Cassazione Civile ordinanza n. 5116/23
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Interessante sentenza in tema di responsabilità del custode (art. 2051 c.c.: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"), che è una responsabilità di natura oggettiva, da cui il custode si può sottrarre solo dimostrando che sussista l'ipotesi del caso fortuito.
La condotta colposa del danneggiato, anche se non integra gli estremi del caso fortuito, può però assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno, ex art. 1227 c.c..
Testo integrale con mio commento su Diritto e Giustizia.
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2023-02-21 Segnalato da: Renato Savoia - Fonte: Diritto e Giustizia
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