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Danno morale e danno esistenziale: rileggiamo cassazione 11761/06

Materia: Sentenze - Fonte: Renato Savoia - 24.03.2009
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Abstract: Danno esistenziale e danno morale, ma anche la pensione di reversibilità e gli effetti sul risarcimento.




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In questa sentenza vengono trattati più temi, alcuni dei quali estremamente attuali:

1) la concessione della pensione di reversibilità a favore dei congiunti superstiti di  soggetto defunto a seguito di incidente stradale si basa su presupposti diversi rispetto al risarcimento del danno: pertanto non si può parlare di compensatio lucri cum damno;

2) non è corretto parlare in maniera generica di "danno esistenziale", giacchè altrimenti si finirebbe per ricondurre il danno non patrimoniale nell'alveo dell'atipicità (vale la pena ricordare che la sentenza precede di due anni le famose/famigerate Sezioni Unite del 2008);

3) è sbagliato affermare che la lesione della integrità psico-fisica resti compresa ed esaurita nella valutazione del danno morale: dunque se la sofferenza patita sfocia in degenerazione patologica (si parla di "sindrome ansioso-depressiva ricorrente periodicamente") si rientra nell'area del danno biologico (cfr. sul punto Cass. 26972/08, pag. 48).

* * *

Da notare, se non altro a livello di curiosità, che il Presidente di Sezione in questa sentenza (dott. Preden), è stato il relatore nella sentenza S.U. 26972/08.

* * *

Cass. civ. Sez. III, 19-05-2006, n. 11761

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. SABATINI Francesco - Consigliere

Dott. MAZZA Fabio - Consigliere

Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

*****, *****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA VIA *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che li difende unitamente all'avvocato *****, giusta delega in atti; - ricorrenti -

contro

*****S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore signora *****, elettivamente domiciliati in ROMA VLE *****, presso lo studio dell'avvocato *****, difesi dall'avvocato *****, giusta delega in atti; - controricorrenti -

e contro

***** S.P.A.; - intimato -

e sul 2^ ricorso n. 32394/2002 proposto da:

***** S.P.A., in persona del responsabile della Direzione sinistri Zona Sinistri Centro e Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la difende, giusta delega in atti; - ricorrente incidentale -

e contro

*****, *****, *****; - intimati -

avverso la sentenza n. 3333/01 della Corte d'Appello di ROMA, sezione 4^ civile emessa il 3/7/2001, depositata il 24/10/01; RG. 3206/1999;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/03/06 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;

Udito l'Avvocato *****;

udito l'Avvocato ***** (per delega Avv. *****);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso previa riunione dei ricorsi, accoglimento del 1^, 3^ e 4^ e rigetto degli altri per il ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Con citazione innanzi al Tribunale di Roma del 3 maggio 1989 *****, *****, ***** convenivano in giudizio la società ***** spa, ***** e la società ***** spa (rispettivamente proprietaria, conducente ed assicuratore r.c.a. dell'autocarro targato (OMISSIS)) per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale nel quale era deceduto il congiunto *****.

Esponevano che *****, con sentenza definitiva resa in sede penale, era stato riconosciuto esclusivo responsabile del sinistro ed era stato condannato a risarcire alle costituite parti civili i danni da liquidare in separata sede.

Il tribunale adito condannava i convenuti a risarcire agli attori il solo danno morale, liquidato in L. 210.069.000 per *****, in L. 106.846.000 per ***** ed in L. 140.756.000 per *****.

Sul gravame principale di *****, ***** e ***** e su quelli incidentali della società *****, di ***** e della società ***** s.p.a. provvedeva la Corte d'appello di Roma con sentenza pubblicata il 24 ottobre 2001, che rigettava tutte le impugnazioni e compensava interamente tra le parti le spese del grado.

Ai fini che ancora interessano i giudici d'appello consideravano che:

era infondata l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, proposta sotto il profilo della genericità e della indeterminatezza della domanda, dato che l'onere di specificazione è da ritenere assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa risarcitoria, della quale siano, però, indicati i relativi titoli giustificativi;

correttamente il giudice di primo grado aveva stabilito che il danno da lucro cessante era stato integralmente risarcito con il riconoscimento agli eredi della vittima della pensione di reversibilità;

nessun risarcimento era dovuto iure successionis per il danno biologico subito da *****, la cui morte istantanea non gli aveva fatto acquistare il relativo diritto;

nessun risarcimento era dovuto per danno biologico iure proprio, a concretare il quale non è sufficiente soltanto il peggioramento della qualità della vita, ma occorre un'effettiva lesione dell'integrità psicofisica del soggetto;

era generica la doglianza relativa all'inadeguato regolamento delle spese del giudizio di primo grado per non avere gli appellanti principali analiticamente indicato quali voci della tariffa non sarebbero state applicate.

Per la Cassazione della sentenza hanno proposto ricorso principale *****, ***** e *****, i quali hanno affidato l'impugnazione a sei motivi.

Hanno resistito con controricorso sia la società ***** spa e ***** nonchè la società ***** spa, la quale ha proposto anche ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 c.p.c.).

Con i due motivi del ricorso incidentale - il cui esame deve logicamente precedere quello dell'impugnazione principale, in quanto le censure investono l'ammissibilità delle domande risarcitorie - la società ***** s.p.a. denuncia:

a) la violazione e la falsa applicazione delle norma di cui agli art. 2908 e 2909 c.c., in quanto gli attori avrebbero richiesto al giudice civile pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, domanda sulla quale era già intervenuto il giudicato nella sede penale;

b) la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 163, 164, 183, 184, 189 e 345 c.p.c., in quanto la Corte di merito aveva dichiarato ammissibili le domande di risarcimento del danno nonostante che esse fossero state formulate per la prima volta in appello con la specificazione delle voci di danno reclamate, non indicate in primo grado.

Le censure non possono essere accolte.

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli attori avevano richiesto che il tribunale determinasse "il giusto ammontare dei danni subiti e subendi dagli istanti, condannando i convenuti al pagamento della ulteriore somma corrispondente ai pregiudizi a tutt'oggi non compensati", onde è di tutta evidenza che la domanda, piuttosto che diretta ad ottenere la mera declaratoria iuris di cui all'art. 278 c.p.c., aveva, invece, lo scopo specifico di ottenere l'accertamento della concreta sussistenza dei danni e la determinazione dell'esatto loro ammontare.

Resta, pertanto, anzitutto escluso che, nella sede civile, sia stata ribadita la medesima istanza di condanna generica, sulla quale si era pronunciato il giudice penale, che aveva riconosciuto ai danneggiati una provvisionale.

Devesi, altresì, escludere che gli attori abbiano introdotto in appello domande nuove mediante la specificazione delle voci di danno non indicate in primo grado.

In realtà, a fronte della richiesta originaria contenuta in citazione di risarcimento di tutti i danni subiti, senza ulteriore specificazione delle varie componenti della complessiva istanza risarcitoria, gli attori, in sede di conclusioni definitive, avevano più analiticamente indicato che essi reclamavano il danno patrimoniale, quello morale, quello biologico iure proprio ed iure successionis nonchè il danno esistenziale.

Con l'atto d'appello (secondo quel che il giudice di secondo grado ha evidenziato nella sentenza impugnata) gli attori avevano "più analiticamente specificato l'ammontare delle singole voci di danno, che in nulla hanno modificato l'originario petitum, a fondamento del quale erano stati già indicati i relativi titoli".

La sentenza di secondo grado, pertanto, sul punto ha fatto buon governo della legge, essendosi essa adeguata al principio (da ultimo: Cass., n. 2869/2003) per il quale, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, per la sua omnicomprensività esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, con la conseguenza che solo nel caso in cui nell'atto di citazione siano reclamate specifiche voci di danno, l'eventuale domanda proposta in appello per una voce non già indicata in primo grado costituisce domanda nuova, come tale inammissibile.

Il ricorso incidentale, pertanto, è rigettato.

Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti principali criticano l'impugnata sentenza relativamente alla statuizione sulla domanda di danno da lucro cessante, che il giudice del merito ha rigettato nella considerazione che la famiglia della vittima non avrebbe, sotto tale aspetto, subito alcun pregiudizio economico in conseguenza della morte del congiunto dal momento che, al posto della retribuzione del defunto, essa era venuta a percepire la pensione di reversibilità.

La censura viene articolata, anzitutto, sotto il profilo principale della violazione di legge per l'inapplicabilità, nell'ipotesi di specie, del principio della compensatici lucri cum damno, nel senso che la pensione trae la sua fonte da un titolo indipendente dal fatto illecito.

Sotto il profilo subordinato del vizio di motivazione, inoltre, i ricorrenti assumono che, quando anche si potesse aderire alla tesi esposta dal giudice del merito circa la incidenza della pensione di reversibilità nella determinazione del danno patrimoniale, nel caso particolare si sarebbe dovuto tener conto del fatto che il reddito complessivo della famiglia senza la morte del congiunto sarebbe stato di gran lunga superiore alla sola pensione di reversibilità.

Il motivo deve essere accolto.

Il primo argomento utilizzato dal giudice di merito per escludere qualsiasi pregiudizio economico dei ricorrenti in conseguenza del fatto che essi avevano conseguito, a causa della morte del congiunto, la pensione di reversibilità, è errato, in quanto la statuizione sostanzialmente si risolve nell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno ad una ipotesi al di fuori dei casi consentiti.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 1140/97; cass., n. 1347/98; Cass., n. 10291/01; Cass., n. 8828/2003) l'ipotesi della compensatio lucri cum damno non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacchè tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito.

In particolare è stato affermato (Cass., n. 12124/2003) che i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dai congiunti di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che sia in relazione ai precetti normativi (artt. 143 e 433 c.c.), che per la pratica di vita improntata a regole etiche e sociali di solidarietà e di costume il defunto avrebbe presumibilmente apportato assumono l'aspetto del lucro cessante, il cui risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i superstiti e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata ad essi destinata; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità dei congiunti o avrebbe apportato ad essi utilità economiche anche senza che ne avessero bisogno.

Ne consegue che nel calcolo dei danni patrimoniali futuri risarcibili non rileva che i familiari superstiti diventino titolari di pensione di reversibilità, basandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall'atto illecito e non potendo essa comprendersi tra quei contributi patrimoniali o quelle utilità economiche che il familiare defunto avrebbe presumibilmente apportato.

La fondatezza del primo profilo della censura assorbe, naturalmente, l'esame del profilo subordinato.

Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo il vizio di motivazione in ordine al rigetto della domanda di attribuzione del danno biologico iure successionis - i ricorrenti principali criticano la statuizione sul punto del giudice di secondo grado ed assumono che la morte della vittima del sinistro stradale, per quanto rapida, non poteva essere considerata contestuale alla lesione che l'aveva cagionata, per cui anche nell'ipotesi in oggetto sarebbe stato possibile isolare concettualmente il momento della lesione all'integrità psichica e fisica del soggetto rispetto al momento della cessazione della vita.

Il motivo non può essere accolto.

Costituisce ormai principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., n. 1131/99; Cass., n. 24/2002; Cass., n. 3549/2004; Cass., n. 13066/2004) che solo nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento lesivo e la conseguente morte del soggetto è configurabile un danno biologico risarcibile del danneggiato, da liquidare in relazione alla effettiva menomazione dell'integrità psicofisica patita nel periodo di tempo indicato e che il relativo diritto del danneggiato ad essere risarcito del pregiudizio patito è trasmissibile agli eredi, che possono iure successionis farlo valere in giudizio nei confronti del danneggiante.

Al riguardo, premesso che sia la questione relativa alla delimitazione del concetto di apprezzabilità del tempo intercorso tra la lesione e la morte, sia la questione attinente all'accertamento del danno ed alla sua liquidazione sono rimesse alla valutazione del giudice di merito con riferimento alla peculiarità del caso concreto, è stato precisato (Cass., n. 3549/2004) che, in tal caso, il diritto al risarcimento del danno biologico è trasmissibile non perchè la vittima sia sopravvissuta (il che non avrebbe senso), ma perchè per essa si è realizzato, intanto, un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, la cui indennizzabilità costituisce diritto appartenente al patrimonio della vittima e trasmissibile agli eredi.

La risarcibilità del danno biologico iure hereditatis, in sostanza, è esclusa, perciò, in ogni caso di morte immediata e sussiste soltanto quando la vittima sopravviva almeno per il tempo limitato indispensabile perchè quella perdita di tipo biologico possa realizzarsi.

Orbene, nel caso particolare il giudice del merito, con valutazione insindacabile in questa sede perchè adeguatamente motivata, ha accertato che per effetto dello scontro tra i veicoli la morte fu immediata, per cui esattamente ha negato che per la vittima fosse mai sorto diritto alcuno al risarcimento del danno biologico, che potesse essere stato trasmesso agli eredi.

Con il terzo motivo d'impugnazione - deducendo la contrarietà ai principi dell'ordinamento ed il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti principali criticano la statuizione del giudice del merito che ha escluso la sussistenza del danno esistenziale nella considerazione che non era stata data la prova di una vera e propria lesione all'integrità psicofisica di essi istanti.

In particolare, lamentano che il giudice del merito non avrebbe tenuto in conto il vuoto esistenziale che rimane in un soggetto il cui familiare sia deceduto a causa dell'altrui condotta colposa o dolosa.

Aggiungono che, comunque, il danno alla salute, da intendere nella sua più larga accezione, nella specie si sarebbe concretizzato nella menomazione stabile e duratura del benessere psichico e sociale, che il de cuius garantiva ai suoi prossimi congiunti.

Con il quarto motivo d'impugnazione - deducendo ancora la contrarietà ai principi dell'ordinamento ed il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia - i ricorrenti principali censurano la decisione del giudice del merito nella parte in cui non ha riconosciuto alla vedova il risarcimento del danno alla sfera sessuale conseguente alla perdita del coniuge.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione.

Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da illecito extracontrattuale il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al pregiudizio arrecato al danneggiato.

La sentenza impugnata, giusta la doglianza esposta, non ha dato atto se, nella liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal primo giudice, si fosse tenuto conto anche dello sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare derivante dalla scomparsa della figura del congiunto.

L'indirizzo interpretativo, espresso da questa Corte a far tempo dalle sentenze n. 8827 e 8828 del 2003, è nel senso, ormai, che il danno non patrimoniale, conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 233 del 2003, ha segnalato l'indubbio pregio del suddetto indirizzo, che riconduce a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona e che, nel superamento della tradizionale affermazione per cui il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 cod. civ. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo, prospetta del medesimo art. 2059 c.c., l'interpretazione costituzionalmente orientata, tesa a ricomprendere nell'ambito di operatività della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, anche il danno morale soggettivo.

In tale nuovo contesto interpretativo -nel quale il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di specifici valori della persona costituzionalmente garantiti, onde si afferma che ciò ha comportato la situazione precipua della tipicità del danno non patrimoniale (da ultimo: Cass., n. 15022/2005), a fronte del principio dell'atipicità dell'illecito per il risarcimento del danno patrimoniale (Cass., nn. 550 e 551 del 1999) - deve, pertanto ribadirsi che non può farsi riferimento ad una generica categoria di "danno esistenziale", poichè attraverso questa via si finirebbe per ricondurre anche il danno non patrimoniale nel catalogo dell'atipicità.

Nel danno esistenziale confluiscono, perciò, ipotesi non necessariamente previste per legge e tra esse assume rilievo la situazione di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, per la quale pure questa Corte ha già affermato (Cass., n. 15022/2005) che l'interesse del soggetto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ed all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia trova riconoscimento e tutela nelle norme di cui agli art. 2, 29 e 30 Cost. e si distingue sia dall'interesse alla salute (protetto dall'art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo).

Ai fini, poi, della liquidazione del danno da perdita del congiunto (che deve essere allegato e provato da chi ne chiede il ristoro ed alla quale è possibile pervenire anche in base a valutazioni prognostiche ed a presunzioni) è stato anche precisato che l'apprezzamento equitativo del giudice del merito deve prendere in esame l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza e tutte le altre utili circostanze, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei superstiti e le esigenze di costoro rimaste compromesse.

La sentenza impugnata - che non ha considerato se con la richiesta originaria del danno morale le parti avessero inteso limitare il risarcimento al solo danno morale transeunte ovvero si fossero riferite ad ogni forma di danno non patrimoniale conseguente alla perdita del congiunto - deve, quindi, sul punto essere cassata con rinvio per nuovo esame della questione sulla sussistenza o meno del danno esistenziale sotto i profili denunciati nei due motivi.

E' il caso di precisare, al riguardo, che il nuovo esame, cui dovrà procedere il giudice del rinvio quanto alla sussistenza sia del danno non patrimoniale da perdita del congiunto che degli eventuali riflessi di tale perdita nella sfera sessuale della vedova, non introduce una questione nuova, poichè questa Corte ha pure stabilito (Cass., n. 15022/2005) che la sola richiesta di risarcimento del danno morale" tout-court e non del "danno morale soggettivo contingente" se proposta prima dell'intervento intervento chiarificatore di questa Corte, di cui alle sentenze n. 8827 ed 8828/2003, non va necessariamente limitata solo a quest'ultimo, ma dovrà il giudice del merito accertare, nell'interpretazione della domanda, se sussiste detta limitazione e, quindi, detta volontà.

Con il quinto motivo d'impugnazione - deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla statuizione di esclusione della lesione del danno alla salute, rivendicato dalla vedova, i ricorrenti principali assumono che, avendo essi prodotto certificazione medica, attestante le sofferenze patite dal coniuge della vittima (sindrome ansioso-depressiva ricorrente periodicamente) ed articolato sul punto prova orale, non poteva essere condivisibile l'affermazione della Corte di merito secondo cui, anche se comprovata, detta sindrome non poteva costituire voce autonoma di danno, rientrando pur sempre il pregiudizio nell'ambito del già liquidato danno morale.

Il motivo deve essere accolto, essendo errata l'affermazione secondo cui la lesione della integrità psico-fisica resta compresa ed esaurita nella valutazione del danno morale.

Un danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto di illecita condotta altrui è, infatti, ravvisabile allorchè le sofferenze causate da detta perdita abbiano determinato una lesione della loro integrità psico-fisica.

Il sesto motivo d'impugnazione, relativo alla misura della liquidazione delle spese processuali di secondo grado, resta assorbito, dovendosi procedere nel giudizio di rinvio a nuova regolamentazione secundum eventum litis.

In relazione alle censure accolte l'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma cui è rimessa anche la pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

Il giudice del rinvio si atterrà ai principi di diritto di seguito enunciati.

"L'ipotesi della compensatici lucri cum damno non si configura quando, a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa una pensione di reversibilità, giacchè tale erogazione si fonda su un titolo diverso rispetto all'atto illecito e non può comprendersi tra quei contributi patrimoniali o quelle utilità economiche che il familiare defunto avrebbe presumibilmente apportato".

"Nell'accezione generica di danno esistenziale, che non costituisce una specifica categoria di pregiudizio autonomamente risarcibile, confluiscono ipotesi non necessariamente previste per legge ed assume rilievo la situazione di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, per la quale l'interesse del soggetto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ed all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia trova riconoscimento e tutela nelle norme di cui agli art. 2, 29 e 30 Cost. e si distingue sia dall'interesse alla salute (protetto dall'art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo)".

"Il danno biologico risarcibile per gli stretti congiunti della persona deceduta per effetto di illecita condotta altrui deve tener conto anche delle sofferenze causate dalla perdita del congiunto, che abbiano determinato una lesione della loro integrità psicofisica, non essendo il relativo pregiudizio esaurito dalla liquidazione del danno morale".

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale; accoglie il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il sesto motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006