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La Cassazione ribadisce che anche per i giudizi di equità valgono i principi sanciti dalle S.U. in tema di danno non patrimoniale (Cass. 12885/09)

Materia: Risarcimento danni - Fonte: Cassazione - 30.06.2009
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Abstract: Aggiornamento del commento originario a Cass. 4493/09. La sentenza 12885/09 restituisce un minimo di coerenza al sistema.(N.B. per errore nel video si parla di € 1.032,00 quale limite di valore per i giudizi di equità, anzichè, come corretto, di € 1.100,00).

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Aggiornamento del 30/06/09 (testo originario, che si trova riportato sotto, pubblicato il 13/03/09, così come il video - il podcast invece è del 1/07/09).

* * * * *

Molti commentatori erano stati spiazzati dalla decisione 4493/09 con cui la Suprema Corte aveva espressamente sancito la possibilità per i giudizi di equità che il giudice disponesse "il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti".

Con ciò andando in palese contrasto con le note sentenze gemelle di novembre delle Sezioni Unite.

A distanza  di pochi mesi ritorna sul punto la Terza Sezione (vale a dire la stessa che aveva emesso la sentenza n. 4493/09) per affermare il principio per cui occorre considerare l'art. 2059 principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè:

 

1) la condotta illecita;

 

2) l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento;

 

3) il nesso causale tra la prima e la seconda;

 

4) la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

 

Se almeno da qusto punto di vista possiamo essere soddisfatti del ritorno ad un minimo di coerenza del sistema, non si può tacere la perplessità per il cammino ondivago seguito dalla Suprema Corte.

Per dirla tutta: parlare di funzione nomofilattica della Corte di Cassazione diventa sempre impresa più difficile.

 

Renato Savoia 

* * * * *

Cass. civ. Sez. III, 04-06-2009, n. 12885

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi F. - Presidente

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, in persona dell'Avvocato ***** elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso; - ricorrente -

e contro

*****;- intimati -

avverso la sentenza n. 15/2006 della GIUDICE DI PACE di AMANTEA, emessa il 28/01/06, depositata il 30/01/2006; R.G.N. 448/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 23/04/2009 dal Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con citazione notificata in data 11/10/2005 ***** conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Amantea la ***** s.p.a., per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 100,00 a titolo risarcimento del danno esistenziale, asseritamente subito a causa dell'invio di tre missive, nei mesi di luglio 2001, luglio 2002 e settembre 2005, con le quali la convenuta comunicava alla F. che il suo nominativo non figurava negli elenchi degli abbonati e la invitava a regolarizzare la propria posizione onde evitare le sanzioni tributarie.

Resisteva la *****, che, in via preliminare, deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'incompetenza per territorio (per essere competente la commissione tributaria di Torino), nonchè il difetto di legittimazione passiva (per essere la convenuta estranea ai fatti di causa, tenuto conto che la gestione e la riscossione dei canoni è di competenza dell'URAR-TV, oggi SAT, organo del ministero dell'Economia) e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda.

1.1. Con sentenza in data 28/30 gennaio 2006, il giudice di pace accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento di Euro 100,00, oltre spese processuali.

In motivazione il giudice di pace osservava che la ***** era responsabile di avere insistentemente e ripetutamente "perseguitato" la F. con richieste di pagamenti non dovuti ed era quindi tenuta a risarcire all'attrice il danno esistenziale subito, da reputarsi in re ipsa, in quanto insito già nel fatto di ricevere continue minacce di più gravose sanzioni, di doversi giustificare e rivolgere a un legale per la tutela dei propri diritti.

1.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ***** svolgendo tre motivi, illustrati anche da memoria.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 113 c.p.c., e degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè degli artt. 2043 e 2059 c.c. (da cui desumere il principio dell'ordinamento applicabile anche in sede di giudizio di equità), omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 per l'identificazione del soggetto legittimato passivo. A tal riguardo parte ricorrente deduce, sulla base del D.M. 23 luglio 1999, art. 1, comma 6, che essa concessionaria riceve periodicamente dall'URAR-TV le comunicazioni dei soggetti che non risultano titolari di canoni di abbonamento radiotelevisivo; osserva, quindi, che è per conto della suddetta URAR-TV, sebbene a proprio nome e spese, che essa R.A.I. provvede a richiamare agli utenti gli obblighi connessi alla detenzione di apparecchi TV e i vantaggi della spontanea regolarizzazione. Da tale premessa la ***** evince la doverosità, da parte sua, delle comunicazioni di cui si controverte, meramente strumentali all'accertamento e riscossione del canone di abbonamento di competenza dell'amministrazione tributaria.

1.1. Il motivo di ricorso riguarda il punto della sentenza impugnata con cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla *****, sulla base della considerazione, desunta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, che il danno subito dall'attrice e del quale quest'ultima chiedeva il ristoro, proveniva, per l'appunto, dal comportamento della *****. e non già da altri enti, di cui, peraltro, la convenuta non aveva inteso neanche provvedere alla chiamata in causa (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

1.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che il motivo di ricorso - pur formalmente deducendo violazione della norma processuale e di principi informatori del diritto - esula dalle censure consentite in sede di legittimità avverso le sentenze emesse secondo equità dal giudice di pace.

Merita puntualizzare che non è in discussione la legitimatio ad causa, che è istituto processuale ricollegatale al principio di cui all'art. 81 c.p.c. e riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ovvero nei cui confronti tale azione può essere esercitata, bensì si eccepisce l'effettiva titolarità passiva della pretesa risarcitoria,, sul presupposto dell'estraneità al fatto dedotto in giudizio. Trattasi di una questione che comporta una disamina e una decisione attinente al merito della controversia e non alle regole procedurali, con la conseguenza che, relazione ad essa, non è esperibile il ricorso per Cassazione, ammesso - avverso le sentenze pronunciate, come quelle all'esame, dal giudice di pace secondo equità - oltre che per violazione delle regole procedurali, solo per violazione di norme costituzionali e comunitarie di rango superiore alle norme ordinarie o dei principi informatori della materia e per carenza assoluta, mera apparenza o radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione e non anche per violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3.

In sostanza il giudice di pace ha espresso sul punto della titolarità passiva della pretesa di risarcimento del danno valutazioni di stretto merito, come tali non sindacabili in questa sede.

Il motivo va, dunque, dichiarato inammissibile.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e del principio del neminem ledere desumibile dall'art. 2043 c.c. come principio dell'ordinamento applicabile anche in sede di giudizio deciso secondo equità in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare la ricorrente premesso che non è configurabile nel nostro ordinamento una categoria generica di "danno esistenziale" e richiamato il principio della tipicità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - lamenta che il giudice di pace abbia fatto generico riferimento al danno esistenziale, peraltro erroneamente definito danno di natura patrimoniale, senza chiarire quali diritti costituzionalmente protetti della F. siano stati lesi, nè in che cosa potrebbe ravvisarsi l'"ingiustizia" del danno.

2.1. Il motivo di ricorso riguarda il punto della decisione che ha riconosciuto il risarcimento a titolo di danno esistenziale, inteso come "nuovo titolo di pregiudizio di natura patrimoniale... ed identificato nella lesione della serenità personale, garantita da norme di rango costituzionale, le quali tutelano diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" e segnatamente individuato nello "stato di frustrazione e di disagio, dispendio di tempo e di energia necessarie per le proprie difese, nella consapevolezza delle proprie ragioni", ravvisandone la sussistenza in re ipsa (pag. 7).

2.2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Come è noto le SS.UU., con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11/11/2008), hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell'art. 2059 c.c. ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. - non già come disciplina di un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c. - bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c. cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario).

Ciò precisato, si osserva che, nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale,. risultando, piuttosto, la ritenuta lesione del "serenità personale" insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti quotidianità "consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro di insoddisfazione" (oggetto delle c.d. liti bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria (pag. 34 della sentenza n. 26972/2008).

In conclusione il secondo motivo di ricorso va accolto ed, assorbito il terzo e subordinato motivo (con cui si contesta la violazione del principio del neminem ledere, sotto il profilo della non configurabilità delle molestie) ai sensi, dell'art. 384 c.p.c., comma 2, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, posto che, non essendo necessari accertamenti di fatto, va pronunciato nel merito e - in applicazione dei principi affermati dalle SS.UU. sopra richiamati - la domanda di risarcimento della F. va rigettata.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda di *****; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009

* * *

Di seguito il commento originario e la sentenza 4493/09

* * *

In questi ultimi mesi tentare di trovare un filo conduttore nelle diverse sentenze che trattano di danno non patrimoniale (in particolare di danno morale) sta diventando quasi un'impresa: si può anzi dire che dopo la pronuncia delle Sezioni Unite regni l'anarchia. Da ultimo è la Cassazione stessa, con la sentenza 4493/09 sotto riprodotta per esteso, a contraddire le Sezioni Unite.

In particolare, in quest'ultima pronuncia viene fatta rientrare dalla finestra, nei giudizi di equità (vale a dire "le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile" - art.113,2°comma c.p.c.), la possibilità per il giudice di "disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti".

Dunque in palese contrasto con quanto sancito da Cassazione, S.U. 29672/08 ("I limiti fissati dall'art.2059 c.c. non possono essere ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad euro millecento, in cui decide secondo equità").

La difficoltà, per chi deve operare quotidianamente nelle aule è palese: cosa dire al danneggiato?

Se il diritto non è una scienza esatta, quantomeno un minimo di certezza sarebbe necessaria (e auspicabile).

Di seguito, oltre alla sentenza  della Corte di Cassazione n.4493/09 per esteso , alcuni estratti da sentenze di merito, che dimostrano (senza  alcuna pretesa di completezza, ma a solo scopo esemplificativo) la "varietà" di orientamenti. 

- Renato Savoia -

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 25 febbraio 2009, n. 4493

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con sentenza in data 18/30-9-2004, il giudice di pace di Roma - pronunciando sulla domanda proposta dalla Clinica nei confronti di ***** per il pagamento della somma di € 534,53 a titolo di corrispettivo di prestazioni sanitarie effettuate al gatto di proprietà del convenuto, nonché sulle domande di restituzione e risarcimento del danno proposte in via riconvenzionale dall'***** rigettava la domanda attrice, ritenendola infondata e non provata; accoglieva quella riconvenzionale, condannando la Clinica **** alla restituzione della «somma di € 100,00 versata dal convenuto al momento dell'ammissione nella clinica del gatto, nonché al pagamento della somma di € 516,46 per danno morale conseguente al decesso del gatto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali.

In motivazione il giudice di pace osservava che l'attrice non aveva assolto l'onere della prova a suo carico in ordine alle prestazioni che sosteneva di avere effettuato nel corso della degenza del gatto, precisando che l'unica prestazione che risultava eseguita era una trasfusione dì sangue, prelevato senza i preventivi accertamenti sulle condizioni del gatto donatore, deceduto dopo alcuni giorni dal prelievo, perché affetto da una malattia ematica. Anche il gatto del convenuto era peggiorato a distanza di pochi giorni da quella trasfusione che ne aveva determinato la morte; donde la responsabilità della clinica in forza del contratto di prestazione d'opera professionale inter partes, eseguito con imperizia e negligenza, con conseguente titolo dell'attore al risarcimento del danno morale ai sensi dell'art. 2059 c.c., per la perdita dell'animale, equitativamente determinato ai sensi dell'art. 113 c.p.c..

1.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Clinica ***** svolgendo due motivi.

Ha resistito ***** depositando controricorso, con cui ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c. in relazione al capo della decisione che ha rigettato la domanda principale di pagamento. La ricorrente lamenta che sia stata violata la norma di cui all'art. 2697 c.c., giacché - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace - risultava assolto l'onere gravante su parte attrice dell'avvenuto conferimento dell'incarico (questo potendo desumersi dalla stessa circostanza dell'affidamento del gatto alla clinica da parte del proprietario) e dell'effettivo espletamento delle prestazioni sanitarie (avuto riguardo al tenore della prova testimoniale e alla documentazione prodotta in fotocopia in assenza di formale disconoscimento).

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2236 e 2059 c.c. in relazione al capo della sentenza che ha accolto la domanda riconvenzionale di risarcimento danno. In particolare la ricorrente assume che non e provata l'esistenza di un nesso causale tra la morte del gatto e la pretesa negligenza della clinica, non potendo a tal fine rilevare la deposizione di una testimone, peraltro in buona parte de relato, priva delle necessarie conoscenze; in ogni caso il richiamo all'art.2236 cc.. sarebbe errato non ravvisandosi nel caso specifico gli estremi del dolo o della colpa grave; né potrebbe riconoscersi il risarcimento ai sensi dell'art. 2059 c.c. non risultando individuato nel comportamento dei sanitari una fattispecie penalmente rilevante.

3.1. Va premesso che è infondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso. L'atto di impugnazione risulta, infatti, inviato a mezzo del servizio postale in data 14-11-2005 e, quindi, entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (avuto riguardo alla sospensione dei termini per il periodo feriale), dal momento che la sentenza impugnata risulta depositata in data 30-9-2004. Si rammenta che, a mente del comma 3 dell'art. 149 c.p.c. la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.

3.2. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso va ribadito che le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità nelle controversie di valore non superiore a quello indicato nel comma 2 dell'art. 113 c.p.c. sono ricorribili per cassazione (se pronunciate - come quella all'esame - prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2-2-2006 n.40) per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 co. 1, nn. 1, 2 e 4 c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero in un'ipotesi di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass, civ., Sez. Unite, 15/10/1999, ri.716); mentre, a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del cit. art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (di rango superiore a quelle ordinarie) e dei principi informatori della materia. Rientra tra questi la norma dell'art. 2697 ce, regolante la distribuzione dell'onere della prova tra le parti, la quale, sebbene collocata nel codice sostanziale, costituisce principio informatore del sistema delle garanzie giurisdizionali (Cass. civ. sez. IlI 27-7-2006, n.17144). L'attenuazione della rigida applicazione delle regole di diritto, che è propria del giudizio di equità, non può, infatti, spingersi, senza porsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sino ad escludere l'onere probatorio a carico della parte istante, operando solo nel senso di ridurre, anche sensibilmente,- il grado di persuasività degli elementi addotti necessari per l'accoglimento della domanda (Cass. civ., Sez. I, 24/08/1998, n.8397; nello stesso senso Cass. civ. sez. II 16-5-2006, n.11413).

3.2. Ciò precisato, si osserva che il primo motivo, con cui sì deduce l'inosservanza dell'art. 2697 c.c., ancorché ammissibile, è infondato. Innanzitutto - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - il giudice di pace non ha affatto escluso che sia stato acquisita la prova del rapporto Inter partes (costituendo, anzi, questo il titolo della ritenuta responsabilità della Clinica nei confronti dell'**** né ha invertito l'onere della prova tra le parti, ma ha, piuttosto, ritenuto che non fosse stata fornita (dall'attrice, su cui incombeva il relativo onere) la prova dell'esatto adempimento della prestazione df opera professionale dì cui reclamava il pagamento, segnatamente evidenziando come la clinica Veterinaria avesse prodotto solo una fotocopia della prima pagina della cartella clinica e come da questo documento monco non fosse dato desumere quali fossero le prestazioni effettivamente rese (ad esclusione della trasfusione) e, nel contempo, rimarcando plurimi elementi (emergenti non solo dalle dichiarazioni del convenuto e della sua ragazza, ma anche dalla deposizione della proprietaria del gatto «donatore») deponenti nel senso che la prestazione venne malamente eseguita.

In realtà la ricorrente, con il motivo all'esame, (così come, del resto, con il secondo motivo, per la parte in cui contesta che vi sia la prova del nesso causale tra la trasfusione e la morte del gatto di proprietà del convenuto) tenta di suggerire, anche attraverso l'inammissibile richiamo a dati extratestuali, una valutazione dei fatti divergente da quella affermata, con apprezzamento immune da vizi logici, dal giudice del merito; il che non è consentito, trattandosi di un accertamento di fatto., che si sottrae al sindacato della Cassazione.

3.4. Per il resto le censure del ricorrente denunciano violazione delle norme ordinarie e sono, quindi, inammissibili.

Merita in ogni caso puntualizzare, quanto alla dedotta violazione dell'art. 2236 c.c., che la limitazione di responsabilità professionale ai soli casi di dolo o colpa grave attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza. Nel caso di specie è stata, per l'appunto, individuata una specifica negligenza, per non essere stata la trasfusione preceduta dai preventivi accertamenti sulla qualità del sangue utilizzato per la trasfusione.

Infine, quanto alla risarcibilità del danno morale, va ribadito che nel giudizio di equità del giudice di pace, venendo in rilievo l'equità ed. formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall'art. 2059 ce, sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito (Cass. civ., Sez. Ili, 27/07/2006, n.17144); il che, nella specie, non è neppure contestato.

Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 400,00, di cui € 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

* * *

Trib. Sassari 29/01/09:  "danno biologico, comprensivo del cd. danno morale, non più liquidabile autonomamente secondo le indicazioni di Cass. SS.UU. n.26972/2008";

Trib. Torino 27/11/08: "La sentenza n. 26972/2008 non giustifica in alcun modo letture “abolizioniste” del danno morale, pure prospettate da alcuni primi commentatori...il risarcimento del danno morale può costituire una duplicazione del già riconosciuto danno biologico; ma solo quando sia diretto a ristorare il medesimo tipo di pregiudizio (lesione del diritto alla salute). Al di fuori di questa ipotesi si rinvengono invece, nella predetta sentenza, chiari indici della risarcibilità del c.d. danno morale (o, più esattamente, del ristoro, nell’ambito della generale categoria del danno non patrimoniale, di quel tipo di pregiudizi sino ad oggi risarciti come danno morale)..."

Trib. Milano 19/02/09:" il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritiene che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari";

Trib. Venezia 3081/08: "In considerazione della modestia dei postumi e alla luce delle recentissime pronunce della Cass. Sez. Un.11-11-2008 sul danno non patrimoniale, nulal si ritiene di ulteriormente liquidare a tale titolo, dovendosi ritenere compreso nel pregiudizio biologico temporaneo, nel quale è stata appunto valorizzata la componente di sofferenza".