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Versamento IVA al momento dell'incasso - il testo del decreto 26/03/09

Materia: Attualità - Fonte: Ministero Dell'Economia e delle Finanze - 29.04.2009
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Abstract: Il testo del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 26/03/09



Dopo averne letto sui giornali adesso c'è il provvedimento ufficiale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia 26 marzo 2009 che regolamenta l'emissione sdelle fatture ed il pagamento dell'IVA con il criterio per cassa.

Peraltro viene previsto il limite del volume d'affari inferiore ai 200.000 euro per poter godere di tale criterio. In caso di sforamento di tale tetto valgono le regole ordinarie.

Inoltre "L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento dieffettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive".

Le fatture emesse dovranno recare "l'annotazione che si tratta di operazione conimposta ad esigibilita' differita, con l'indicazione dell'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"

Da tener presente, inoltre, chequesta nuova disciplina vale esclusivamente nel caso di "cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione"

* * *

Ecco il testo:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2009

Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che reca disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, che subordina l'efficacia di dette disposizioni al rilascio della preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e che prescrive l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che determini l'ammontare del volume d'affari dei contribuenti che possono assoggettare ad IVA con esigibilita' differita le operazioni effettuate, nonche' stabilisca ogni altra disposizione di attuazione del predetto art. 7;

Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale della fiscalita' e unione doganale, TAXUD/D1/GW/mve D(2009) 24280 del 16 marzo 2009, nella quale, in riferimento alla richiesta di deroga formulata dall'Italia ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE in merito al differimento dell'esigibilita' dell'IVA al momento dell'incasso del prezzo, si evidenzia che l'art. 66 della medesima direttiva gia' consente agli Stati membri di introdurre previsioni in tal senso e che, pertanto, una richiesta di deroga non appare necessaria;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 66 della medesima, il quale consente agli Stati membri dell'Unione europea di stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta divenga esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Decreta:

Art. 1. Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilita' differita

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ne' a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilita' differita, con l'indicazione dell'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui e' superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari.

Art. 2. Adempimenti del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.

3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale e' incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed e' computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 3. Adempimenti del cessionario o committente

1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'art. 1 ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni e' stato pagato.

2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 4. Effetti su altre operazioni ad esigibilita' differita

1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 5. Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2

Economia e finanze, foglio n. 44