Commento a cura dell'avv. Francesca Consolati - Corte d'Appello Palermo, sentenza 12 ottobre 2016, n. 4322.
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La configurabilità del reato di furto aggravato di energia elettrica non richiede la prova della manomissione del contatore, assumendo rilievo la sola circostanza che all'atto del controllo vi sia l'indebita fruizione di energia, con conseguente elusione degli importi non pagati, perché non registrati.
Né ha rilievo l'eventuale manomissione commessa dai precedenti detentori dell'immobile, posto che quel che rileva è l'effettivo utilizzo dell'energia, integrante il fatto della sottrazione, e non che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore dei consumi.
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2017-03-22 Segnalato da: Francesca Consolati - Fonte: Condominioweb
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