Cassazione 22478/17
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Nel caso in cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito siano fondate sullo stesso fatto costitutivo, così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Il mio commento a Cass. 22478/17 per Diritto e Giustizia.
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Ancora su Sentenze Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
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2017-09-28 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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