Il mio commento all'ordinanza 3296/18
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L'INAIL ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c..
I limiti quantitativi della surroga dell'Inail in caso di incidente stradale in itinere sono da sempre fonte di contenzioso.
La terza Sezione della Cassazione, nell'ordinanza 3296/18, al link con mio commento, prova a fare un po' di chiarezza.
Testo integrale su Diritto e Giustizia.
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Ancora su Sentenze La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
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2018-02-14 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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