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Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/3
Fonti normative:
1) Legge n. 3/2012 (come modificata dal DL 179/12
convertito con modificazioni nella L.221/2012)
2) Decreto ministero giustizia n. 202/2014 (in vigore dal
28/01/2015): regolamento recante i requisiti di iscrizione nel
registro degli organismi di composizione della crisi da
sovraindebitamento)
- L'art. 15 della L. 3/2012 definisce l'organismo di
composizione della crisi (d'ora in poi OCC):
- è ente pubblico (requisiti: indipendenza e professionalità)
- iscritto in apposito registro* tenuto presso ministero di
Giustizia (al 2/02/16 risultano iscritti 19 OCC)
- non deve gravare sulla finanza pubblicata
- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del
piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei
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documenti allegati
- attesta la fallibilità del piano
- esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte
dal giudice
- può svolgere le funzioni di liquidatore (se disposto dal
giudice)
- può essere autorizzato dal giudice i dati contenuti
nell'anagrafe tributaria, centrale rischi, banche dati
pubbliche
* il registro ha 2 sezioni:
- sez. A) contiene elenco degli organismi iscritti di diritto, su
domanda (essenzialmente gli organismi delle camere di
commercio e degli ordini professionali di avvocati,
commercialisti ed esperti contabili, notai)
- sez. B) contiene elenco degli organismi iscritti su domanda
soggetta a valutazione (organismi costituiti da comuni,
province, città metropolitane, regioni, università pubbliche)
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I compiti e le funzioni dell'OCC possono (ma in realtà
dall'entrata in vigore della legge e fino all'entrata in vigore
del Regolamento con i requisiti di iscrizione non si è trattato
di una facoltà bensì dell'unico modo in cui è stata applicata
la legge) essere svolti da un professionista (o da una società
tra professionisti) che abbia i requisiti per fare il curatore
fallimentare o da un notaio, in ogni caso su nomina del
giudice
Per gli iscritti agli ordini (sez. A) non va provata la
professionalità, i gestori non hanno obbligo di esclusiva nei
confronti di un OCC, e non è richiesto all'OCC un numero
minimo di gestori
Per gli OCC di cui alla sez. B è prevista l'esclusiva e i gestori
devono essere almeno 5
In ogni caso l'OCC deve avere un referente con adeguato
grado di indipendenza
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Il referente è la persona fisica che, tra le altre, indirizza e
coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi
dei gestori della crisi
Al momento del conferimento di incarico al gestore della
crisi, l'organismo deve comunicare al debitore il grado di
complessità dell'incarico fornendogli tutte le informazioni
circa i costi ipotizzabili nonché i dati della polizza
assicurativa
Polizza assicurativa dell'OCC con massimale non inferiore a
€1.000.000,00
La costituzione di un OCC è facoltativa
Le prestazioni dell'OCC non sono gratuite
L'OCC ha una competenza territoriale, uguale a quella del
tribunale cui fa riferimento
L'OCC è in posizione intermedia tra debitore e creditori
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(problemi, irrisolti, di conflitti di interesse)
Compensi: salvo diverso accordo col debitore => artt. 14-18
D.M. 202/2014. Sono dovuti indipendentemente dall'esito.
Gestore della crisi: persona fisica che individualmente o
collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione
dei procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di gestione del patrimonio (art. 2,
comma 1, lett. f D.M 202/2014)
Gestore della crisi: previsti requisiti di professionalità (art. 4
D.M. 202/14) e onorabilità (sempre art. 4), obbligo di
riservatezza (art. 11), divieto di percepire compensi o utilità
dal debitore (art. 11), obbligo di indipendenza(art. 11+10),
Sanzioni a carico del debitore e dei componenti dell'OCC
(ovvero del professionista facente funzioni di OCC): art. 16
L. 3/2012
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Il soggetto non fallibile e sovraindebitato può scegliere:
- rivolgersi ad un OCC (il cui referente poi nominerà un
gestore tra gli iscritti all'organismo)
- fare domanda al presidente del Tribunale, che nominerà
un professionista facente funzioni di OCC
[ SEGUE]
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