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Il danno morale va integralmente risarcito: Cassazione 28407 del 28 11 2008

Materia: Danno morale - Fonte: Cassazione - 16.12.2008
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Abstract: Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalita' del giudice



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. D'AMICO Polo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24903/2004 proposto da:

C.R. in qualità di eredi della Sig.ra C. M., C.L., CH.MA., C. E.D.,
CH.LA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 28, presso lo
studio dell'avvocato *********, che li rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ********** giusta delega a margine del
ricorso;

- ricorrenti -

contro

******. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIALOJA N. 6, presso l'Avvocato ********, che la rappresenta e
difende, con procura speciale del Dott. Notaio ********i, in Torino
30/9/2008; REP. N. 57234;

- controricorrente con procura -

contro

P.D.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1378/2003 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
Sezione Quarta Civile emessa il 26/03/2003, depositata il 01/10/2003,
RG. 1166/1998;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
06/10/2008 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato ********;

udito l'Avvocato ********** (con procura speciale);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha chiesto l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

  
Svolgimento del processo

Il (OMISSIS) in (OMISSIS) accadeva un incidente stradale, in (OMISSIS),
tra una moto Yamaha condotta da M.N. e la Golf condotta dal proprietario
assicurato P.D.;

il motociclista riportava lesioni mortali e decedeva dopo 28 ore
dall'evento.

C.M. (madre di N.) ed M.I. (fratello convivente), quali eredi del
defunto e iure proprio, con citazione del 1 settembre 1993 convenivano
dinanzi al Tribunale di Verona il P. e l'assicuratrice Toro e ne
chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti al
sinistro che riferivano a colpa esclusiva del conducente della Golf.

I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento delle pretese.
Nelle more decedeva M.I. e si costituiva quale unica erede la madre.

Il Tribunale, con sentenza del 14 maggio 1997 accertava il maggior
concorso di colpa del conducente (60 %) e condannava i convenuti in
solido al pagamento in favore della C. della somma di L. 90.343.203 alla
attualità, oltre interessi legali e vittoria delle spese.

La decisione era appellata con appello principale dagli eredi della C.M.
(deceduta il (OMISSIS)), C. L., Ma., E., E., D., Li. e R., che ne
chiedevano la riforma in punto di concorso di colpa e migliore
determinazione di tutte le voci di danno già chieste nell'atto
introduttivo; resistevano le controparti e con appello incidentale
chiedevano modificarsi il riparto delle colpe e quindi il ricalcalo dei
danni.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 1 ottobre
2003,accoglieva per quanto di ragione gli appelli, aumentando al 50% il
concorso di colpa del motociclista, ma accoglieva anche in parte le;
richieste di migliore liquidazione dei danni e condannava in solido il
P. e l'assicuratrice Toro al pagamento di una somma differenziale di
Euro 32.275 oltre interessi (vedi amplius in dispositivo) compensando
per la metà le spese dei due gradi del giudizio.

Contro la decisione ricorrono gli eredi C. deducendo sette motivi di
censura; le controparti non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Il Ricorso merita accoglimento limitatamente al quarto ed al quinto
motivo, risultando infondati gli altri. Seguendo l'ordine logico saranno
esaminati congiuntamente i primi tre motivi, che attengono alla
ricostruzione del fatto illecito da circolazione ed al concorso di
colpe; seguirà l'esame degli altri motivi non accolti ed infine quello
dei motivi accolti (punti A.B.C della motivazione).

A. ESAME DEI MOTIVI ATTINENTI AL FATTO STORICO LESIVO. I primi tre
motivi possono così riassumersi:

nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine
all'accertamento del fatto e delle condotte concorrenti dei conducenti
antagonisti, e si assume la colpa esclusiva del conducente dell'auto che
non avrebbe dato la precedenza, come risulta dalla contestazione della
contravvenzione all'art. 104 C.d.S., comma 9; nel secondo motivo si
deduce il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta eccessività
della velocità della moto ed al ricorso ad elementi di ordine
presuntivo; nel terzo motivo si deduce la contraddittorietà della
motivazione in ordine alla valutazione delle prove orali.

In senso contrario si osserva come la Corte di appello (ff. 8 e 9 della
motivazione) abbia analiticamente considerato, sulla base delle prove
orali e documentali, la condotta dei conducenti, pervenendo in concreto
allo accertamento del pari concorso di colpe, considerando anche la
contestazione relativa al diritto di precedenza, ma anche la imprudenza
del conducente della moto che concorse ad aggravare l'impatto e le sue
conseguenze. Non risultano dunque violate nè le norme relative al
concorso di colpe ed alla causalità e la motivazione, analitica, appare
congrua rispetto all'iter logico ed è come tale non sindacabile in
questa sede.

B. ESAME DEI MOTIVI INFONDATI. Nel sesto motivo si deduce il vizio della
motivazione in ordine al mancato riconoscimento del danno biologico
subito iure proprio dalla madre e dal fratello della vittima, come
conseguenza psichica per la perdita parentale.

Il motivo è infondato, avendo la Corte correttamente rilevato la mancata
deduzione ed allegazione di prove a carattere scientifico sul punto.

Nel settimo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine alla
quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante e iure proprio
per la perdita dei contributi economici del defunto alla madre invalida
civile ed al fratello disoccupato. Ma tale motivo risulta esaminato
dalla Corte di appello (ff. 11) che lo ha accolto pervenendo ad una
valutazione equitativa sulla base del reddito, della convivenza e della
solidarietà familiare, con una argomentazione logica che sfugge a
censure di insufficienza o contraddittorietà.

C. ESAME DEI MOTIVI MERITEVOLI DI ACCOGLIMENTO. Nel quarto motivo si
deduce error in iudicando e vizio della motivazione in ordine alla
riduzione del danno morale a L. 90 milioni per la madre ed a L. 15
milioni per il fratello, sul rilievo che entrambi sono sopravvissuti
solo pochi anni dalla morte del defunto, e che quindi la misura del
dolore dipende dalla durata della vita.

Il motivo è fondato e la motivazione richiamata, (ff. 10) appare
illogica e giuridicamente errata.

L'autonomia ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in
relazione alla diversità del bene protetto, appartiene ad una
consolidata, giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso
semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione
delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e
pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e non personalizzata.
(Cfr. Cass. 27 giugno 2007 n. 14846;

Cass. 23 maggio 2003 n. 8169; Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057) (V. tra
S.U. 11 novembre 2008 n. (Ndr: testo originale non comprensibile) punto
2.10).

Il principio di diritto che il giudice del rinvio deve osservare è il
seguente.

Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere
integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di
valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del
giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita
e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma
solidale in senso etico (Cass. 9 novembre 2006 n. 23918 e vedi Cass. 24
aprile 2007 n. 9681).

In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al
rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare riduttiva e
illogica la riduzione della sua entità rapportata alla vita effettiva
dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio, la cui lentezza non è
loro ascrivibile se non come denegata giustizia.

Nel quinto motivo si deduce l'error in iudicando e la insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione del danno
biologico iure hereditatis, che la Corte di appello liquida (ff. 12)
alla attualità nella somma di L. un milione, considerata la
sopravvivenza in agonia di ventotto ore.

Dovendosi considerare non controverso tra le parti il punto relativo
alla trasmissibilità agli eredi del danno biologico in caso di morte non
immediata (cfr. Cass. 10 agosto 2004 n. 15408 e Cass. 9 marzo 2004 n.
4754), deve ritenersi illogica la sua determinazione in una misura
simbolica, senza tener conto che la lesione mortale, reca in sè lai
invalidazione totale della parte lesa privandola delle condizioni
biologiche di sopravvivenza.

Il principio di diritto, costituzionalmente orientato, esige allora una
migliore considerazione della prudente discrezionalità del giudice del
merito, il quale anche per tale voce deve provvedere ad un risarcimento
integrale e non parziale del danno.

La cassazione, in relazione ai motivi accolti, è con rinvio anche per le
spese di questo giudizio Cassazione, alla Corte di appello di Venezia in
diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso, rigetta gli altri,
cassa in relazione e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di
Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2008