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Il valore probatorio del verbale di accertamento
Materia: Risarcimento danni - Fonte: Renato Savoia - 23.02.2009 Condividi su Facebook |
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Il verbale fa prova fino querela di falso: 1) per ciò che attiene la provenienza da parte del pubblico ufficiale che ha redatto il verbale stesso; 2) per le dichiarazioni che le parti fanno al pubblico ufficiale; 3) per i fatti che il pubblico ufficiale attesta aver compiuto o essere stati compiuti in sua presenza. Il verbale, viceversa, non fa prova e può essere smentito a mezzo testimoni, altri mezzi di prova o perizie: a) per i giudizi espressi dal verbalizzante; b) fatti accaduti mentre il verbalizzante non era presente. Ad esempio, nel caso di incidente stradale in cui intervengano, come avviene nella normalità dei casi, i verbalizzanti successivamente all'accadimento del fatto, la dinamica come emerge dal verbale ben potrà essere sconfessata da eventuali testimoni presenti al fatto, anche se non verbalizzati. Ricordiamo l'art. 2700 del codice civile: "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".