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Onere della prova e risarcimento simbolico: commento alla Cass. Terza Sezione civile 28407 del 28/11/08

Materia: Risarcimento - Fonte: Renato Savoia - 17.12.2008
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Abstract: Venti giorni dopo le sentenze 26972/08 e seguenti, ecco la Terza Sezione con la sentenza 28407 del 28/11/08: no a strumenti meramente matematici



Cominciano a trovare applicazione pratica i principi sanciti dalla Cassazione con le sentenze 26972/08 e seguenti.

Venti giorni dopo le suddette, ecco la Terza Sezione con la sentenza 28407 del 28/11/08.

Il fatto storico da cui trae origine è la morte di un motociclista a seguito di lesioni riportate in un sinistro a cui lo stesso è sopravvissuto per 28 ore.

Nella sentenza ora a commento (molto più breve rispetto alle quadrigemellari, pure troppo, forse), tre sono i punti affrontati.

  1. La risarcibilità del danno biologico iure proprio del genitore/fratelli quale conseguenza psichica della perdita del figlio/fratello.

  2. La quantificazione del danno morale per i parenti.

  3. La quantificazione del danno biologico iure hereditatis.

Sul primo aspetto: i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento del danno, di natura psichica, subito a seguito della perdita parentale. Orbene, tale danno sarebbe stato risarcibile, dice la Corte, se solo fosse stato adeguatamente allegato e provato. Par di capire (lo deduciamo dall'utilizzo dell'espressione “prove di carattere scientifico”) che sia ritenuto necessario l'espletamento di una perizia medico-legale, evidentemente colta a valutare le conseguenze psichiche sui soggetti dopo l'evento.

No prova, no risarcimento, direbbe il noto attore...

Sul secondo punto: prendendo spunto da una riduzione effettuata dal Giudice di secondo grado per quel che riguarda il danno morale per i parenti, la Suprema Corte cassando la decisione impugnata ribadisce la necessità di superare l'automatismo “danno morale = quota del danno biologico”, e la necessità di considerare le condizioni soggettive dei danneggiati.

Nell'affermazione, che chiarissimamente richiama i precedenti di inizio novembre (cfr. Cass. S.U. 26972/08 pagg. 47-50), secondo cui “il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice” vediamo nuovamente affermato il principio di necessita dell'integrale risarcimento del danno subito e, tra le righe ma non troppo, un invito ai Giudicanti ad evitare automatismi matematici-percentuali che, seppur indubbiamente “comodi”, rischiano di venire d'ora in poi respinti dalla Corte di Legittimità.

Anche sul terzo aspetto segnalato, peraltro, la Corte respinge l'idea di risarcimenti che potremmo definire “simulacro”. Di nuovo l'invito è rivolto (soprattutto) ai giudici di merito nel senso di decidere per un risarcimento pieno e non simbolico (o “simulacro”).

Fin qui la sentenza.

* * *

Le prime riflessioni dalla lettura sono due:

a) viene ribadita la necessità di ottenere da parte dei danneggiati un risarcimento integrale. Da questo punto di vista sembrano una volta di più respinte (e infondate) le critiche successive alla sentenze di inizio novembre secondo cui la Cassazione avrebbe deciso di limitare i risarcimenti (si arrivò a scrivere di scomparsa del danno morale!);

b) abbastanza incomprensibilmente, dopo averci detto e spiegato che il danno è patrimoniale o non patrimoniale, e “tertium non datur” la Cassazione emette una sentenza in cui disquisisce di danno biologico e morale riuscendo a non citare in alcuna occasione l'espressione “danno non patrimoniale”.

E questo, venti giorno dopo aver discretamente bacchettato un po' tutti gli operatori del diritto che avevano “osato” parlare di voci di danno (testuale, Cass. 26972/08 pag.20: “E' solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art.32 Cost.) si impiega un nome, parlando di danno biologico........ Ed è ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) si utilizza la sintetica definizione di danno da perdita del rapporto parentale.

Non credo si chieda troppo nell'auspicare un minimo di coerenza argomentativa in più, da parte della Suprema Corte.

Renato Savoia