Ribadito l'orientamento delle Sezioni Unite del 2008
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In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Così afferma la sez. III Civile della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11363, depositata il 22 maggio 2014, che ribadisce il principio già espresso dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 577/2008.
Per il testo integrale della sentenza e del commento andare QUI.
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2014-05-26 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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