L'attenzione del Garante si è concentrata, in particolare, sulla corretta applicazione, da parte della società, del cosiddetto diritto alla "portabilità dei dati" introdotto dal nuovo Regolamento e ...
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L'attenzione del Garante si è concentrata, in particolare, sulla corretta applicazione, da parte della società, del cosiddetto diritto alla "portabilità dei dati" introdotto dal nuovo Regolamento europeo, con l'ulteriore complicazione determinata dall'esercitare tale diritto mediante una delega e con il conseguente rischio di possibili duplicazioni delle banche dati oggetto di portabilità.
L'altro aspetto segnalato dal Garante nella lettera riguarda il delicato tema della "commerciabilità" dei dati, causata dall'attribuzione di un vero e proprio controvalore al dato personale.
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Ancora su Facebook Sentenza n. 27590/19, con mio commento su Diritto e Giustizia Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nell’ordinanza n. 28614/19, pubblicata ieri A differenza che nelle assicurazioni sul valore. Profili sui social network e carta d'identità: perché non è possibile
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2019-09-10 Segnalato da: Studio Legale - Renato Savoia - Fonte: Facebook
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