Il mio commento a Cass. Civ, Terza Sezione, ordinanza 2334/18
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Il raggiungimento della maggiore età non estingue automaticamente l’onere di vigilanza, ma certamente ne modifica il contenuto. Per giurisprudenza costante «affinché sussista responsabilità ex art. 2048, comma 2, occorre che il fatto sia prevedibile ovvero prevenibile», laddove la prevedibilità/evitabilità di una condotta da parte dell'allievo maggiorenne che sia dannosa alle persone a lui prossime viene presuntivamente esclusa dal conferimento ex lege della maggiore età.
Il mio commmento e la sentenza integrale sono su Diritto e Giustizia.
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2018-02-02 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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