"Non riesco a capire perchè le persone siano spaventate dalle nuove idee. A me spaventano quelle vecchie"

John Cage

Preventivi

Newsletter

Ricevi le novità via email:
(info e privacy)

Argomenti:

Cerca:




Recapiti

Avv. Renato Savoia
Via Diaz 11
37121 Verona

NON SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE

WhatsApp

Tel +39 045 21030899
Webmail
Fax +39 045 21090404

C.F.: SVARNT75A06L781I
P.IVA: 03826270237

Polizza professionale
TOKYO MARINE HCC22-W0086360

ENGLISH SPEAKING




La Cassazione in tema di collazione in caso di doppio matrimonio e di rinunzia tacita all'azione di riduzione - Cass. 1373/09

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 21.04.2009
Condividi su Facebook

Abstract: Prima della divisione ereditaria occorre effettuare la collazione.
L'azione di riduzione è rinunciabile, anche tacitamente, ma deve essere una rinuncia inequivocabile.



La collazione, ovvero il conferimento del bene in natura o per imputazione, costituisce uno strumento per la formazione della massa ereditaria da dividere. Lo scopo è quello di evitare possibili lesioni delle quote spettanti per disposizione imperativa. In particolar modo, la par condicio tra coeredi, nel caso in cui solo alcuni tra questi avessero ricevuto durante la vita del de cuius alcune donazioni da quest'ultimo.

In caso di matrimoni successivi, il principio da seguire è quello per cui "al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto, da cui deriva la qualità di legittimario".

Dunque anche i beni donati prima del secondo matrimonio del de cuius devono essere ricompresi nella collazione.

* * *

Diversa è la finalità dell'azione di riduzione, con cui il legittimario chiede la reintegrazione della propria quota di riserva.

Tale azione, avente ad oggetto un diritto patrimoniale e in quanto tale disponibile, è rinunciabile, e la rinuncia può essere sia esplicita che tacita.

In quest'ultimo caso, però, occorre che il comportamento volto alla rinunzia sia inequivocabile. In particolare, afferma la sentenza in commento, occorre un "comportamento inequivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione".

* * *

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 28 ottobre 2008 - 20 gennaio 2009, n. 1373


Svolgimento del processo

Nel **** decedeva il *****, vedovo da due anni di *****, ma risposatosi con *****.*****, figlio di primo letto del *****, instaurava nel ***** tre giudizi civili avverso la ***** e otteneva la condanna della convenuta, per quanto ancora qui interessa, al pagamento di L. 120 milioni, quale quota di spettanza sulle risultanze attive e interessi del conto corrente già cointestato ai propri genitori presso la Banca *****, pur essa condannata in via solidale.

La sentenza impugnata riferisce che ***** agiva in via riconvenzionale rivendicando "i propri diritti sulla quota di eredità della prima moglie" trasferiti al marito *****, nonchè quanto "di propria spettanza sulla successione del marito stesso al fine di accertare lesione di legittima in proprio danno con conseguente reintegrazione di asseriti simulati conferimenti" fatti ad ***** dai genitori.

Le domande della ***** venivano respinte sia dal tribunale che dalla Corte d'appello di Napoli. Quest'ultima, con sentenza depositata il 2 luglio 2004, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da *****, gli riconosceva l'ulteriore somma di Euro 10.724,88, dovutagli sul predetto conto corrente per provenienza dalla prima successione, quella della madre, prima della divisione della giacenza tra gli eredi di *****.

La ***** ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Essendo deceduto nelle more *****, lo ha notificato il 5 febbraio 2005 ai di lui eredi *****, ***** e *****, che hanno resistito con controricorso.

***** è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 540, 542, 545, 556, 557, 724 e 737 c.c., nonchè con riguardo agli artt. 738, 741 e 742 cod. civ., espone censure relative a due aspetti delle domande della *****.

Il primo profilo riguarda la violazione dei diritti di legittimarla da essa vantati e rimasti insoddisfatti a causa delle donazioni comunque fatte in vita dal de cuius al figlio *****. Sul punto la sentenza d'appello ha disatteso il gravame della *****, erroneamente adducendo che ella aveva "aspettativa alla quota legittima sul patrimonio del marito...solo con riferimento agli atti di liberalità posti in essere dal defunto dopo il matrimonio".

Pertanto secondo la Corte Territoriale la ricorrente non poteva vantare alcunchè in relazione "ai conferimenti fatti da ***** in epoca anteriore alle seconde nozze".

I giudici d'appello hanno in tal modo violato il disposto degli articoli del codice civile che regolano la riduzione delle donazioni (artt. 553 e 556 cod. civ.) e la collazione di esse. La divisione ereditaria si opera infatti previa ricostruzione dell'asse ereditario del de cuius mediante collazione, cioè conferimento nell'asse di tutto ciò che è stato donato (art. 724 c.c.) ai coeredi. A questa operazione, dispone l'art. 737 c.c., sono tenuti i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione, i quali devono conferire ai coeredi "tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati".

Nel codice non trova alcun aggancio normativo la limitazione ideata dai giudici di merito, che hanno escluso la collazione perchè riferibile a beni donati prima del secondo matrimonio. Deve quindi essere accolto il ricorso sul punto e confermato il principio portato da Cass. n. 1122/82, secondo il quale al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto, da cui deriva la qualità di legittimario.

In esito alla decisione su questo punto il giudice di rinvio, per ricostruire l'asse ereditario da dividere, dovrà esaminare tutta la materia delle donazioni dirette e indirette indicate in corso di causa dalla ricorrente, valutando se si tratti di vere e proprie donazioni. Va infatti notato che il giudice di primo grado ha anche adombrato, secondo quanto riportato ad colorandum dal giudice d'appello, che potrebbe trattarsi di elargizioni familiari. Su questo argomento, anch'esso criticato in ricorso, non è il caso di soffermarsi, perchè la motivazione della sentenza d'appello si è incentrata sull'aspetto giuridico prima esaminato e ha solo incidentalmente fatto riferimento al concetto di elargizione, peraltro senza ben chiarire l'assunto, posto che l'art. 738 c.c., sottrae alla collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge e non quelle in favore dei discendenti.

Il secondo profilo rilevante del primo motivo di ricorso (esposto al punto C), da pag. 15 dell'atto) concerne la reintegrazione della quota di riserva dei beni ereditati dal marito della ricorrente "per la successione dalla prima moglie, ma elusi per le donazioni da tale prima moglie al figlio *****".

La Corte d'appello ha in questo caso disatteso le istanze della *****, sostanzialmente affermando, per quanto comprensibile dalle involute espressioni utilizzate, che ***** aveva in vita rinunciato alla pretesa. Come rilevato in ricorso, la decisione sul punto è viziata sia quanto alla motivazione, sia per la errata individuazione dei principi giuridici implicitamente applicati. La Corte Territoriale si è limitata ad osservare che "non avendo in vita il de cuius inteso così regolarsi", cioè richiedere l'acquisizione alla massa ereditaria dei conferimenti fatti dalla prima moglie al figlio, se ne doveva inferire la di lui "contrarietà ad iniziative del genere secondo una chiara motivazione psicologica" che non poteva ora essere rovesciata dalla seconda moglie. Bene aveva fatto pertanto il tribunale a respingere la domanda riconvenzionale dell'appellante.

Appare evidente che tale: motivazione è del tutto carente sotto il profilo logico-giuridico. La giurisprudenza di questa Corte insegna infatti che il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile, anche tacitamente, ma sempre che detta rinuncia sia inequivocabile (Cass. 2773/97). A questo scopo, la rinuncia tacita deve concretizzarsi in un comportamento inequivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (Cass. 4230/87). Nel caso di specie i giudici d'appello non hanno fatto espresso riferimento al concetto di rinuncia, nè hanno ricercato ed indicato comportamenti inequivocabili dell'erede di C. G. tali da far pensare ad una sua rinuncia all'azione di riduzione. Non hanno tale consistenza le considerazioni relative alla mancata adozione di una simile iniziativa nei due anni successivi alla morte della prima moglie, nè possono rilevare le considerazioni psicologiche circa la contrarietà così manifestata verso simili iniziative giudiziarie. Intatta restava la possibilità del ***** di agire nei confronti del figlio per recuperare quanto spettategli, senza che la passività dei primi anni potesse valere come tacita rinuncia, trattandosi di comportamento attendista e quindi ambiguo, privo di portata rappresentativa di una volontà inequivocabile.

Ne consegue che, come consentitole dall'art. 557 c.c., la *****, erede di *****, può chiedere la riduzione delle disposizioni lesive della porzione di legittima spettante al de cuius sulla eredità ***** e che il giudice di rinvio dovrà esaminare la relativa domanda.

Da respingere è invece il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta errata applicazione degli artt. 115, 183 e 184 c.p.c., e delle norme in tema di comunione legale tra coniugi, artt. 177 e 179 c.c.. Deduce che sul conto corrente del defunto al momento della morte esisteva la somma di L. 240 milioni e che il tribunale l'aveva condannata al pagamento di metà di detta somma, benchè inizialmente ***** avesse chiesto il 25% del totale e solo in conclusioni avesse ampliato la domanda. Sostiene che la motivazione della Corte d'appello ha fatto mero rinvio a quella del tribunale;

che ella aveva negato il presupposto di quel riparto a metà, cioè l'essere impossidente;

che invece sui valori del conto cointestato grava la presunzione di comproprietà, superabile solo con prova della piena proprietà, che non era stata data nè motivatamente dimostrata in sentenza.

La decisione impugnata, nel rigettare il gravame, ha rilevato che il tribunale aveva motivato circa la proprietà esclusiva del de cuius sulle somme portate dal conto corrente, attesa la "condizione di impossidenza" della ***** e ha rilevato l'assenza di censure sul punto, confermando che tutte le somme dovevano essere ritenute di "pertinenza esclusiva del marito contestatario". Di qui il convincimento (pag. 7 in fine) che il danaro di quel conto costituiva bene personale, escluso dalla comunione legale ex art. 179 c.c., nonchè l'attribuzione ereditaria di esso in egual misura al figlio e alla seconda moglie.

La censura non coglie nel segno. Il nucleo della sentenza risiede proprio nell'affermazione che il danaro giacente sul conto era bene personale non soggetto a comunione perchè appartenente al coniuge ***** prima del matrimonio (art. 179 c.c., lett. A)). Di necessario supporto a questo dictum, giuridicamente ineccepibile e prevalente sulla presunzione di comproprietà dei valori depositati su un conto cointestato, si poneva il rilievo che il tribunale aveva "ampiamente motivato sulla condizione di impossidenza della *****.", senza che fosse stata mossa censura. Per contrastare questa ultima affermazione, era necessario sia indicare in quale punto dell'atto di appello era stata censurata la ritenuta mancata contribuzione della ***** al conto corrente in quanto persona priva di redditi e sostanze, sia specificare quali argomentazioni fossero state esposte e dovessero o potessero condurre a conclusione opposta. Nulla di tutto ciò si rinviene nel ricorso per Cassazione, che si limita a riportare (fine pag. 16 e intera pag. 17) il secondo motivo di gravame di merito e a commentare che il tribunale ha apoditticamente "negato il motivo di appello".

L'attenta lettura del testo riportato dimostra invece che in esso la ricorrente si è soffermata sui profili di novità dell'ampliamento della domanda del ***** e sulla presunzione di appartenenza al coniuge in comunione dei beni del 50% dei titoli e del danaro depositati, senza censurare la premessa fondamentale dalla quale il tribunale e la Corte avevano desunto che la somma giacente sul conto era di esclusiva spettanza del de cuius e quindi da suddividere a metà tra i due eredi di *****.

Infondata è anche la censura relativa all'ammissione dell'ampliamento della domanda in sede di precisazione delle conclusioni, con richiesta di avere il 50% e non più il 25% del capitale del conto. La modifica del petitum è stata esattamente considerata mera precisazione della domanda, perchè la individuazione di essa è stata fatta risalire, con corretto procedimento logico, alla richiesta di recuperare quanto spettante al discendente erede legittimo sul conto corrente cointestato. Se in via di prima approssimazione la quantificazione della pretesa era stata contenuta nel 25% dell'importo, rimaneva tuttavia possibile, fermo restando il fondamento della domanda (cioè i diritti ereditari come sin dall'inizio vantati), ampliare la quantificazione alla luce delle risultanze emerse in corso di causa circa la "impossidenza" della convenuta, poichè le variazioni puramente quantitative del "petitum" non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio nè menomazione del diritto di difesa dell'altra parte, ove non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine (Cass. 14961/06; 17977/07; 26079/05).

Segue da quanto esposto la cassazione, in relazione i al motivo accolto, della sentenza della Corte d'appello di Napoli, con rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte, che provvederà anche sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo.

Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009.