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I sinistri avvenuti all'estero (relazione Convegno Verona 22/05/09 - seconda parte)

Materia: Risarcimento danni - Fonte: Renato Savoia - 22.05.2009
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Abstract: Seconda parte della relazione tenuta al Convegno di Verona 22/05/09 - Risarcimento del danno: problematiche aperte

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Per comodità espositiva ho diviso la relazione nei due argomenti trattati.

Di seguito la seconda parte, relativa ai sinistri avvenuti all'estero.

Per il video della relazione integrale, andare QUI.

Per la parte relativa ai sinistri avvenuti in Italia con controparti estere, andare QUI.

* * *

 

(Per chi è interessato, segnalo che sul numero 9 del 2010 della rivista "Il Civilista", ed. Giuffrè, è presente un articolo del sottoscritto che tratta, evidentemente in maniera più sistematica, l'argomento)

 

 

* * *


 

I SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO CHE VEDONO COINVOLTI VEICOLI DI SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA.

 

In questo caso si tratta di sinistri esteri a tutti gli effetti.

Fino a pochi anni fa, in caso di sinistro estero era necessario svolgere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia estera, con tutte le difficoltà immaginabili.

Grazie alla quarta direttiva RCA o AUTO, 2000/26/CE è ora invece possibile richiedere il risarcimento del danno in Italia. Se vogliamo dare una data è il 9 agosto 2003, data in cui è entrato in vigore il d. lgs. 190/03 con cui il legislatore italiano, con la consueta solerzia, ha dato attuazione alla direttiva in questione.

Attualmente le norme che regolano la procedura per questi tipi di sinistri sono gli articoli da 151 a 155, e da 296 a 301, del codice delle assicurazioni.

Ciò detto, occorre distinguere 6 ipotesi:

  1. SINISTRI AVVENUTI IN UN PAESE DEL SISTEMA CARTA VERDE [44 paesi: Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; F.Y.R.O.M. (ex Repubblica Jugoslava della Macedonia); Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Lituania; Lettonia; Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldavia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Romania; Serbia e Montenegro; Rep. Slovacca; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; Ungheria] CON UN VEICOLO IMMATRICOLATO E ASSICURATO IN UN ALTRO STATO ADERENTE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO [30 stati: i 27 dell'Unione Europea + Islanda, Lichtenstein e Norvegia];

  2. SINISTRI AVVENUTI IN UN PAESE DEL SISTEMA CARTA VERDE CON UN VEICOLO NON IMMATRICOLATO IN UN PAESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO.

  3. SINISTRI AVVENUTI IN UN PAESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO [30 stati] CON UN VEICOLO DI CUI RISULTI IMPOSSIBILE L'IDENTIFICAZIONE;

  4. SINISTRI AVVENUTI IN UN PAESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO CON UN VEICOLO DI CUI RISULTI IMPOSSIBILE, ENTRO 2 MESI DAL SINISTRO, IDENTIFICARE L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

  5. SINISTRI AVVENUTI IN UN PAESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO ADERENTE ALLA CONVENZIONE 6/11/08 (19 stati Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Slovacchia, Slovenia) CON VEICOLI CON TARGA DEL PAESE IN CUI E' AVVENUTO IL SINISTRO ASSICURATI CON IMPRESA IN LIQUIDAZIONE

  6. SINISTRI AVVENUTI IN UN PAESE ESTERO NON ADERENTE AL SISTEMA DELLA CARTA VERDE, PROVOCATO DA UN VEICOLO IDENTIFICATO.

    * * *

1) Per i sinistri avvenuti in un Paese del Sistema “Carta Verde” (44 Paesi) con un veicolo di un paese dello Spazio Economico Europeo (30 paesi) i soggetti residenti in Italia (art. 153 c.d.a.) possono chiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro e alla sua assicurazione anche all'impresa mandataria designato in Italia.

Infatti dopo la Quarta Direttiva Auto (2000/26/CE – a tal proposito talvolta questi sinistri vengono anche definiti “sinistri Quarta Direttiva”) le Assicurazioni con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europe sono tenute a nominare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni stato dello spazio Economico Europeo (diverso da quello in cui hanno la sede legale).

Il mandatario può anche svolgere tale funzione per più imprese estere e può trattarsi (come abbiamo visto prima per i sinistri “UCI”) sia di una Compagnia Italiana che di una società che si occupa esclusivamente di gestire la liquidazione di sinistri.

Per conoscere chi sia il mandatario dell'Assicurazione estera, nel caso evidentemente in cui la conosciamo (o, se non si conosce l'assicurazione estera per conoscerla e insieme conoscere il mandatario) occorre scrivere a CONSAP S.p.A. - Centro di Informazione Italiano,  Via Yser, 14 - 00198 Roma. Email: richieste.centro@consap.it, fax: +39 06 85796270 telefono: +39 06 85796415)

ATTENZIONE: questa comunicazione non è la lettera di messa in mora, ragion per cui può benissimo essere fatta via mail. Ovviamente più dati indichiamo, più la risposta avrà possibilità di essere rapida.

L'ISVAP comunica i dati dell'impresa e/o mandatario cui rivolgersi che ha 3 mesi di tempo per formulare una offerta di risarcimento o comunicare il diniego motivato.

IN CASO DI:

a) decorrenza del termine (3 mesi) senza riposta;

b) mancata designazione da parte dell'assicurazione estera di un mandatario in Italia;

il danneggiato può rivolgersi alla C.O.N.S.A.P. – GESTIONE FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, che ha la funzione di Organismo di indennizzo italiano.

L'Organismo di indennizzo Italiano ha 2 mesi di tempo per rispondere.

L'eventuale intervento diretto presso l'Assicurazione straniera fa decadere l'intervento dell'Organismo di indennizzo Italiano.

DIRITTO APPLICABILE: è quello straniero, sia per quanto riguarda la determinazione della responsabilità, sia per la quantificazione del danno sia per la liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale.

Generalmente la spiegazione si ferma qui, ciò che si trova nei manuali (nelle scarne pagine dedicate ai sinistri all'estero) o online è questo.

Potrei fermarmi quindi anche io.

MA c'è una domanda che rimarrebbe senza risposta: POSSO EVENTUALMENTE INTRAPRENDERE L'AZIONE GIUDIZIALE?

Quasi nessuno parla della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee C-463/06 del 13 dicembre 2007, che ha stabilito che il rinvio effettuato nell'art.11 n.2del Regolamento CE n.44/2001 (Regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) all'art. 9 n.1 lett. b) del regolamento stesso deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile dinanzi al giudice de luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno stato membro.

Tanto per capirsi: in Italia l'azione diretta esiste dalla legge 990/69.

Quindi parrebbe possibile.

Bisogna dire che a oggi, per la verità, non risultano precedenti:.

Sollevo qualche potenziale problema:

- il diritto applicabile sarebbe sempre quello straniero? SEMBREREBBE DI SI. Ciò potrebbe comportare un problema di disparità di trattamento? Marco Bona, uno dei pochissimi ad aver scritto sull'argomento (in “Danno e Responsabilità” n. 6/08) si spinge a ipotizzare la disapplicazione del giudice italiano del diritto straniero. Personalmente rilevo che questa disparità c'è già oggi, seppur in versione "stragiudiziale".

- competenza: il luogo del domicilio del danneggiato? Quindi la norma sulla giurisdizione diventa norma anche per la competenza? Possibili discriminazioni a favore dei danneggiati esteri per la competenza nei confronti dei danneggiati "italiani".

- Si può proporre l'azione contro il mandatario? E agire esecutivamente?

- Prescrizione? Si applicherebbe il diritto straniero e quindi per esempio in Spagna per gli incidenti stradali è 1 anno.

Insomma: questi sono solo alcuni spunti, ma mi sembrava giusto comunque accennare al problema.

* * *

Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, ma è comunque accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento.

* * *

3-4) Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo a causa di un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento alla C.O.N.S.A.P. - Gestione F.G.V.S. - Organismo di Indennizzo Italiano.

* * *

5) Dopo il 6/11/08 (data in cui è stata stipulata Convenzione tra Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia europei per la gestione dei sinistri causati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione) nel caso in cui sussistano le seguenti 4 condizioni:

 

a) il sinistro sia avvenuto in altro Stato dello Spazio Economico europeo aderente alla Convenzione (19 stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Slovacchia, Slovenia);

b) il veicolo responsabile sia immatricolato (cfr. targa) nel Paese di accadimento del sinistro ;

c) il veicolo responsabile sia assicurato con un impresa di assicurazione dichiarata in stato di insolvenza successivamente al 1° gennaio 2009;

d) la legislazione del Paese di accadimento del sinistro preveda l'intervento risarcitorio del Fondo di garanzia della strada nel caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione.

Il danneggiato, in tali casi, potrà rivolgersi all'Organismo di Indennizzo italiano (cioè la C.O.N.S.A.P).

6) Chi ha subito un SINISTRO in uno dei Paesi NON FACENTE PARTE DEL SISTEMA CARTA VERDE CON UN VEICOLO IDENTIFICATO, dovrà evidentemente rivolgere la propria richiesta di risarcimento al responsabile civile identificato sulla base della legislazione dello Stato di accadimento del sinistro o comunque sulla base delle norme di diritto internazionale privato.

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