l’avvocato deve ispirarsi nell’esercizio della professione.
Proprio la permanenza di questi principi-quadri ha determinato la sanzione, confermata sia dal Consiglio Nazionale forense, che dalle Sezioni Unite di Cassazione (n. 10304/13), nei confronti di un avvocato.
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2013-05-28 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: LeggiOggi.it
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