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Quale massimale per il danno morale dei congiunti (Cassazione 9338/09)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 13.05.2009
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Abstract: L'unico massimale opponibile agli eredi, per la liquidazione del danno morale (danno diretto) è esclusivamente quello c.d. "catastofale".
Gli interessi decorrono dalla data dell'evento.
Il danno esistenziale per la perdita del rapporto parentale non è voce di danno dotata di autonomia concettuale

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Tre i principi enunciati nella sentenza n.9338/09.

1) Viene ribadito il principio, sancito già nella pronuncia n. 27138/06, che "vertendosi in tema di danni liquidati iure proprio a ciascun erede, l'unico massimale opponibile a questi ultimi fosse esclusivamente quello c.d. "catastofale".

Sul punto, peraltro, la Corte stessa ammette un contrasto interno (che presumibilmente verrà sanato con un futuro intervento delle Sezioni Unite).

2) In secondo luogo, che agli attori va riconosciuta la rivalutazione e gli interessi dal giorno del sinistro, trattandosi di obbligazioni delittuali caratterizzate da mora ex re.

3) Sulla scia delle Sezioni Unite del novembre del 2008  viene ribadita circa la non risarcibilità, come autonoma voce di danno, del danno esistenziale  subito dai congiunti per effetto della perdita del rapporto parentale.

* * *

Cass. civ. Sez. III, 20-04-2009, n. 9338

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2993/2005 proposto da:

*****, in persona del Commissario Liquidatore avv. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende con procura speciale del notaio Dr. Carlo Annibale Gilardoni in Roma, del 21/05/08, Rep. 413 68; - ricorrente -

contro

*****, *****, ***** , *****, *****, *****, ***** ASSICURAZIONI, *****; - intimati -

sul ricorso 5752/2005 proposto da:

*****, *****, *****, elettivamente domiciliati in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che li rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; - ricorrenti incidentali-

contro

*****, *****, *****, *****, *****ASSICURAZIONI; - intimati -

avverso la sentenza n. 3541/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Seconda Sezione Civile, emessa il 28/4/2004, depositata il 29/07/2004, R.G. 4665/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2009 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

***** e *****, in proprio e quali esercenti potestà nei sulla figlia minore *****, nel convenire in giudizio *****. ***** e *****, nonchè le compagnie di assicurazioni ***** e ***** dinanzi al tribunale di Roma, esposero che, nel *****, l'altro figlio minore, *****, era deceduto in conseguenza di un incidente stradale occorso a seguito di collisione con l'autovettura condotta da *****, mentre si trovava a bordo del motociclo di proprietà di ***** e condotto dal figlio di quest'ultimo, *****.

Essendo stato accertato, con giudicato penale, un concorso di colpa del ***** nella misura dell'80% e del ***** in quella residua del 20%, i ***** chiesero la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da loro patiti.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, dichiarando *****,***** e ***** corresponsabili dell'incidente nella misura indicata dal giudice penale, e dichiarando altresì che la sentenza aveva valore di mero accertamento nei confronti della ***** assicurazioni, posta, nelle more, in l.c.a. - e dunque inizialmente estromessa dal processo per perdita della capacità di stare in giudizio, processo per l'effetto interrotto e poi riassunto nei confronti del fondo di garanzia e dell'impresa designata *****, nel quale era intervenuta la stessa liquidazione coatta della ***** per eccepire il limite del massimale di polizza ex L. n. 990 del 1969, vigente all'epoca del sinistro.

La sentenza fu impugnata dalla liquidazione della ***** s.p.a. dinanzi alla corte di appello di Roma, la quale, giudicando anche sui gravami incidentali proposti dai *****, dagli eredi del ***** dal *****, rigettò tutte le impugnazioni ad eccezione di quella incidentale degli eredi di ***** (***** e *****) osservando, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

1) che l'impugnazione della ***** in l.c.a. - volta a contenere entro il massimale di polizza la condanna dell'impresa designata - conteneva un petitum finale non coerente con le premesse argomentative dell'appello, poichè testualmente volto ad una riduzione della somma liquidata in prime cure a quella di L. 342.722.177, da essa stessa definita "pari al massimale di legge rivalutato e gravato di interessi dalla data del sinistro alla sentenza, detratta la provvisionale";

2) che la stessa premessa dell'appellante, secondo la quale il massimale di legge ammontava a L. 100 milioni, onnicomprensivi del risarcimento dovuto ai tre attori, era a dirsi erronea, atteso che il massimale di legge a carico del fondo di garanzia (L. 100 milioni) era viceversa applicabile per l'intero a ciascuna delle persone danneggiate, trattandosi (non di danno jure haereditario ma) di danno diretto, di natura morale, lamentato da queste ultime, autonomamente risarcibile, con l'unico limite del massimale catastrofale complessivo, pari a L. 300 milioni, di talchè le somme liquidate dal tribunale, devalutate al momento dell'incidente, rientravano appieno entro tale limite di legge (con conseguente irrilevanza di tutte le ulteriori e contrapposte doglianze in tema di mala gestio imputabile alla *****, peraltro del tutto legittimamente configurabile, nella specie, per avere la compagnia omesso di liquidare il danno perfino dopo le condanne penali);

3) che correttamente il tribunale aveva riconosciuto ai danneggiati la rivalutazione e gli interessi - vertendosi in tema di obbligazioni delittuali caratterizzate da mora ex re -, senza essere incorso, per questo, in alcuna duplicazione risarcitoria;

4) che altrettanto correttamente il giudice di prime cure aveva escluso la risarcibilità del danno c.d. esistenziale, richiesto dagli attori quale ristoro del pregiudizio subito alla qualità della vita a causa della perdita del prossimo congiunto, risultando tale voce di danno nella specie ricompresa in quella già liquidata a titolo di danno morale, in assenza di alcuna ulteriore e diversa dimostrazione contraria.

La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dalla l.c.a. della ***** assicurazioni con ricorso per cassazione sorretto da 2^ motivi di gravame.

Resistono con controricorso *****, ***** e *****, proponendo a loro volta ricorso un incidentale condizionato sorretto da 2^ motivi e un ricorso incidentale autonomo sorretto da un unico motivo di doglianza.

Vi è memoria dei ricorrenti incidentali.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Essi sono infondati.

IL RICORSO PRINCIPALE.

Con il primo motivo, si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dei principi in ordine all'applicabilità o meno del massimale per persona danneggiata ai singoli eredi.

Il motivo, al di là dei non irrilevanti profili di inammissibilità che presenta in conseguenza della totale omissione della indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha ritenuto che, nella specie, vertendosi in tema di danni liquidati iure proprio a ciascun erede, l'unico massimale opponibile a questi ultimi fosse esclusivamente quello c.d. "catastofale", in consonanza con la più recente (benchè non univoca) giurisprudenza di questa corte (Cass. n. 27138 del 2006), che il collegio integralmente condivide e cui intende in questa sede dare continuità, non emergendo, dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente, seri elementi per discostarsene.

Con il secondo motivo, si denunciano violazione e falsa applicazione dei principi in ordine al calcolo degli interessi.

Il motivo va anch'esso rigettato.

Va in limine osservato che, se pur, in astratto, le argomentazioni svolte dal ricorrente risultano corrette in punto di diritto, ciò non dimeno questa corte ha avito modo di precisare (Cass. n. 637 del 1996) che il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda. Tale principio di diritto risulta proprio quello, in concreto applicato dalla corte territoriale, che ha tenuto conto della svalutazione nel senso di ritenerla già inglobata nelle tabelle fino al giorno 1.1.97 (con salutazione di merito che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto esente dai vizi lamentati) e che ha confermato la liquidazione del danno morale si come operata dal tribunale in base alla tabella in uso ratione temporis presso quell'ufficio giudiziario, la quale, per l'appunto, esponeva importi rivalutati forfetariamente in base ad un indice di rivalutazione medio.

IL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO.

Al rigetto del ricorso principale consegue, ipso facto, l'assorbimento di quello incidentale condizionato.

IL RICORSO INCIDENTALE.

Con l'unico motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2059 e 1226 c.c.); la insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La doglianza non può essere accolta.

Essa lamenta, difatti, l'omessa liquidazione del danno esistenziale asseritamente subito dai ricorrenti per effetto della perdita del rapporto parentale, in evidente e stridente contrasto con quanto ampiamente ed analiticamente affermato dalle sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza 26972 dell'11 novembre 2008, hanno ESPRESSAMENTE escluso la risarcibilità di tale voce di danno, non dotata di sua autonomia concettuale, in presenza di una già riconosciuta lesione del diritto inviolabile al rapporto parentale liquidato come danno morale soggettivo inteso nella sua nuova, più ampia accezione.

Il collegio intende dare continuità a tale orientamento manifestato da questa corte nella sua massima espressione.

I ricorsi sono pertanto rigettati.

La disciplina delle spese, che vanno compensate alla luce del principio della soccombenza reciproca, è regolata come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte:

Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi.

Dichiara interamente compensate le spese tra le parti in causa.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009