Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2
1. Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2
Da anni in altri paesi europei sono previste procedure per risolvere il
problema del sovraindebitamento del consumatore
Piano del consumatore = procedura introdotta in sede di modificazione della
l. 3/2012, (prevista dagli articoli 12-bis e 12-ter) a seguito delle critiche rivolte
alla originaria formulazione della legge, che prevedeva un’unica procedura
per un’ampia gamma di debitori
E' riservata al solo consumatore ed è caratterizzata dall’assenza della
votazione da parte dei creditori (quindi: è possibile per il consumatore una
procedura che non prevede l'accordo dei creditori)
Il consumatore ai fini della L.3/2012 non è solo quello del Codice del
consumo, ma è un consumatore “per sottrazione”, ovvero colui che non è
imprenditore o professionista
Art. 12-bis, comma 3: introduce il requisito della “meritevolezza” (“il giudice,
quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la
ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente
determinato il sovraindebitamento”), requisito non richiesto invece nel caso
di accordo con i creditori
Concetto di SOVRAINDEBITAMENTO => art. 6 comma 2 lett.a (una
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2. situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore
di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni)
A differenza dal fallimento la procedura non determina necessariamente lo
spossessamento
[ SEGUE]
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