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Danni da trasfusione e diritto dell'erede ai ratei scaduti e non incassati dal de cuius (Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 3879 del 2009)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 10.03.2009
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Abstract: Mentre in caso di morte causata dall'infezione i familiari hanno diritto all'assegno mensile reversibile (per 15 anni) o, alternativamente, ad un assegno una tantum, in caso di morte non causata dall'infezione contratta, gli eredi hanno comunque diritto ai ratei dell'assegno previsto dalla legge 210 del 1992, art. 2, già scaduti ed eventualmente non incassati dal de cuius.




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32244/2005 proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in *****, presso *****, rappresentato e difeso dall'avvocato *****, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE; - intimato -

avverso la sentenza n. 1724/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/12/2004 R.G.N. 1118/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/11/2008 dal Consigliere Dott. PIETRO CUOCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso del 31 luglio 2001 *****, quale erede di *****, esponendo che il ***** nel (OMISSIS) era stato sottoposto ad emotrasfusione e nel (OMISSIS) gli era stata riscontrata la positivizzazione degli anticorpi anti - HCV, chiese la condanna del MINISTERO DELLA SANITA' al pagamento dell'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992.

Con sentenza del 10 aprile 1992 il Tribunale di Torino respinse la domanda. Con sentenza del 16 dicembre 2004 la Corte d'Appello di Torino respinse l'impugnazione.

Afferma il giudicante che, attraverso nuova consulenza tecnica d'ufficio disposta in secondo grado, era stato accertato che il ***** aveva subito danno permanente all'integrità psicofisica, ascrivibile all'ottava categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 884 del 1981, e che tuttavia il decesso di ***** non era causalmente correlato all'infezione contratta.

In assenza di questo rapporto di causalità, normativo presupposto per l'erogazione dell'indennizzo, la domanda era infondata. Gli eredi della persona danneggiata, proprio in quanto eredi, non hanno diritto all'indennizzo che sarebbe spettato in vita al loro dante causa. Ciò è deducibile dalla facoltà di optare fra indennizzo ed assegno una tantum: "se è stata data la facoltà di optare fra indennizzo ed assegno, vuoi dire che dopo la morte del danneggiato, e sempre che il decesso sia causalmente connesso con la trasfusione, si ha diritto o all'indennizzo o all'assegno". *****

Per la cassazione di questa sentenza ***** ha proposto ricorso, articolato in un unico motivo; il MINISTERO DELLA SALUTE non si è costituito in giudizio.

 

Motivi della decisione

1. Denunciando per l'art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 e 2 e del D.L. n. 548 del 1996, art. 7 e della L. 25 luglio 1997, n. 238, artt. 1 ed 8, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che:

1.a. la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 1, prevede, a favore di coloro che abbiano avuto danni irreversibili da epatiti post - trasfusionali, l'indennizzo vitalizio costituito da un assegno mensile reversibile;

1.b. l'art. 2, comma 3, prevede poi che, qualora a causa delle vaccinazioni o delle altre patologie previste dalla legge, sia derivata la morte del danneggiato, i familiari a carico hanno il diritto di optare fra l'assegno reversibile mensile e un assegno una tantum;

1.c. gli eredi, indipendentemente dalla connessione causale fra la patologia contratta ed il decesso, hanno pertanto diritto alle rate di indennizzo maturate e non riscosse dal loro dante causa;

1.d. e nel caso in esame l'oggetto della controversia era costituito dalle predette rate.

2. Il ricorso è fondato. L'oggetto della controversia è costituito dal diritto degli eredi del danneggiato alle somme dei ratei maturati e non riscossi dal dante causa, e decorrenti dalla domanda al decesso.

3. I primi tre commi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, dispongono quanto segue:

"Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni od infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente all'integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e per il tempo previsti dalla presente legge".

"L'indennità di cui al comma 1, spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati.....".

"I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali".

L'art. 2 della predetta Legge dispone che "l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1" consiste in un "assegno non reversibile" (primo comma); e che, qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennità di cui all'art. 1, un assegno una tantum da erogare agli aventi diritto (familiari) ivi specificamente indicati, anche nelle relative priorità (comma 3).

Le disposizioni del predetto art. 2 sono state modificate dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, che (con il comma 1) rende "reversibile" (per 15 anni) l'indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, e dispone inoltre (al comma 3) che "qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 ed un assegno una tantum". 4. In tal modo, nell'ipotesi di decesso del danneggiato, distinguendo fra decesso causalmente connesso o non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, è da osservare quanto segue.

4.a. Nell'ipotesi in cui la connessione causale sussista, la L. 25 luglio 1997, n. 238, istituisce a favore dei familiari ivi indicati, e come beneficio alternativo all'assegno una tantum, il diritto a godere dell'assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni).

Questi alternativi diritti, non penetrati nel patrimonio del dante causa, al familiare sono riconosciuti jure proprio.

4.b. Nell'ipotesi in cui la connessione causale non sussista, ai familiari (L. 25 febbraio 1992, n. 210, ex art. 2) non spetta alcun diritto jure proprio.

Spetta tuttavia all'erede ciò che è nell'eredità, come diritto acquisito dal de cujus prima del decesso. Ciò è a dirsi per le somme dovute per i ratei dell'assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso e che egli non aveva riscosso.

4.c. Poichè (come specificato sub "4.b") al familiare (ex L. 25 febbraio 1992, n. 210) spetta solo il diritto alternativo previsto jure proprio e solo nell'ipotesi di decesso causalmente connesso con il danno (vaccinazioni o patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210), le somme dovute per i ratei dell'assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso e che egli non aveva riscosso, spettano all'erede in quanto tale, indipendentemente dal fatto che egli sia (o non sia) il familiare indicato della L. 25 luglio 1997, n. 238, art. 1, comma 3, ed indipendentemente dal fatto che il decesso sia (o non sia) causalmente connesso con il danno (vaccinazioni o patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210).

5. E' pertanto da affermare quanto segue:

"All'erede di colui che abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero a causa delle patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, lesioni od infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente all'integrità psico-fisica, spettano i ratei dell'assegno (previsto dalla predetta Legge) che siano scaduti prima del decesso del relativo titolare, e che questi non abbia riscosso.

Il predetto diritto compete all'erede indipendentemente dal fatto che egli abbia (o non abbia) la qualità di familiare prevista dalla L, L. 25 luglio 1997, n. 238, ed indipendentemente dal fatto che sussista (o non sussista) causale connessione del decesso con le vaccinazioni o le patologie indicate da tale legge".

6. Nel caso in esame, era stato accertato che il decesso del danneggiato non era stato causato da vaccinazioni obbligatorie o dalle patologie indicate dalla L. 25 luglio 1997, n. 238.

Ciò non esclude, tuttavia, il diritto della ricorrente, in quanto erede della persona danneggiata, a percepire le somme relative ai ratei dell'assegno scaduti prima del decesso e dovute al danneggiato.

Affermando che dopo la morte del danneggiato si ha diritto o all'indennizzo o all'assegno "solo se il decesso sia causalmente connesso con la trasfusione,", ed in tal modo negando all'erede il diritto alle somme spettanti al de cuius in quanto maturate prima del suo decesso, il giudicante non ha applicato questo principio.

7. Il ricorso deve essere accolto. Con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà l'indicato principio (sub "4", "5."), nel contempo provvedendo alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d'Appello di Genova, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009

 * * *

L'art. 2 della legge 25/02/1992 n. 210:

"1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla Legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della Legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (1).

2. L'indennizzo di cui al comma 1, è integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla Legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché del pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata Legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della Legge 24 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2 (2).

(1) Vedi, anche, l'art. 3, comma 145, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.l. 25 ottobre 1996, n. 548, conv. in l. 20 dicembre 1996, n. 641.