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Unica notifica al procuratore di più parti: cass. S.U. 29290 del 15/12/08

Materia: Cassazione - Fonte: Cassazione - 13.01.2009
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Abstract: Cass s.u. 29290 del 15/12/08 sancisce il principio della validità della notifica di un'unica copia dell'atto di impugnazione al procuratore costituito per più parti. Viene superato il principio, sancito da Cass. S.U. 9859 del 10/10/07 che parlava invece, di nullità di tale notifica.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente
Dott. VELLA Antonio - Presidente di Sezione
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
L.A., L.M., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE PRATI 17, presso lo studio
degli avvocati LUIGI e ANDREA DELLI PAOLI, rappresentati e difesi dagli avvocati
VALENTINO PASQUALE, ALFONSO FALCONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
L.E., + ALTRI OMESSI - intimati -
e sul 2^ ricorso n 32262/02 proposto da:
L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato
PAOLO DI MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimati -
e contro
L.M., + ALTRI OMESSI - intimati a cui non risulta la notifica del ricorso -
avverso la sentenza n. 492/52/00 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il
26/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/08 dal Consigliere Dott. Mario
CICALA;
uditi gli avvocati Maria Letizia GUIDA dell'Avvocatura Generale dello Stato, Pasquale
VALENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha
concluso per l'inapplicabilità al processo davanti le Commissioni tributarie dell'art. 330 c.p.c., con
conseguente nullità della relativa notifica e applicabilità dell'art. 291 c.p.c.; tale norma deve trovare
applicazione anche in caso di notifica a più soggetti attuate mediante consegna di una sola copia;
accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La controversia concerne l'impugnativa proposta dai contribuenti, nella loro qualità di eredi di
La.El., avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio del Registro di Napoli rettificava i valori
dichiarati nella denuncia di successione.
Il ricorso era accolto in primo grado e l'appello veniva dichiarato “improcedibile” (rectius:
inammissibile), con sentenza n. 492/52/00 del 26 settembre 2001 della Commissione Tributaria
Regionale della Campania, per essere stata l'impugnazione notificata al procuratore costituito di una
pluralità di parti mediante consegna di una sola copia.
Avverso tale sentenza l'amministrazione ricorre per cassazione con tre motivi. Resistono con
controricorso gli intimati L.A., L.M. e L.C., la quale propone anche ricorso incidentale condizionato
con unico motivo.
Gli altri intimati non si sono costituiti, nonostante anche nei loro confronti, attraverso più atti di
integrazione del contraddittorio e di rinnovazione della notifica, si sia alla fine perfezionato il
processo notificatorio dell'impugnazione.
Con atto notificato il 15 aprile 2004, l'amministrazione ricorrente. preso atto che la controricorrente
e ricorrente incidentale L.C. ha rinunciato all'eredità ha dichiarato di rinunciare al ricorso nei soli
confronti di quest'ultima, “salva ed impregiudicata l'impugnazione nei confronti di tutti gli altri
intimati”, nei cui confronti dovevano "ritenersi confermate le rassegnate conclusioni". Con atto
notificato il 20 maggio 2004, la controricorrente e ricorrente incidentale in questione ha dichiarato
di accettare la rinuncia e di rinunciare a sua volta al ricorso incidentale.
La controversia veniva a decisione avanti alla sezione tributaria di questa Corte il 7 magio 2007.
Con ordinanza 14354 del 20 giugno 2007 la sezione tributaria dichiarava l'estinzione del processo
nei confronti della sig.ra L.C.. Mentre con ordinanza n. 14365 sempre del 20 giugno 2007 la
sezione rappresentava al Primo Presidente l'opportunità di devolvere alle Sezioni Unite il contrasto
formatosi nell'ambito della Sezione e relativo alla applicabilità nel processo tributario dell'art. 330
c.p.c., nella parte in cui dispone la eseguibilità della notifica dell'impugnazione "presso il
procuratore costituito; nonchè l'opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la questione di
particolare importanza di decidere se alla luce del principio (costituzionalmente asseverato) della
ragionevole durata del processo che sollecita una riduzione all'essenziale delle ipotesi di nullità per
"vizi formali" e della doverosa ispirazione di un efficiente sistema di giustizia ad una collaborazione
tra giudicante e procuratore costituito in finzione di una sollecita definizione della controversia -
non si debba affermare la validità della notifica di un'unica copia dell'atto a mani del procuratore
costituito in rappresentanza di una pluralità di parti. Ciò tanto più ora che la Corte Europea dei
diritti dell'uomo ha riconosciuto al giudice nazionale il potere - dovere di estendere i diritti sanciti
nell'art. 111 Cost., al contribuente, in tutti i procedimenti di competenza del giudice tributario,
secondo un criterio guida che imporrebbe di applicare sempre ai cittadini lo standard più elevato di
tutela dei diritti".
Il Primo Presidente rimetteva entrambe le questioni alle Sezioni Unite e la controversia, veniva a
decisione all'udienza del 10 giugno 2008.
La Amministrazione ha depositato memoria. Hanno depositato memoria anche A. e L.M.,
sostenendo che nel caso di specie si sarebbe realizzata l'omessa notifica nei confronti di una parte
dei contribuenti.
Motivi della decisione
2. Si deve preliminarmente osservare che nella memoria i contribuenti non distinguono il vizio che
avrebbe investito la notifica dell'atto di appello da quello che avrebbe riguardato la notifica dei
ricorso per cassazione.
L'atto di appello risulta notificato in unica copia al difensore di tutte le parti. Mentre il ricorso di
cassazione è stato originariamente notificato in 24 copie al difensore di sole due parti; le successive
notifiche hanno però integrato il contraddittorio, per cui il ricorso può senz'altro essere deciso.
Tra i motivi di ricorso proposti dall'amministrazione assume valore assorbente il primo, con il quale
si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 170, 330, 331, e 350 c.p.c., per aver la
sentenza impugnata dichiarato inammissibile e improcedibile l'appello dell'Ufficio in quanto
notificato in una sola copia ai procuratori costituiti, nonostante la pluralità dei destinatari.
Infatti, non avendo la Commissione tributaria regionale esaminato il merito della causa, risolvendo
il giudizio con la dichiarazione di improcedibilità (rectius: inammissibilità) dell'appello,
l'accoglimento del primo motivo di ricorso impone comunque il rinvio della causa al giudice di
secondo grado. Vero è che la sentenza impugnata ha anche affermato che “ad ogni buon conto,
questa Commissione condivide l'integrale motivazione con cui la Commissione provinciale di
primo grado ha annullato l'avviso di accertamento”. Ma, come hanno statuito le Sezioni Unite di
questa Corte, una siffatta pronuncia deve ritenersi emessa in assenza di potestas indicandi, dato che
il giudice se ne è spogliato, con riferimento al merito della controversia, a seguito della
dichiarazione di inammissibilità dell'appello: con la conseguenza che deve ritenersi “ammissibile
l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale” e viceversa “inammissibile, per
difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda (come nel caso di specie può dirsi con
riferimento al secondo motivo di ricorso) un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito,
svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” (Cass. S.U. nn. 3840 e 8087 del 2007).
L'Amministrazione sostiene che, essendosi nella specie eseguita la notifica dell'impugnazione
mediante la consegna di una sola copia ad un unico procuratore costituito per una pluralità di parti,
il giudice di merito non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello; invece, trovandosi
di fronte ad una ipotesi di nullità (e non di inesistenza) della notificazione, avrebbe dovuto
ordinarne la rinnovazione. La sezione tributaria ha però prospetto alle Sezioni Unite l'ulteriore
valutazione se non possa ritenersi pienamente valida la notifica dell'impugnazione eseguita
mediante la consegna di una sola copia (o di un numero di copie insufficienti) all'unico procuratore
costituito per una pluralità di parti.
Per affrontare tale quesito, occorre risolvere preliminarmente la questione. anch' essa ritenuta “di
massima di particolare importanza”. relativa alla, applicabilità nel processo tributario della
disposizione di cui all'art. 330 c.p.c., in particolare nella parte in cui dispone l'eseguibilità della
notifica dell'impugnazione “presso il procuratore costituito”.
Il problema si pone perchè una sentenza della Corte (Cass. Sez. Trib. n. 12098 del 2007) ha assunto,
in proposito, una posizione negativa, escludendo l'applicabilità nel processo tributario dell'art. 330
c.p.c., mentre altra pronuncia della medesima Sezione (sia pur per implicito, facendo applicazione
della citata, norma del codice di rito) ha assunto una posizione positiva (Cass. Sez. Trib. n. 8972 del
2007).
La tesi negativa poggia sostanzialmente su due argomenti: a) la specialità (e, quindi, la prevalenza
sulla citata norma del codice di rito) della disposizione dettata per il processo tributario, in ordine ai
"luoghi della notificazione", dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, che prescrive (per i
sostenitori di questa tesi, anche per il secondo grado dei giudizio) che le notificazioni debbano
eseguirsi, “salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o
nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio”; b) il fatto che il
medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, imponga nel processo tributario l'”assistenza tecnica” di
un soggetto qualificato, ma non preveda che "il difensore" sia, come nel processo civile,
"procuratore ad litem", circostanza che escluderebbe l'applicabilità di quelle disposizioni del codice
di rito, come l'art. 330 c.p.c., che privilegiano il ruolo del "procuratore" sul ruolo del "difensore".
Questa tesi deve per altro essere superata attraverso un diverso duplice ordine di argomentazioni a)
la previsione di cui all'art. 17, del citato decreto costituisce eccezione alla sola disposizione di cui
all'art. 170 c.p.c., per le notificazioni endoprocessuali: mancando dunque per la notifica degli atti di
impugnazione una disposizione specifica, deve trovare applicazione quella prevista dall'art. 330
c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 49; b) nella
previgente disciplina del "contenzioso tributario" dettata dal D.P.R. n. 636 del 1972, l'esistenza di
una disposizione di contenuto analogo a quella di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, cioè dell'art.
32 bis, a norma del quale “le comunicazioni e le notificazioni (erano) eseguite, salva consegna in
mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo
primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla
segreteria della commissione la comunicazione di variazioni”, non aveva creato ostacolo
all'applicabilità dell'art. 330 c.p.c..
Su questa linea si era, del resto, esplicitamente collocata una pale della giurisprudenza di questa
Corte, affermando che il ricorso dell'ufficio alla Commissione tributaria centrale doveva ritenersi
“ritualmente notificato alla parte presso il procuratore legale” che l'avesse “rappresentata nel
giudizio di secondo grado”, ancorchè non vi fosse stata elezione di domicilio, così come consentito
dall'art. 330 c.p.c., norma non derogata da alcuna disposizione speciale del contenzioso tributario,
disciplinato dal D.P.R. n. 636 del 1972, (Cass. n. 4468 del 1987). Quest'ultimo punto valorizza un
ulteriore argomento che può trarsi dall'art. 30, comma 1, della Legge Delega per la riforma del
"contenzioso tributario" (L. n. 413 del 1991), la cui lett. g), colloca tra i principi - guida
l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile: in questa prospettiva
sarebbe davvero singolare che nel quadro di una disciplina che dovrebbe "armonizzarsi" con le
disposizioni sul processo civile trovassero spazio dubbi sull'applicabilità dell'art. 330 c.p.c., che non
insorgevano nel vigore della precedente disciplina che dal sistema processualcivilistico era (dallo
stesso legislatore) ritenuta distante. Piuttosto appare maggiormente credibile, e più
costituzionalmente conforme, la lettura delle norme processualtributarie in una trama di continuità
con le norme del processo civile capace di colmare ogni possibile lacuna.
Anche l'argomento tratto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, appare superabile in quanto la norma,
se pur prevede come obbligatoria la (sola) assistenza tecnica, non esclude che la parte possa
(validamente) affidare al proprio difensore (anche) l'incarico di rappresentarla in giudizio come
"procuratore ad litem" (con la differenza, rispetto al processo civile, che tale rappresentanza è, nel
processo tributario, di carattere facoltativo). Peraltro, si può rilevare che la giurisprudenza della
Corte ha ritenuto applicabile nel processo tributario le disposizioni di cui all'art. 83 del codice di
procedura civile (ad es. Cass. Sez. Trib. n. 3537 del 2002).
In questa prospettiva si può concludere che nell'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, che un
siffatto "incarico" sia stato conferito dalla parte al proprio difensore, non sussiste alcun ragionevole
ostacolo a ritenere valida. ai sensi del art. 330 c.p.c., la notifica dell'appello “presso il procuratore
costituito” (l'applicabilità nel processo tributario dell'art. 330 c.p.c., è affermata dalle sentenze di
questa Corte n. 18861 del 7 settembre 2007 e n. 21161 del 6 agosto 2008).
3. La soluzione in precedenza accolta consente d prendere in esame la questione della notifica
dell'impugnazione eseguita mediante la consegna di una sola copia al procuratore costituito per una
pluralità di parti, allo scopo di verificare se non debbano essere rimeditate le scelte sin qui operate
dalla giurisprudenza della Corte.
Come noto, la posizione di questa Corte appare attualmente consolidata nell'opinione accolta dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 9859 del 10 ottobre 1997, secondo cui “la notificazione dell'atto di
impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia
o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla
(cfr. ad esempio le sentenze di questa Corte n. 1574 del 24 gennaio 2007 e 4 aprile 2006, n. 7818);
il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le
parti, cui l'impugnazione è diretta, o con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un
termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero
di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate; con la
conseguenza che qualora il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di
Cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata, con rinvio allo stesso
giudice, perchè decida nel merito il giudizio d'impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si
fossero costituite, a prescindere dal momento in cui la costituzione sia avvenuta, o perchè assegni
all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto
d'impugnazione”.
Le Sezioni Unite, non hanno, in passato, ritenuto di poter affermare la validità tout court della
notifica dell'impugnazione in unica copia presso il procuratore costituito per una pluralità di parti,
giudicando che a tanto ostasse: a) l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 170 c.p.c., comma
2, che consente la consegna di un sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più
parti, perchè la stessa si riferirebbe solo alle notificazioni e comunicazioni che avvengono nel corso
del procedimento, senza alcuna possibilità di estenderlo alla diversa ipotesi della notificazione
dell'impugnazione; b) il fatto confermativo della inapplicabilità al regime dell'impugnazione della
ricordata disposizione di cui all'art. 170 c.p.c., comma 2, che l'art. 285 c.p.c., in tema di
notificazione della sentenza, richiami l'art. 170, soli commi 1 e 3; c) il fatto che nella notifica
dell'impugnazione il procuratore non è qualificabile come destinatario dell'atto, ma solo come
consegnatario dello stesso, deponendo in tal senso la diversa formulazione dell'art. 170 c.p.c.,
comma 1, rispetto a quella dell'art. 330 c.p.c., comma 1: “mentre nella prima ipotesi il procuratore
costituito è il destinatario dell'atto (le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito), nella seconda ipotesi è solo un consegnatario dello stesso (l'impugnazione... si notifica
presso il procuratore costituito)”; d) l'irrilevanza del fatto che, “in determinate fattispecie, sia valida
la notifica effettuata in modo diverso come in tema di notifica per pubblici proclami o secondo le
modalità indicate dal giudice o di notifica agli eredi in forma impersonale e collettiva”: siffatta
circostanza, secondo le Sezioni Unite, “se può rilevare al fine di escludere che la consegna di una
copia dell'atto per ogni destinatario costituisca elemento imprescindibilmente caratterizzante la
notificazione, non consente di ritenere valida la notifica dell'impugnazione mediante consegna di
una sola copia, in ipotesi diverse da quelle espressamente previste”.
Questa soluzione, che ha avuto il pregio di aver correttamente riportato il discorso nel quadro delle
ipotesi di nullità della notificazione (e non della citazione per inesistenza della notificazione), ha,
fino ad oggi, costituito il punto di riferimento della giurisprudenza della Corte in materia.
Il Collegio ritiene però che la posizione esposta sia superata alla luce del principio (recepito nella
Costituzione) della ragionevole durata del processo. che sollecita una riduzione all'essenziale delle
ipotesi di nullità per "vizi formali" - e della doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore
costituito in funzione di una sollecita definizione della controversia. Tanto più che la Corte Europea
dei diritti dell'uomo ha riconosciuto al giudice nazionale il potere-dovere di estendere i diritti sanciti
nell' art. 111 Cost., in tutti i procedimenti di competenza del giudice tributario, secondo un criterio
guida che imporrebbe di applicare sempre ai cittadini lo standard più elevato di tutela dei diritti
(Grand. Chamber, 23 novembre 2006, Jussila vs. Finland).
In questa prospettiva di carattere generale, si apre lo spazio per un più approfondito ripensamento
degli argomenti utilizzati nel 1997 dalle Sezioni Unite per verificarne la "capacità di resistenza"
anche alla luce del successivo atteggiarsi della giurisprudenza della Corte.
Invero l'orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della ricordata pronuncia delle Sezioni
Unite non è stato sempre saldamente coerente con i principi allora affermati.
Nonostante le Sezioni Unite avessero abbandonato l'idea che la nullità della notifica
dell'impugnazione con la consegna di un sola copia (o di un numero di copie insufficienti) al
procuratore costituito per una pluralità di parti derivasse dalla circostanza (attinente in verità ad una
ipotesi di nullità della citazione) che in tal modo vi fosse incertezza sul destinatario, è stato ribadito,
anche di recente, che “nel caso di notificazione di un atto a più persone, presso il difensore
domiciliatario, allorquando dalla relazione risulta che il numero delle copie consegnate a
quest'ultimo corrisponde al numero delle persone destinatane dell'atto medesimo, non è necessario
che siano indicati i cognomi e i nomi dei singoli destinatari, non potendo sorgere, dalla detta
omissione, alcuna incertezza sull'effettiva destinazione di una copia dell'atto a ciascuna delle
persone destinatane della notificazione” (Cass. n. 21643 del 2005). Questa pronuncia riprende la
posizione espressa da Cass. n. 4606 del 1990 (già ricordata) e ripropone, esaltando il "criterio
quantitativo", una riflessione sulla unicità per tutte le parti del processo di notificazione e sulla
possibile competenza del procuratore costituito a specificare l'identità del destinatario di ogni
singola copia, con la conseguente perplessità sulla qualificazione del procuratore costituito come
"mero consegnatario" della copia notificata.
Inoltre, nel linguaggio comunemente utilizzato sia in sede di massimazione, sia in sede di redazione
delle sentenze, si è fatto spesso uso indifferentemente delle locuzioni "notifica al procuratore
costituito" e "notifica presso il procuratore costituito", in funzione sinonimica l'una dell'altra e
viceversa, riducendo inevitabilmente lo spessore di significato che le Sezioni Unite vollero
attribuire all'una e all'altra delle predette espressioni al fine di escludere la possibile validità della
notifica dell'impugnazione mediante consegna di unica copia al procuratore di più parti.
Quel che è certo è che la differenza di significato attribuita dalle Sezioni Unite, nella ricordata
pronuncia del 1997, alle due citate espressioni nello schema normativo di cui all'art. 170 c.p.c., ove
il procuratore costituito sarebbe il destinatario dell'atto (e tanto spiegherebbe la sufficienza della
consegna al medesimo di una sola copia, anche se egli rappresenti una pluralità di parti) e in quello
di cui all'art. 330 c.p.c., ove il procuratore costituito sarebbe il consegnatario dell'atto (e tanto
spiegherebbe la necessità della consegna al medesimo di più copie, laddove egli rappresenti mia
pluralità di parti), potrebbe apparire in contraddizione con l'argomento tratto dalle medesime
Sezioni Unite dalla formulazione dell'art. 285 c.p.c., in ordine alla notificazione della sentenza.
Invero, non può esservi dubbio sul fatto che l'art. 285 c.p.c., espressamente, prevede l'applicabilità
alla notificazione della sentenza dello schema normativo di cui all'art. 170 c.p.c., qualificando così
ineludibilmente il procuratore costituito come destinatario (e non mero consegnatario) della notifica
(v. ad es. Cass. n. 8169 del 2004): e dunque non avrebbe alcun senso che quanto stabilito dall'art.
170 c.p.c., assumesse un altro (assai differente) significato una volta che quella stessa disposizione
fosse letta nel contesto dell'art. 285 c.p.c., nulla essendovi in quest'ultima norma che autorizzi un
simile stravolgimento interpretativo.
Peraltro, la stessa ratio per la quale la disposizione di cui all'art. 285 c.p.c., individua nel
procuratore costituito il destinatario della notifica della sentenza rende evidente come sia puro
formalismo distinguere tra notifica effettuata al procuratore costituito e notifica effettuata presso il
medesimo procuratore: ed infatti, questa Corte non ha mancato di rilevare che “ai fini della
decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il
procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, ai sensi
dell'art. 285 c.p.c., poichè entrambe le forme di notificazione soddisfano l'esigenza di assicurare che
la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale,
professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione” (Cass. n. 5998 dei 1994;
v. nello stesso senso Cass. nn. 7818 del 1997; nn. 666 e 10602 del 1998; n. 5449 del 2000; n. i4652
del 2001; n. 11257 del 2004; n. 24795 del 2005).
Orbene se questa è, come è indubbio che lo sia, la ratio dell'individuazione normativa del
procuratore costituito come destinatario della notificazione della sentenza, v'è da escludere che la
funzione assolta dal procuratore costituito, cosi valorizzata dall'ordinamento, possa in qualche modo
accrescerà o diminuire secondo il numero delle copie che allo stesso siano consegnate quando egli
rappresenti una pluralità di parti. A meno che tale ragione non la si voglia trovare in un dato tutto
formale, costituito dal mancato richiamo nell'art. 285 c.p.c., della disposizione di cui all'art. 170
c.p.c., comma 2. La dottrina, tuttavia, ha evidenziato che l'art. 285 del codice di procedura civile
coerentemente richiama il primo ed l'art. 170 c.p.c., comma 3, perchè ivi è stabilita quale debba
essere la forma delle notificazioni (e delle comunicazioni) successivamente alla costituzione in
giudizio a seconda che la pane si sia costituita a mezzo di procuratore (comma 1) o personalmente
(comma 2). L'art. 170 c.p.c., comma 2, non costituirebbe cioè una disposizione autonoma in senso
proprio, bensì una specificazione della forma di notificazione sancita nel comma 1: se la notifica
deve essere eseguita al procuratore costituito essa si esegue mediante la consegna di una sola copia
anche se il procuratore rappresenti una pluralità di parti.
Si tratta solo di una modalità di esecuzione di quella particolare forma di notificazione che è la
"notifica al procuratore costituito", un indubbio elemento di semplificazione del sistema che replica
sul piano processuale la rappresentanza sostanziale rispetto alla quale non si è dubitato della validità
della notifica di una sola copia al soggetto che rappresenti una pluralità di parti (v. Cass. un. 20140
del 2005; 11352 del 2003; 4529 del 2001). Sicchè una interpretazione sistematica della norma che
impone di leggere l'art. 170 c.p.c., commi 1 e 2, come se fossero (e come realmente sembrano
essere) espressione di un'unica disposizione - ben consente di ritenere valida (ed efficiente ai fini
della decorrenza del termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le parti rappresentante)
la notifica della sentenza eseguita in unica copia al procuratore costituito che rappresenti una
pluralità di parti.
Nemmeno la formulazione letterale dell'art. 330 c.p.c., è incompatibile con una simile conclusione.
Invero, questa Corte ha affermato - smentendo così che il procuratore costituito possa essere
considerato, rispetto alla notifica dell'impugnazione, come un mero consegnatario - che l'art. 330
c.p.c., nel prevedere che l'impugnazione deve essere notificata presso il procuratore costituito, “non
contiene una mera indicazione del luogo di notifica, ma identifica nel detto procuratore il
destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per
il giudizio a quo” (Cass. nn. 11402 del 1992; 291 del 1995; 12102 del 1998; 17299 del 2005; 7631
del 2006, in motivazione).
Appare questa una conferma, sotto un diverso profilo, di quell'orientamento, già ricordato, secondo
il quale, ai fini della validità della notificazione al procuratore costituito che rappresenti una
pluralità di parti, è sufficiente che a quest'ultimo venga consegnato un numero di copie
corrispondente al numero delle parti rappresentate (criterio quantitativo), senza che sia necessaria
l'identificazione specifica nella relata di ciascuna delle parti: è evidente che presupposto di tale
affermazione sia l'idea che il procuratore costituito sia un quid pluris di un mero consegnatario, dato
che spetterebbe ad esso (e non al notificante) specificare le singole parti cui l'atto è diretto. Un
compito che il procuratore costituito stante, da un lato, lo sviluppo dei mezzi di riproduzione, e,
dall'altro, l'inderogabile obbligo che egli ha di fornire informazioni al proprio assistito sullo
svolgimento e sull'esito del processo può ben assolvere anche nel caso gli sia consegnata un'unica
copia dell'impugnazione. Ritenere che in caso di consegna di un'unica copia sia necessaria una
rinnovazione della notifica, appare, quindi, in questo quadro "nuovo", puro formalismo (peraltro,
non imposto dalla norma) in contrasto con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali
impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia in un tempo
ragionevole (v. per la necessità di superare formalismi ostativi all'istanza di giustizia secondo il
principio del giusto processo, Cass. nn. 24856 del 2006; S.U. 13916 del 2006; 23220 del 2005;
10963 del 2004). Ancor più perchè l'ordinamento sembra, in linea generale, privilegiare l'idea che
meglio possa essere tutelato il diritto di difesa del cittadino se gli atti processuali pervengano nella
sfera di conoscenza di chi abbia la competenza tecnica per suggerire le azioni da adottare.
Si deve quindi ribadire in relazione allo specifico caso di specie l'orientamento espresso con la
sentenza di questa Corte n. 1540 del 24 gennaio 2007 secondo cui il principio costituzionale della
ragionevole durata del processo deve ritenersi rivolto non soltanto, in funzione acceleratoria, al
giudice quale soggetto processuale ma anche e soprattutto al legislatore ordinario ed al giudice
quale interprete della norma processuale (in quanto una lettura "costituzionalmente orientata" delle
norme che regolano il processo non può prescindere dal principio in esame, che esprime un canone
ermeneutico valevole per ogni disciplina processuale) e - in ogni caso - rivolto a tutti i protagonisti
del processo (ivi comprese le parti, che, specie nei processi caratterizzati da una difesa tecnica,
devono responsabilmente collaborare per lo scopo della ragionevole durata), senza che la mancata
applicabilità della disciplina in materia di equa riparazione al processo tributario possa indurre ad
escludere che il precetto sancito dal novellato art. 111 Cost., sia applicabile anche al processo
tributario (così come già affermato da questa Corte in relazione alla estensione al processo tributario
del c.d. principio di non contestazione).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della CTR Campania che deciderà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2008