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Legato in sostituzione di legittima: due possibilità. (Cassazione 26955/08)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 06.05.2009
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Abstract: Per poter proporre l'azione di riduzione occorre prima rinunziare espressamente al legato e dismettere l'oggetto.

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In caso  nel testamento via sia un legato in sostituzione di legittima (ovvero: il de cuius può voler escludere un legittimario dalla qualità di erede, assegnando allo stesso determinati beni a titolo di legato), il legittimario può scegliere tra due alternative:

 

1) chiedere comunque la quota di legittima, proponendo l'azione di riduzione. In tal caso deve però prima rinunciare al legato.

 

In questo caso occorre segnalare che:

a) "la mera richiesta della legittima formulata con la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva non costituisce manifestazione chiara e non equivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima" (si parla in questo caso di legato in conto di legittima);

b)  "una volta rinunciato al legato, il beneficiario ne deve dismettere l'oggetto, non avendo più alcun titolo per conservarne la disponibilità".

 

2) accettare il legato, rinunziando così ad ogni rivendicazione di quote.

 

In questo secondo caso non occorre una dichiarazione espressa, essendo sufficiente un comportamento conlcludente, vale a dire un comportamento che inequivocabilmente manifesti la volontà del soggetto di accettare il legato. 

* * *

Così l'art. 551 del codice civile:

"Art. 551. Legato in sostituzione di legittima.

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile."
 

Di seguito il testo integrale della sentenza della Cassazione n. 26955/09, che esplicita i principi sopra (e nel testo) riportati in grassetto.

* * *

Cass. civ. Sez. II, 11-11-2008, n. 26955

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

******, ******, ******, ******, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato ******, giusta delega in atti; - ricorrenti -

contro

*****, elettivamente domiciliata in ROMA viale *****, presso lo studio dell'avvocato *****, difesa dall'avvocato *****, giusta delega in atti; - controricorrente -

e contro

***** vedova *****, *****, ***** in *****;- intimate -

avverso la sentenza n. 13/03 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 21/01/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/08 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;

udito l'Avvocato Elio M. MELONI, difensore dei ricorrenti che si riporta alle difese già depositate;

udito l'Avvocato RICCIARDI Edilberto, difensore della resistente che si riporta agli scritti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2.2.1993 *****. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano *****, *****, *****, ***** e ***** e, premesso che in data ***** era deceduto il padre dell'esponente ***** che aveva disposto con testamento olografo pubblicato il 9.4.1991 delle sue sostanze in favore dei figli e del coniuge superstite, assumeva che i suoi diritti di legittimarla erano stati lesi perchè il testatore le aveva attribuito solo la somma di L. 40.000.000, inferiore alla sua quota di riserva; chiedeva quindi la riduzione delle disposizioni testamentarie eccedenti la disponibile nella misura necessaria ad integrare la quota di riserva, considerando a tale fine tutti i beni caduti in successione, compresi quelli non indicati nella scheda testamentaria e quelli omessi nella denuncia di successione, nonchè le somme depositate al momento della morte del padre presso le agenzie del Banco di Sardegna e del Credito Italiano di Bosa.

L'attrice chiedeva altresì la conseguente assegnazione dei beni di cui si sarebbe dovuto disporre il rilascio in suo favore all'esito vittorioso dell'azione di riduzione e la condanna degli illegittimi possessori degli immobili al rendimento del conto ed al risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando l'avversa pretesa ed assumendo che la somma di L. 40.000.000 riscossa dall'attrice dopo l'apertura della successione era stata disposta in favore della sorella ***** a tacitazione dei suoi diritti ereditari.

***** restava contumace.

Il Tribunale adito con sentenza del 25.7.2000 rigettava le domande proposte da *****.

Proposto gravame da parte di quest'ultima cui resistevano tutti gli appellati ad eccezione di ***** la Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 21.1.2003, non definitivamente decidendo, ha dichiarato che ***** aveva legittimamente proposto l'azione di riduzione in relazione alle disposizioni contenute nel testamento olografo di ***** onde ottenere la legittima, avendo la stessa rinunciato al legato in sostituzione di legittima previsto in suo favore, e con separata ordinanza ha disposto per il prosieguo del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza ******, ****** e ****** hanno proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui ***** ha resistito con controricorso; *****, ***** e ***** non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo formulato i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 551 c.c.e art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto valida ed efficace la rinuncia di ***** al legato lasciatole dal padre nonostante avesse acquisito la somma di denaro oggetto del legato stesso versatale dalla madre.

I ricorrenti sostengono che, contrariamente all'assunto del Giudice di Appello, l'art. 551 c.c., nello stabilire che il legittimario, se "preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento", prescrive con il termine "conseguire" la necessità della conferma dell'attribuzione a titolo particolare, consistente anche nella ricezione e conservazione dell'oggetto del legato stesso, come appunto nella fattispecie.

I ricorrenti rilevano che la Corte Territoriale si è soffermata sulla insussistenza di un onere a carico del legatario relativo all'oggetto del legato, mentre il "thema decidendum" era costituito dal significato da attribuire all'acquisizione da parte di ***** della somma di L. 40.000.000, e dalla sua irretrattibilità che non consentiva una successiva rinuncia.

I ricorrenti aggiungono che la sentenza impugnata, onde svalutare il fatto oggettivo della acquisizione della somma oggetto del legato da parte di *****, ha prospettato la possibilità di un errore della legataria sul significato della suddetta attribuzione, eventualità neppure allegata dalla controparte ed anzi smentita dall'esplicita volontà di ritenere l'attribuzione della somma di L. 40.000.000 in conto di legittima con pretesa del supplemento; e tuttavia, una volta accertata la formazione del giudicato sul fatto che il legato in questione era in sostituzione e non in conto di legittima, l'opinione della legataria sugli effetti di tale istituto era irrilevante, venendo in considerazione soltanto il fatto del volontario ed esplicito conseguimento dell'oggetto del legato.

La censura è fondata.

Il Giudice di Appello ha ritenuto da un lato l'insussistenza di elementi idonei a sostenere che ***** avesse manifestato con un comportamento inequivocabile la sua preferenza verso il legato con conseguente decadenza dalla facoltà di cui all'art. 551 c.c., e dall'altro lato l'esistenza di altri elementi di fatto che deponevano nel senso della conservazione da parte della ***** della suddetta facoltà di rinuncia al legato; al riguardo la Corte Territoriale ha fatto riferimento al suo proposito, espresso tramite il proprio legale, di convenire in giudizio i familiari con l'azione di riduzione per la lesione di legittima subita, alla dichiarazione resa all'udienza del 27.10.1997 di rinuncia al legato per ottenere la quota di legittima nel caso in cui la disposizione testamentaria a suo favore fosse intesa come attribuzione di legato in sostituzione di legittima, ed alla dichiarazione di rinuncia al legato in sostituzione di legittima di cui all'atto per notaio Capellini del 18.5.1998; tali elementi dovevano essere valutati unitamente alla ragionevole convinzione di ***** di essere stata anch'essa chiamata all'eredità paterna, considerata la lettera ricevuta dalla madre contestualmente alla corresponsione della somma di L. 40.000.000, costituente a dire della stessa "la tua quota di eredità".

Tale assunto non è condivisibile.

E' pur vero, come sostenuto dalla sentenza impugnata, che, data la premessa che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, il comportamento del legatario legittimario che comporta manifestazione della sua preferenza per il legato con conseguente perdita della facoltà di una successiva rinuncia ad esso non può essere costituito dalla semplice acquisizione dell'oggetto del legato; e tuttavia nella fattispecie è rilevante valutare, ai fini di verificare la rinuncia o meno al legato da parte di *****, il suo comportamento consistito dapprima nella acquisizione patrimoniale della somma di L. 40.000.000 costituente l'oggetto del legato disposto in suo favore dal "de cuius" e successivamente nella proposizione della domanda che ha dato luogo alla presente controversia nella quale, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, non vi era alcun cenno alla qualificazione del suddetto lascito con legato in sostituzione di legittima nè alla volontà di rinunciare a tale legato.

In tale contesto, premesso che la mera richiesta della legittima formulata con la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva non costituisce manifestazione chiara e non equivoca della volontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima (Cass. 15.3.2006 n. 5779), e considerato che la ***** soltanto all'udienza del 27.10.1997 aveva espresso la volontà di rinunciare al legato per ottenere la quota di legittima (nel caso in cui la disposizione testamentaria in suo favore fosse stato intesa con legato in sostituzione di legittima) e successivamente aveva rinunciato al legato in sostituzione di legittima con l'atto per notaio Capellini del 18.5.1997, occorreva accertare se la mancata restituzione della somma di L. 40.000.000 costituente l'oggetto del legato nè prima nè dopo tale rinuncia configurasse un comportamento da parte della legataria dal quale fosse legittimo desumere la sua volontà, espressa o tacita, di conservare il legato, comportamento quindi che, se per un verso assumeva valore confermativo, seppure superfluo, della già realizzata acquisizione patrimoniale, per altro verso comportava "ope legis" la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima.

Orbene l'indagine di fatto in proposito svolta dal Giudice di Appello e le conclusioni che ne ha tratto non sono sorrette da un "iter" argomentativo congruo e privo di vizi logici.

Anzitutto occorre rilevare che la Corte Territoriale non ha correttamente valutato il rilievo da essa stessa attribuito al passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di primo grado in ordine al fatto che il "de cuius" aveva disposto in favore di ***** un legato in sostituzione di legittima, e che inoltre quest'ultima, come si è visto, con l'atto per notaio Capellini del 18.5.1997 aveva rinunciato al legato definito espressamente in sostituzione di legittima; infatti, una volta acquisito come elemento incontestabile che nella specie si è in presenza di un legato in sostituzione di legittima come poi riconosciuto dalla stessa *****, si rileva che la Corte Territoriale non ha sufficientemente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto compatibile con tale premessa la asserita ragionevole convinzione della ***** di essere stata chiamata anch'essa alla eredità del "de cuius".

Inoltre la sentenza impugnata non ha reso argomentazioni convincenti sul piano logico in ordine al fatto che la ***** ha continuato a trattenere la somma di L. 40.000.000 sia prima che dopo la suddetta rinuncia al legato.

Sotto un primo profilo, infatti, una volta esclusa la ricorrenza di un legato in conto di legittima per le ragioni sopra esposte, non può certo ritenersi che la ***** avesse voluto conservare la disponibilità della suddetta somma a tale titolo e chiedere un supplemento ritenendo l'importo di L. 40.000.000 inferiore all'entità della sua quota di legittima.

Neppure può essere condivisa l'ulteriore affermazione della Corte Territoriale secondo cui la mancata messa a disposizione della massa ereditaria dell'oggetto del legato dopo che sia stata fatta valere la facoltà di cui all'art. 551 c.c., non indica una preferenza da parte del legatario per il legato stesso, ben potendo un tale comportamento assumere il diverso significato dell'attesa dei conferimenti alla massa per poi procedersi, determinata la disponibile, alla attribuzione della quota di riserva; invero, una volta rinunciato al legato, il beneficiario ne deve dismettere l'oggetto, non avendo più alcun titolo per conservarne la disponibilità.

In definitiva, quindi la sentenza impugnata deve essere cassata in conseguenza dell'accoglimento del ricorso, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame sulla base delle considerazioni sopra esposte alla Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, che provvedere anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2008