Tribunale di Venezia, sentenza 2/12/2021
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La registrazione occulta della riunione aziendale da parte di un lavoratore con cessione, a distanza di due anni, ad altri colleghi costituisce un trattamento illecito di dati personali. L’utilizzo della registrazione da parte dei colleghi in un autonomo contenzioso contro il datore realizza un comportamento altrettanto illecito e comporta una sanzione pecuniaria a loro carico in base al Regolamento UE 2016/679 (articoli 58 e 83).
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Ancora su Sentenze La prima causa climatica italiana: come è andata a finire? Danno morale in caso di micropermanenti? Difficile (ma non impossibile) Caduta per strada: il comportamento del danneggiato può integrare il caso fortuito. Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no?
2021-12-22 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Federprivacy
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