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Perizia di parte? Da rimborsare (e danno biologico da personalizzare in caso di danno estetico - Cassazione 9549/09)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 14.05.2009
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Abstract: La spesa sostenuta per la perizia di parte va rimborsata.
E in caso di danno estetico va personalizzato il danno biologico.

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Molto spesso le Compagnie Assicurative in fase stragiudiziale "non usano" rimborsare le spese della perizia medica di parte, definendola "spesa non necessaria". Tale comportamento viene spesso seguito dai giudici di merito.

A seguito dell'introduzione della (peraltro pessima per molte altre ragioni) procedura  di indennizzo (rectius: risarcimento) diretto la risarcibilità di tale voce di danno è stata espressamente sancita dall'art. 9, 2° comma del Regolamento attuativo (D.P.R. 254/06). Per inciso è lo stesso articolo che in maniera del tutto nefasta nega invece la risarcibilità delle spese di assistenza stragiudiziale al danneggiato.

Ad oggi si è così venuta a creare questa situazione per cui il danneggiato in sinistro che rientra nella procedura di indennizzo diretto si vede rimborsata la perizia medica di parte, mentre il terzo trasportato (ad esempio) no.

Viceversa capita per le spese di assistenza professionale stragiudiziale, rimborsate al terzo trasportato o comunque al danneggiato da sinistro per cui non si applica la procedura di indennizzo diretto, e non in caso di indennizzo diretto.

E' evidene che la disparità di trattamento non ha ragion d'essere (e ci auguriamo che presto giunga una pronuncia della Suprema Corte a far giustizia).

Per quanto riguarda le spese della perizia di parte, intanto, la pronuncia c'è già: ed è la sottoriportata sentenza n. 9549 del 22 aprile 2009.

Il principio enunciato è chiarissimo, e non aggirabile:  "le spese sostenute per la ctp, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ancorchè parzialmente ha diritto di vedersi rimborsate".

Con ciò speriamo che l'argomento (in fase di concreta liquidazione) sia definito una volta per tutte.

* * *

L'altro principio espresso nella sentenza che vale la pensa segnalare, è quello che concerne la necessità di personalizzazione del danno biologico in caso di danno estetico. E' vero che, oramai, dopo l'intervento delle Sezioni Unite, non è più "frazionabile" il danno non patrimoniale, ma la componente nota come danno "biologico" va personalizzata nel caso specifico, tenendo conto, per esmpio, della maggior compromissione del diritto alla salute quando, come nel caso in esame, via sia anche una componente di danno cd. "estetico".

* * *

Cass. civ. Sez. III, 22-04-2009, n. 9549

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9305-2005 proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'Avvocato ***** con studio *****, per procura a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

***** COMPAGNIA ASSICURATRICE, *****; - intimati -

avverso la sentenza n. 515/2004 del TRIBUNALE di GELA, Sezione Civile, emessa il 27/10/04, depositata 03/11/2004; R.G.N. 950/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2009 dal Consigliere Dott. DONATO CALABRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo assorbimento per il resto.

Svolgimento del processo

*****, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio *****, con citazione 6.4.2000, premesso che quest'ultimo, il giorno *****, mentre procedeva in bicicletta, era stato investito dall'autovettura tg.***** di proprietà e condotta da *****, assicurata con la *****, ed aveva riportato lesioni (ferita lacerocontusa labbro superiore e frattura traumatica degli incisivi centrali superiori), conveniva il ***** e la Compagnia assicuratrice dinanzi al Giudice di pace di Gela per ottenerne la condanna al ristoro dei danni.

Dei convenuti si costituiva la sola ***** Assicurazioni spa, che contestava la domanda.

Il detto Giudice con sentenza in data 8.6.2001 accoglieva la domanda condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 6.148.500, oltre ad altro (come da relativo dispositivo).

Proponeva appello il ***** in punto di liquidazione dei danni e proponeva appello incidentale la ***** Assicurazioni in punto di responsabilità, in subordine chiedendo dichiararsi il concorso di colpa con prevalenza a carico di ***** e non dovuti il danno morale, le spese del ctp e le spese future.

Il Tribunale di Gela con la sentenza 3.11.2004 accoglieva parzialmente l'appello incidentale, ritenuto il pari concorso di colpa, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2 e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore di *****, nella qualità, della complessiva somma di Euro 2.969,51 oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata di anno in anno.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione ***** affidato a sette motivi.

Gli intimati ***** Assicurazioni spa e ***** non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Nel primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 77 e 182 c.p.c. e difetto di motivazione, il ricorrente lamenta che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare anche d'ufficio la mancata produzione dell'atto abilitante l'Avv. ***** al rilascio della procura ad litem in nome e per conto della ***** Assicurazioni spa e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da quest'ultima.

La censura è da disattendere, essendo stato l'appello incidentale proposto "giusta procura a margine della comparsa di risposta del giudizio di primo grado", ove, come riportato nel medesimo ricorso, si legge che "la Compagnia assicuratrice ***** con sede in ***** in persona del suo procuratore ad negotia Avv. *****, in forza di procura speciale a rogito della dott.ssa Rosa Vetramila Notaio in Bologna del 23.5.1998 - rep. 71308, delega alla sua rappresentanza giudiziale gli Avv.ti ***** e ***** conferendogli il potere di gestire il presente giudizio in ogni stato e grado compreso la fase esecutiva, conferendogli espressamente ogni facoltà inerente il mandato, compresa quella di chiamare in causa terzi, comparire in giudizio per rendere l'interrogatorio, conciliare e transigere in suo nome anche ai sensi degli artt. 183 e 310 c.p.c., accettare la rinuncia e rinunciare agli atti del giudizio, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. *****, con studio in Gela, Via *****. F.to *****".

Ciò posto, si osserva per prima cosa che, nella specie, della procura ne è stato specificato il contenuto, conseguendone la possibilità di verificare la natura del potere rappresentativo del soggetto indicato come procuratore della persona giuridica (v. in tal senso Cass. n. 1017/2001); corretta, poi, si palesa la decisione assunta sul punto dal Tribunale, giudice d'appello, che dovendo la contestazione relativa alla mancata allegazione della procura notarile, in presenza di un atto che contiene la denominazione della società, l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza in giudizio ed una firma leggibile della procura alle liti, essere eccepita tempestivamente - ha ritenuto tardiva nel caso di specie la relativa contestazione, sollevata in appello dal ***** solo con la memoria di replica, sicchè doveva ritenersi preclusa la rilevabilità dell'inammissibilità dell'appello incidentale.

Nel secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 116 e 343 c.p.c. e difetto di motivazione. Assume inoltre il ricorrente che il detto mandato doveva ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell'appellante (nel caso *****) e non poteva estendersi alla proposizione, da parte dell'assicurazione, dell'appello incidentale, che andava perciò dichiarato inammissibile.

La censura è del pari da disattendere.

Non ignora il Collegio che, sulla questione dell'estensione dei poteri del difensore in appello, in mancanza di un esplicito richiamo in seno al mandato ad litem, alla facoltà di proporre anche appello incidentale (oltre che l'atto di resistenza cd. passiva all'impugnazione principale), esiste giurisprudenza di legittimità nel senso sostenuto dall'odierno ricorrente.

Ma vero è, peraltro, che da ultimo (v. Cass. n. 4793/2007 e prima Cass. n. 4206/1998), questa Corte ha ritenuto ammissibile, nel caso, la proposizione dell'impugnazione incidentale e a tale indirizzo ritiene questo Collegio di aderire, apparendo esso più conforme a criteri di tutela sostanziale del diritto della parte ed attribuendo la legge direttamente al difensore (ex art. 84 c.p.c.) la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all'interesse del suo assistito e riferibili all'originario oggetto della causa.

Nel terzo motivo, poi, per violazione e falsa applicazione dell'art. 232 c.p.c. e vizio di motivazione, lamenta il ricorrente che il giudice d'appello ha escluso valenza probatoria alla mancata risposta del convenuto ***** all'interrogatorio formale senza tenere presente e valutare l'intero quadro probatorio.

Senonchè il giudice d'appello ha rilevato che "gli altri mezzi di prova da valutare in una alla mancata risposta ... nel caso che ci occupa risultano assolutamente carenti", osservando in tale ottica che il teste ***** "ha semplicemente confermato l'articolato cioè la prova come articolata senza chiarire alcunchè sulla dinamica dello incidente stesso".

Non prestando ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, il ricorrente non indica, d'altronde, gli "altri elementi di prova" che avrebbero dovuto essere valutati, onde consentire alla Corte di Cassazione di verificare la loro rilevanza e, in particolare, decisività.

Nel quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione, deducendo il ricorrente che sulla scorta della conferma dell'"articolato" da parte del teste ***** doveva ritenersi sufficientemente provata l'esclusiva responsabilità del convenuto *****, conducente dell'autovettura, nella causazione del sinistro de quo, consistita nel tamponamento della bicicletta del *****, con la conseguente caduta dello stesso, che riportava le lamentate lesioni.

Anche questo motivo è da disattendere giacchè, pur denunciando violazione di legge, costituisce censura di fatto che involge il merito della valutazione del giudice d'appello, il quale, come si è visto, con motivazione, ancorchè succinta, sufficiente, ha evidenziato che il suddetto teste si è limitato semplicemente a confermare il capitolato di prova senza chiarimento alcuno sulla dinamica del sinistro.

A fronte di un "quadro probatorio così deficitario" lo stesso giudice d'appello ha ritenuto pertanto ripartita la responsabilità del sinistro, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2 in misura equivalente tra i conducenti dei mezzi.

Nel quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c., art. 32 Cost. e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta la mancata personalizzazione del danno biologico, per la presenza del danno estetico.

Questo motivo è fondato.

Il giudice d'appello ha, sì, considerato il danno estetico componente del danno biologico, ma non ha ritenuto, senza offrirne adeguata motivazione, di dover considerare la compromissione estetica nella valutazione di tale danno, quale fissata dal primo giudice, nè ha "personalizzato" detta liquidazione del danno biologico, per effetto dell'esatto inglobamento anche della componente estetica.

Nel sesto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e difetto di motivazione, si censura l'omesso rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.

Anche questo motivo è fondato, posto che le spese sostenute per la ctp, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ancorchè parzialmente ha diritto di vedersi rimborsate.

Nel settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione quanto alla liquidazione delle spese.

Il motivo resta, naturalmente, comunque assorbito.

In definitiva vanno rigettati i primi quattro motivi del ricorso; accolti il quinto e sesto dello stesso; assorbito il settimo motivo.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione con rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio, al Tribunale di Gela in altra composizione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta i primi quattro motivi del ricorso; accoglie il quinto e il sesto motivo; dichiarava assorbito il settimo motivo. Cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Gela in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009