Sentenza Cass. Civ. n. 21060/2016
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Diversamente dal danno morale terminale, il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo, si è ravvisato come “sempre esistente” per effetto della “percezione”, anche “non cosciente”, della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita.
Così la Terza Sezione Civile nella sentenza n. 21060/2016, depositata il 19 ottobre 2016.
Il fatto.
Dopo 10 giorni di coma dall'essere stato investito mentre procedeva con il ciclomotore nella propria corsia, decedeva il conducente e...
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2016-10-24 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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