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I sinistri avvenuti in Italia con controparti estere (relazione Convegno Verona 22/05/09 - prima parte)

Materia: Risarcimento danni - Fonte: Renato Savoia - 22.05.2009
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Abstract: Prima parte della relazione tenuta al Convegno di Verona 22/05/09 - Risarcimento del danno: problematiche aperte

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Per comodità espositiva ho diviso la relazione nei due argomenti trattati.

Di seguito la prima parte, relativa ai sinistri avvenuti in Italia con controparti estere.

Per il video della relazione integrale, andare QUI.

Per la parte relativa ai sinistri avvenuti all'estero andate QUI.

* * *

(Per chi è interessato, segnalo che sul numero 7-8/10 della rivista "Il Civilista", ed. Giuffrè, è presente un articolo del sottoscritto che tratta, evidentemente in maniera più sistematica, l'argomento)

 

I SINISTRI AVVENUTI IN ITALIA CON CONTROPARTI ESTERE.

 

Per quanto riguarda i SINISTRI AVVENUTI IN ITALIA CON CONTROPARTI ESTERE, si tratta a tutti gli effetti di sinistri italiani, di diritto italiano. E a questi fini si include nel territorio italiano San Marino e Città del Vaticano

Per questo motivo non tratterò del profilo risarcitorio, dal momento che per quel che riguarda questo aspetto rimando alla disciplina dei “normali” sinistri R.C.A., con l'avvertenza che la procedura d indennizzo diretto non ha nulla a che fare in questi casi.

Quindi: anche in caso ci siano coinvolti solo 2 veicoli non trova applicazione la procedura dell'indennizzo diretto!

In caso di terzo trasportato (o trasportati) trattandosi come detto di sinistro “interno” a tutti gli effetti, trova applicazione l'art. 141 del codice delle assicurazioni (d. lgs 209/2005), per cui per il terzo trasportato si dovrà chiedere il risarcimento, come di consueto, alla Compagnia del veicolo sul quale il terzo era trasportato.

Dunque la procedura che ora vediamo riguarda il danno materiale e l'eventuale danno fisico del conducente e vede come “protagonista” dal lato passivo l'U.C.I. (UFFICIO CENTRALE ITALIANO) e per questo si parla anche di “SINISTRI UCI”.

L'U.C.I., prendendo la definizione direttamente dal codice delle assicurazioni è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale (così l'art. 126, 1° comma del codice delle assicurazioni).

E' all'U.C.I. che va inviata la lettera di messa in mora.

Prima di vedere la procedura una premessa: che cosa si intende per veicolo estero.

Per veicolo estero si intende il veicolo immatricolato o registrato all'Estero. Dunque ciò che conta è la TARGA.

La definizione è contenuta nell'art. 125 del codice delle assicurazioni, che insieme al successivo articolo 126, contiene le disposizioni che si riferiscono ai sinistri in esame.

Vale a dire: la procedura si applica incondizionatamente a tutti i veicoli esteri?

No, ma quasi, potremmo dire.

A oggi sono 34 i Paesi i cui veicoli che causino sinistri in Italia ricadono IN VIA AUTOMATICA sotto la procedura in esame. L'elenco completo si trova nell'art. 5 del decreto 1 aprile 2008, n. 86 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Considerato che stiamo parlando di tutti i paesi dell'Unione Europea e “affini” (la Svizzera e la Croazia tra gli altri) con buona approssimazione possiamo dire che vi rientrano il 99,99% dei sinistri (e forse qualcuno in più!).

Se proprio capitasse di imbatterci nel 0,01% residuo, comunque scriviamo all'UCI, che però in questo caso non risponderà in via automatica ma dovrà verificare se vi sia nel caso di specie un contratto assicurativo cd. “di frontiera” (art. 125, 3° comma lett. a)) o sia rispettata la condizione di cui all'art. 125, 3° comma lett. b), vale a dire l'U.C.I. si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli del Paese in cui è immatricolato il veicolo responsabile e quando l'Unione Europea abbia rimosso l'obbligo di controllare la validità dell'assicurazione per i veicoli di tal Paese..

Ciò detto, abbiamo perso sin troppo tempo per lo 0,01 % e torniamo al 99,99%!

* * *

LA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE

Il primo passo è dunque quello di inviare la lettera di messa in mora, all'U.C.I., come detto.

Per quanto riguarda il contenuto, è identico a quello di una qualsiasi lettera di messa in mora per un sinistro: ciò in base al richiamo, contenuto nell'art. 126, 2° comma, all'art. 145, 1° comma che richiama a sua volta l'art.148.

Se conosciuta, è importante indicare l'assicurazione estera (e se l'abbiamo anche il numero di polizza).

Questo perchè quando l'U.C.I. riceve la nostra lettera di mesa in mora risponde con una comunicazione standard via fax in cui comunica:

1)il nome della società corrispondente della Compagnia estera;

2) che la società incaricata provvederà a verificare la regolarità della copertura assicurativa.

Ecco che aver indicato la Compagnia e magari il numero di polizza può (purtroppo non succede sempre) sveltire le cose.

E nel caso in cui non si conosca la Compagnia estera?

Si può scrivere in ogni caso all'U.C.I., che in tal caso provvederà a fare le ricerche d'ufficio per sapere chi è l'assicurazione estera. Peraltro se sappiamo, come normalmente accade, almeno il paese di immatricolazione, possiamo rivolgerci, anche via mail, all'ente equivalente alla nostra C.O.N.S.A.P. (e sul cui sito è possibile trovare l'elenco cliccando su “organismo di indennizzo” e quindi su “Link”): in qualche giorno avremo il nominativo della Compagnia estera.

Peraltro, nell'ipotesi in cui non venga confermata la validità della copertura assicurativa non viene in alcun modo compromesso il diritto al risarcimento ma semplicemente la nostra pratica tornerà dalla società incaricata all'U.C.I..

Dal momento in cui arriva la comunicazione dell'U.C.I., i rapporti successivi (vale a dire la trattazione vera e propria) verrà fatta con questa società corrispondente per l'Italia della Compagnia estera. Può trattarsi di una Compagnia Italiana, così come può essere una società che si occupa esclusivamente di gestire la liquidazione di sinistri.

ATTENZIONE: questa società è soltanto delegata alla gestione stragiudiziale della pratica.

Quindi, in caso di azione giudiziale o lettere in terruttive della prescrizione, la legittimazione passiva è solo ed esclusivamente dell'U.C.I., I

Notifiche o raccomandate inviate alla società incaricata sono nulle!

Lo dico perchè il rischio in cui ci si può imbattere è quello per cui, dopo aver inviato fax, parlato con il liquidatore, magari aver ricevuto offerte trattenute in acconto, di citare la società delegata alla gestione, che come abbiamo visto può benissimo essere una compagnia italiana.

 La legittimazione processuale, meglio ripeterlo, è solo dell'U.C.I..

* * *

Potrà ben capitare di dover intraprendere la strada giudiziale. In questo caso:

1) Per quanto riguarda il termine di proponibilità dell'azione, applicandosi l'art. 145 nulla cambia rispetto ai sinistri interni: 60 giorni dalla ricezione della messa in mora per i danni a cose e 90 per i danni alla persona.

2) ATTENZIONE invece per quanto concerne il termine a comparire: ai sensi dell'art. 126, 3° comma codice delle assicurazioni i termini a comparire sono raddoppiati e risultano quindi essere di 180 giorni se si procede avanti il Tribunale e 90 giorni avanti il giudice di pace (con l'attuale formulazione sono stati superati i problemi di interpretazione del vecchio art. 6 l.990/69).

3) CHI CITARE: in quest'ambito l'esperienza dice che si sono verificati i casi più disparati. Talvolta sono stati citati: il proprietario estero, il conducente, l'assicurazione estera e l'U.C.I.!

Troppa grazia! Rimaniamo al dato normativo!

Si tratta di un sinistro cui si applica la c.d. procedura ordinaria, prevista dall'art. 144, il cui 3° comma ci dice che è litisconsorte necessario, oltre all'ASSICURAZIONE (in questo caso l'UCI - il 3° comma dell'articolo 126, dice espressamente che l'U.C.I. è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto delle imprese estere) il RESPONSABILE DEL DANNO, che per giurisprudenza notoria è il PROPRIETARIO DEL VEICOLO.

Dopodichè, citare o non citare il conducente (nel caso in cui non sia il proprietario) è una scelta processuale.

In ogni caso, DOVE CITARLI?

Ai sensi dell'art. 126, 2° comma lett. b) l'UCI assume la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro assicurazione. Quindi per quanto riguarda il proprietario andrà citato “presso l'U.C.I. con sede in Milano, corso Sempione 39”...

Quindi riassumendo si cita:

1) il proprietario c/o U.C.I.;

2) [EVENTUALMENTE] il conducente c/o l'U.C.I.;

3) L'U.C.I..

Dopodichè avremo radicato la causa che sarà a questo punto una normale causa di risarcimento danni da sinistro stradale.

* * *

UN CASO PARTICOLARE: LA TARGA ESTERA RISULTATA RUBATA.

L'ipotesi non è frequentissima, ma può succedere, ed è quella di un sinistro con un veicolo con targa estera, la quale ad un certo punto, probabilmente dopo che abbiamo scritto all'U.C.I., risulti essere stata rubata.

In questo caso: lo consideriamo un veicolo sconosciuto? Un normale veicolo estero?

Di chi è la competenza risarcitoria?

Se facciamo una ricerca sulle nostre banche dati come primo risultato utile troviamo la sentenza della Cassazione n. 21974 del 3 luglio 2007 e pubblicata il 19/10/07. Una sentenza recente, dunque, tra l'altro ben motivata, che richiama tra l'altro due pronunce della Corte di Giustizia Europea, e che giunge alla conclusione che in casi come questi spetti all'U.C.I. la competenza a risarcire il danno.

Tutto risolto? Attenzione!

Pochi giorni dopo la sentenza citata (per la precisione il 6 novembre 2007) è stato emanato il d. lgs. 198/07, che rappresenta l'atto legislativo con cui è stata approvata in Italia la c.d. “quinta direttiva r.c.a.” (direttiva n. 2005/14/CE dell'11/05/05).

Il d.lgs. 198/07 ha, tra le altre, introdotto 2 nuove “lettere” (d bis e d ter) al 1° comma dell'art. 283 codice delle assicurazioni, relativo ai casi in cui interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (che così ora diventano 6).

E una delle 2 nuove ipotesi è, per l'appunto, quella che “il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo» (art. 283, 1° comma lett. d ter)).

Quindi è al Fondo di Garanzia che occorrerà rivolgersi: la sentenza 21974/07 è una sentenza superata.

Ripeto: in caso di sinistro con veicolo con targa estera risultata rubata la competenza a risarcire il danno non spetta (più) all'U.C.I. ma al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che sarà tenuto a risarcire sia il danno materiale che i danni alla persona.

E per quanto riguarda i sinistri U.C.I. abbiamo concluso.

* * *