Commento per Diritto e Giustizia
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L’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l’ipotesi di chiamata a titolo di garanzia impropria o di regresso.
Cosi la Cassazione, nell'ordinanza n. 11103 del10 giugno 2020.
Il testo del provvedimento con il mio commento su Diritto e Giustizia.
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2020-06-12 Segnalato da: Renato savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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