Il danno morale va integralmente risarcito: Cassazione 28407 del 28 11 2008 - Avvocato Renato Savoia - Verona
Loading...
    16.12.2008

    Il danno morale va integralmente risarcito: Cassazione 28407 del 28 11 2008

    Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l\'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalita\' del giudice

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE TERZA CIVILE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. VARRONE Michele - Presidente

    Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere

    Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

    Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

    Dott. D'AMICO Polo - Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    sentenza

    sul ricorso 24903/2004 proposto da:

    C.R. in qualità di eredi della Sig.ra C. M., C.L., CH.MA., C. E.D.,
    CH.LA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 28, presso lo
    studio dell'avvocato *********, che li rappresenta e difende
    unitamente all'avvocato ********** giusta delega a margine del
    ricorso;

    - ricorrenti -

    contro

    ******. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
    SCIALOJA N. 6, presso l'Avvocato ********, che la rappresenta e
    difende, con procura speciale del Dott. Notaio ********i, in Torino
    30/9/2008; REP. N. 57234;

    - controricorrente con procura -

    contro

    P.D.;

    - intimato -

    avverso la sentenza n. 1378/2003 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
    Sezione Quarta Civile emessa il 26/03/2003, depositata il 01/10/2003,
    RG. 1166/1998;

    udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
    06/10/2008 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

    udito l'Avvocato ********;

    udito l'Avvocato ********** (con procura speciale);

    udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
    MARINELLI Vincenzo, che ha chiesto l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

      
    Svolgimento del processo

    Il (OMISSIS) in (OMISSIS) accadeva un incidente stradale, in (OMISSIS),
    tra una moto Yamaha condotta da M.N. e la Golf condotta dal proprietario
    assicurato P.D.;

    il motociclista riportava lesioni mortali e decedeva dopo 28 ore
    dall'evento.

    C.M. (madre di N.) ed M.I. (fratello convivente), quali eredi del
    defunto e iure proprio, con citazione del 1 settembre 1993 convenivano
    dinanzi al Tribunale di Verona il P. e l'assicuratrice Toro e ne
    chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti al
    sinistro che riferivano a colpa esclusiva del conducente della Golf.

    I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento delle pretese.
    Nelle more decedeva M.I. e si costituiva quale unica erede la madre.

    Il Tribunale, con sentenza del 14 maggio 1997 accertava il maggior
    concorso di colpa del conducente (60 %) e condannava i convenuti in
    solido al pagamento in favore della C. della somma di L. 90.343.203 alla
    attualità, oltre interessi legali e vittoria delle spese.

    La decisione era appellata con appello principale dagli eredi della C.M.
    (deceduta il (OMISSIS)), C. L., Ma., E., E., D., Li. e R., che ne
    chiedevano la riforma in punto di concorso di colpa e migliore
    determinazione di tutte le voci di danno già chieste nell'atto
    introduttivo; resistevano le controparti e con appello incidentale
    chiedevano modificarsi il riparto delle colpe e quindi il ricalcalo dei
    danni.

    La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 1 ottobre
    2003,accoglieva per quanto di ragione gli appelli, aumentando al 50% il
    concorso di colpa del motociclista, ma accoglieva anche in parte le;
    richieste di migliore liquidazione dei danni e condannava in solido il
    P. e l'assicuratrice Toro al pagamento di una somma differenziale di
    Euro 32.275 oltre interessi (vedi amplius in dispositivo) compensando
    per la metà le spese dei due gradi del giudizio.

    Contro la decisione ricorrono gli eredi C. deducendo sette motivi di
    censura; le controparti non hanno svolto difese.

    Motivi della decisione

    Il Ricorso merita accoglimento limitatamente al quarto ed al quinto
    motivo, risultando infondati gli altri. Seguendo l'ordine logico saranno
    esaminati congiuntamente i primi tre motivi, che attengono alla
    ricostruzione del fatto illecito da circolazione ed al concorso di
    colpe; seguirà l'esame degli altri motivi non accolti ed infine quello
    dei motivi accolti (punti A.B.C della motivazione).

    A. ESAME DEI MOTIVI ATTINENTI AL FATTO STORICO LESIVO. I primi tre
    motivi possono così riassumersi:

    nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine
    all'accertamento del fatto e delle condotte concorrenti dei conducenti
    antagonisti, e si assume la colpa esclusiva del conducente dell'auto che
    non avrebbe dato la precedenza, come risulta dalla contestazione della
    contravvenzione all'art. 104 C.d.S., comma 9; nel secondo motivo si
    deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta eccessività
    della velocità della moto ed al ricorso ad elementi di ordine
    presuntivo; nel terzo motivo si deduce la contraddittorietà della
    motivazione in ordine alla valutazione delle prove orali.

    In senso contrario si osserva come la Corte di appello (ff. 8 e 9 della
    motivazione) abbia analiticamente considerato, sulla base delle prove
    orali e documentali, la condotta dei conducenti, pervenendo in concreto
    allo accertamento del pari concorso di colpe, considerando anche la
    contestazione relativa al diritto di precedenza, ma anche la imprudenza
    del conducente della moto che concorse ad aggravare l'impatto e le sue
    conseguenze. Non risultano dunque violate nè le norme relative al
    concorso di colpe ed alla causalità e la motivazione, analitica, appare
    congrua rispetto all'iter logico ed è come tale non sindacabile in
    questa sede.

    B. ESAME DEI MOTIVI INFONDATI. Nel sesto motivo si deduce il vizio della
    motivazione in ordine al mancato riconoscimento del danno biologico
    subito iure proprio dalla madre e dal fratello della vittima, come
    conseguenza psichica per la perdita parentale.

    Il motivo è infondato, avendo la Corte correttamente rilevato la mancata
    deduzione ed allegazione di prove a carattere scientifico sul punto.

    Nel settimo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine alla
    quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante e iure proprio
    per la perdita dei contributi economici del defunto alla madre invalida
    civile ed al fratello disoccupato. Ma tale motivo risulta esaminato
    dalla Corte di appello (ff. 11) che lo ha accolto pervenendo ad una
    valutazione equitativa sulla base del reddito, della convivenza e della
    solidarietà familiare, con una argomentazione logica che sfugge a
    censure di insufficienza o contraddittorietà.

    C. ESAME DEI MOTIVI MERITEVOLI DI ACCOGLIMENTO. Nel quarto motivo si
    deduce error in iudicando e vizio della motivazione in ordine alla
    riduzione del danno morale a L. 90 milioni per la madre ed a L. 15
    milioni per il fratello, sul rilievo che entrambi sono sopravvissuti
    solo pochi anni dalla morte del defunto, e che quindi la misura del
    dolore dipende dalla durata della vita.

    Il motivo è fondato e la motivazione richiamata, (ff. 10) appare
    illogica e giuridicamente errata.

    L'autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in
    relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una
    consolidata, giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso
    semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione
    delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e
    pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e non personalizzata.
    (Cfr. Cass. 27 giugno 2007 n. 14846;

    Cass. 23 maggio 2003 n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057) (V. tra
    S.U. 11 novembre 2008 n. (Ndr: testo originale non comprensibile) punto
    2.10).

    Il principio di diritto che il giudice del rinvio deve osservare è il
    seguente.

    Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere
    integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di
    valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del
    giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita
    e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma
    solidale in senso etico (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918 e vedi Cass. 24
    aprile 2007 n. 9681).

    In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al
    rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare riduttiva e
    illogica la riduzione della sua entità rapportata alla vita effettiva
    dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio, la cui lentezza non è
    loro ascrivibile se non come denegata giustizia.

    Nel quinto motivo si deduce l'error in iudicando e la insufficiente e
    contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione del danno
    biologico iure hereditatis, che la Corte di appello liquida (ff. 12)
    alla attualità nella somma di L. un milione, considerata la
    sopravvivenza in agonia di ventotto ore.

    Dovendosi considerare non controverso tra le parti il punto relativo
    alla trasmissibilità agli eredi del danno biologico in caso di morte non
    immediata (cfr. Cass. 10 agosto 2004 n. 15408 e Cass. 9 marzo 2004 n.
    4754), deve ritenersi illogica la sua determinazione in una misura
    simbolica, senza tener conto che la lesione mortale, reca in sè lai
    invalidazione totale della parte lesa privandola delle condizioni
    biologiche di sopravvivenza.

    Il principio di diritto, costituzionalmente orientato, esige allora una
    migliore considerazione della prudente discrezionalità del giudice del
    merito, il quale anche per tale voce deve provvedere ad un risarcimento
    integrale e non parziale del danno.

    La cassazione, in relazione ai motivi accolti, è con rinvio anche per le
    spese di questo giudizio Cassazione, alla Corte di appello di Venezia in
    diversa composizione.

    P.Q.M.

    Accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso, rigetta gli altri,
    cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di
    Venezia, in diversa composizione.

    Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.

    Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008