Ordinanza n. 29619/17, della Sesta Sezione Civile della Cassazione - depositata l’11 dicembre.
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La richiesta di applicazione della clausola contrattuale che prevede il criterio convenzionale di rivalutazione del capitale garantito non è diversa dalla domanda di condanna all'adempimento del contratto ex art.1453 c.c. formulata con la domanda monitoria: in entrambi i casi, infatti, rimane ferma l'originaria pretesa di pagamento del capitale garantito, a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto esercitato da parte dell'assicurato.
Così ha deciso la Sesta Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 29619/17, depositata l’11 dicembre.
Mio commento e testo integrale dell'ordinanza su Diritto e Giustizia.
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2017-12-16 Segnalato da: Renato savoia - Fonte: Diri
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