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Lo scioglimento della comunione ereditaria - Cassazione 2394/09:

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 02.04.2009
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Abstract: In caso di scioglimento della comunione ereditaria non trova applicazione l'art. 1115 c.c., che vale solo per la comunione ordinaria - Non esiste una norma simile per la comunione ereditaria.




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Nel caso in cui vi sia più di un erede, e il testatore non abbia provveduto con un testamento alla divisione dei beni tra gli eredi, fra gli stessi si forma una comunione.

Tale comunione può essere divisa, per contratto o giudizialmente.

In quest'ultima ipotesi, dice la Cassazione sotto riportata, non può trovare applicazione alla divisione della comunione ereditaria l'art. 1115 c.c. (Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.

La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti.

Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti) che è applicabile solo alla comunione ordinaria.

D'altra parte, l'art. 1116 c.c. estende l'applicazione delle norme previste per la comunione ereditaria alla comunione ordinaria, in quanto compatibili: non il contrario.

 

Renato Savoia, avvocato in Verona - www.renatosavoia.com -

* * *

Cass. Civ. Sez. II, 29-01-2009, n. 2394

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11920/2004 proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato *****; - ricorrente -

contro

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato *****; - controricorrente -

avverso la sentenza n. 1085/2003 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/11/2008 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l'Avvocato ***** con delega depositata in udienza dell'Avvocato *****, difensore della ricorrente che ha chieste accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 novembre 2001 il Tribunale di Lucca - adito da ***** nei confronti di sua sorella *****, con domanda di divisione del patrimonio immobiliare relitto dal defunto *****, del quale l'attrice e la convenuta erano per quote uguali le uniche eredi - attuò lo scioglimento della comunione attribuendo a ognuna delle parti una delle due porzioni che erano state formate dal consulente tecnico di ufficio, ponendo a carico di ***** il pagamento di un conguaglio stabilito in L. 76.941.250, condannandola al rimborso di metà delle spese di giudizio, compensate per il residuo.

Impugnata da *****, la decisione è stata riformata dalla Corte d'appello di Firenze, che con sentenza del 19 giugno 2003 ha disposto che l'assegnazione dei lotti avvenisse mediante estrazione a sorte da parte di un notaio, delegato con contestuale separata ordinanza; ha rideterminato l'importo del conguaglio nell'equivalente in euro a L. 125.000.000; ha condannato ***** al rimborso di metà delle spese del giudizio di secondo grado, compensate per il residuo. A tali pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo, sui punti che hanno poi formato oggetto di ricorso per Cassazione: - che l'attrice, contrariamente a quanto supposto dal Tribunale, non era indifferente all'attribuzione dell'uno o dell'altro lotto, ma entrambe le parti preferivano quello contrassegnato con il n. 1; - che occorreva quindi applicare il criterio dell'estrazione a sorte, trattandosi di porzioni eguali; - che la prolungata attività di amministrazione del patrimonio comune da parte di ***** non era ragione idonea per assegnarle i beni da lei preferiti; - che la rideterminazione del conguaglio era resa necessaria dall'avvenuta cessazione della locazione di uno dei beni ereditari e dall'andamento del mercato immobiliare; - che la delega a un notaio era giustificata da ragioni di opportunità pratica e di speditezza processuale; - che la soccombenza dell'appellata comportava la sua condanna al rimborso delle spese di giudizio sostenute dall'altra parte, salva la parziale loro compensazione.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione *****. ***** si è costituita con controricorso. La ricorrente ha presentato una memoria.

Motivi della decisione

Le varie censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza impugnata si basano per lo più sullo stesso presupposto: che *****sia titolare della "quota maggiore" dell'eredità paterna, ai sensi dell'art. 720 c.c., avendo affrontato in via esclusiva notevoli spese per i beni comuni; dal che viene fatta discendere la conseguenza che erroneamente la Corte d'appello ha disposto che la divisione venga attuata mediante estrazione a sorte tra le parti dei lotti indicati nel progetto redatto dal consulente tecnico di ufficio.

La tesi è infondata.

Le due figlie del de cuius, sue uniche eredi per successione legittima, hanno diritto ognuna a metà del patrimonio relitto:

parità di quote che non è alterata dall'avere ***** sostenuto oneri anche nell'interesse della sorella. La disciplina dello scioglimento della comunione ereditaria non contiene infatti una norma analoga a quella dettata dall'art. 1115 c.c., che per la divisione ordinaria dispone l'incremento della quota del partecipante, in misura corrispondente al rimborso dovutogli, ove abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune,;

nè del resto si verte nella specie in ipotesi di solidarietà, essendosi semmai trattato, secondo la stessa ricorrente, del pagamento di debiti da lei soltanto assunti.

D'altra parte, incoerentemente ***** pretende di ottenere non già una porzione del compendio ereditario maggiore rispetto alla condividente, ma invece la facoltà di scegliere tra le due porzioni eguali (rese tali dalla previsione di un conguaglio in denaro, a compensazione della differenza di valore degli immobili compresi nell'una e nell'altra) che erano state approntate nell'elaborato peritale e in ordine alla cui composizione non erano state da lei formulate obiezioni di sorta.

E' dunque inconferente il richiamo della ricorrente all'art. 720 c.c., che concerne l'attribuzione degli immobili non frazionabili in natura al coerede avente diritto alla quota maggiore.

Pertinente al caso è invece l'art. 729 c.c., che impone di adottare il metodo dell'estrazione a sorte per l'assegnazione delle porzioni eguali.

Il criterio è bensì soltanto tendenziale e può quindi essere derogato in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, la cui valutazione è rimessa tuttavia alla discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (cfr., da ultimo, Cass. 18 gennaio 2007 n. 1091): vizi che sul punto non sono stati denunciati da ***** e dai quali peraltro la sentenza impugnata è immune, avendo la Corte d'appello spiegato che "la prolungata amministrazione del patrimonio dividendo non è, nè per diritto, nè per equità, una ragione per essere preferiti nella scelta della quota (recte: porzione)".

Ugualmente inconferenti sono le ulteriori doglianze formulate della ricorrente a proposito del proprio diritto al rimborso delle spese erogate per i beni comuni: diritto che la Corte d'appello non ha affatto negato, ma sul quale correttamente ha omesso pronunce di accertamento o di condanna, che da ***** non erano state chieste.

Da disattendere sono anche le deduzioni della ricorrente relative all'aggiornamento del conguaglio, operato dal giudice di secondo grado per equiparare il valore delle due porzioni, in seguito al sopravvenuto rilascio di uno degli immobili ereditari da parte del conduttore che lo occupava. Che l'appartamento ora non dia rendita, sia parzialmente inagibile dal *****, sia soggetto a degrado e comporti oneri fiscali, come viene segnalato da *****, sono circostanze che la Corte d'appello ha reputato ininfluenti, a fronte del maggior valore attribuito dal consulente tecnico di ufficio all'appartamento, appunto in quanto libero. Si tratta dunque di apprezzamento eminentemente di merito e adeguatamente motivato, come tale insindacabile in questa sede.

Priva di autonoma valenza è la deduzione della ricorrente riguardante il regolamento delle spese di giudizio, che secondo ***** sono state poste a suo carico a causa dell'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado, nel respingere la domanda di attribuzione, da lei proposta ai sensi dell'art. 720 c.c..

Inammissibile, infine, è la censura rivolta all'ordinanza con cui la Corte d'appello ha nominato per l'estrazione a sorte un notaio, a dire della ricorrente, dispensato dall'ufficio fin dal *****, per raggiunti limiti di età. Si tratta di provvedimento attinente all'ulteriore svolgimento del procedimento, privo di decisorietà e in ogni tempo revocabile o modificabile, non soggetto quindi a impugnazione.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano in Euro 100,00, oltre a Euro 3.000,00, per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009