Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 9476/22
|
Venne donato un immobile ad un ente religioso, che accettò la donazione con atto pubblico a distanza di 3 anni, senza peraltro notificare l'accettazione al donante. L'erede del donante ha chiesto indietro l'immobile all'ente, che si è opposto. Ma la donazione era valida o no? Le formalità prescritte dall'art 782, 2° comma, del codice civile ("L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso [di donazione n.d.s.] o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante") possono essere superate da atti equipollenti? A queste domande ha risposto la sentenza della Cassazione n. 9476 del 22/03/2022, al link con mio commento
-
Ancora su Sentenze Termine per il deposito del fascicolo di parte in caso di trattazione orale: è perentorio o no? Se la sofferenza soggettiva degenera in patologia è risarcibile a titolo di danno biologico Fondazioni liriche e contratti a termine nulli: quid iuris? Riprese televisive in ospedale: rispondono sia la struttura ospedaliera che l’azienda televisiva
2022-03-25 Segnalato da: Renato savoia - Fonte: Seac
Approfondimenti: Sentenze Cassazione donazione successioni cassazione 9476/22 avvocato renato savoia avvocato verona donazione avvocato verona successioni
vers. mobile - vers. standard - Tel +39 045 21030899 privacy - cookie |