Cass. 679/16
|
Qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva.
Così la Terza Sezione Civile nella sentenza n. 679 depositata il 18 gennaio 2016.
La vicenda.
Moglie e figli agivano in giudizio nei confronti dell'azienda ospedaliera in cui era stato operato, per un intervento chirurgico per tumore...
Sentenza e mio commento su Diritto e Giustizia.
-
Link: http://www.dirittoegiustizia.i
2016-01-19 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
Approfondimenti: Cassazione 679/16 invalidità permamente morte lesioni morte prima liquidazione
vers. mobile - vers. standard - Tel +39 045 21030899 privacy - cookie |