Il mio commento per Diritto e Giustizia all'ordinanza del Cassazione Civile, n. 8988 del 15 maggio 2020.
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Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art 1227, comma 1, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, ricorrendo, in tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degradata a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante.
Testo e commento su Diritto e Giustizia.
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2020-05-19 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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