Ordinanza n. 24473/2020, Terza Sezione Cass. Civ.
|
Costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto sulle sue attività dinamico-relazionali, e del danno cosiddetto "esistenziale".
Non costituisce duplicazione risarcitoria, invece l'autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Così la Terza Sezione della Cassazione Civile, nell'ordinanza n.24473/20 depositata il 4 novembre 2020. Il testo integrale dell'ordinanza, con il mio commento, è su Diritto e Giustizia.
-
Ancora su Attualità La Corte Costituzionale sulla chiamata di terzo nel processo del lavoro Pubblico impiego: il collaboratore coordinato e continuativo può avere diritto al TFR? Giudice di Pace di Verona - Modalità pagamento del contributo unificato dal 1° gennaio 2023 Avvocati d'oggi - tra passaparola e legal marketing Abuso di posizione dominante e risarcimento del danno da contrazione di utili Nessun risarcimento se non risulta provato il nesso eziologico tra fatto ed evento Licenziamento collettivo: al giudice solo il controllo sulla correttezza procedurale dell’operazione Green Pass in ambito lavorativo privato dal 15 ottobre
Link: http://www.dirittoegiustizia.i
2020-11-06 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
Approfondimenti: Attualità Sentenze Cassazione danno morale danno biologico danno non patrimoniale risarcimento danni infortunio sul lavoro avvocato verona avvocato renato savoia verona avvocato risarcimento danni
vers. mobile - vers. standard - Tel +39 045 21030899 privacy - cookie |