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Quando fare la stima dei beni in caso di divisione giudiziale (Cassazione 10037/09)
Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 28.05.2009 Condividi su Facebook |
Molto spesso si pone il problema pratico relativamente alla tempistica sulla stime dei beni immobili in caso di divisione giudiziale. Con la sentenza sotto riportata la Cassazione ribadisce il principio per cui "la stima dei beni deve essere compiuta con riferimento al loro valore venale al tempo della decisione della causa". Tanto è vero, rimarcano gli Ermellini, che "il riferimento della stima di beni ereditari al tempo dell'apertura della successione, ovvero ad un'epoca pregressa ed indipendente da quella successiva del giudizio divisorio, non ha alcun fondamento sul piano giuridico". * * * Cass. civ. Sez. II, 29-04-2009, n. 10037 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLARUSSO Vincenzo - Presidente Dott. ODDO Massimo - Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere Dott. MALPICA Emilio - Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 15908/2004 proposto da: *****, *****, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE *****, presso lo studio dell'avvocato ***** che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato *****; - ricorrenti - contro *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato *****; - controricorrente - e contro *****, - intimata - avverso la sentenza n. 106/2004 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 12/03/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2008 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE; udito l'Avvocato *****, difensore delle ricorrenti che si riporta agli scritti; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del prcesso Con atto notificato il 24.7.1992 *****, *****, ***** e ***** convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Trento ***** e, premesso che il ***** era deceduto *****, fratello di essi attori, il quale aveva disposto di tutti i suoi beni in favore della moglie, odierna convenuta, con testamento olografo del 1.4.1983, assumevano: - il "de cuius" non aveva figli ed al momento della morte era vivente il di lui genitore ***** il quale, deceduto il *****, aveva nominato eredi i figli ***** e *****, lasciando la legittima alle figlie *****, ***** e *****; la disposizione testamentaria "de quo" era illegittima per il combinato disposto dagli artt. 536 e 544 c.c., spettando al genitore legittimario un quarto del patrimonio del figlio premorto. Ciò premesso, gli attori chiedevano, previa riduzione della disposizione testamentaria di *****, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, e condannarsi la convenuta al pagamento della quota dei frutti spettante agli esponenti. Si costituiva in giudizio la ***** contestando la domanda attrice in quanto generica. Il processo veniva interrotto all'udienza del 14.5.1997 per la morte degli attori ***** e ***** e quindi riassunto dalle attrici ***** e *****. Nel corso del giudizio si costituiva ***** - erede dei fratelli deceduti - chiedendo l'assegnazione di un terzo della quota indivisa spettante alle suddette attrici. Con sentenza del 7.3.2002 il Tribunale adito, in accoglimento della domanda di riduzione proposta dalle attrici, assegnava a queste ultime - che avevano dichiarato di commassarsi - congiuntamente la ***** ed ***** condannandole al versamento in favore delle convenute del conguaglio di Euro 46.619,92, condannava la convenuta a versare a G.***** titolo di liquidazione della sua quota ereditaria, la somma di Euro 44.214,20 ed a pagare a ciascuna delle attrici la somma di Euro 1.889,96 a titolo di frutti - nella misura della quota di 1/2 - maturati sugli immobili ereditari e rigettava le altre domande formulate dalla convenuta. Proposto gravame da parte di ***** e ***** cui resisteva la ***** proposto altresì appello incidentale mentre ***** chiedeva lo scioglimento della comunione e l'assegnazione della quota di 1/2 in natura ed in denaro rimettendosi alla decisione del Giudice di Appello in ordine alla divisione ereditaria, la corte di Appello di Trento con sentenza del 12.3.2004 ha rigettato entrambe le impugnazioni. Per la cassazione di tale sentenza ***** e ***** hanno proposto un ricorso affidato a tre motivi cui la ***** ha resistito con controricorso; *****. non ha svolto attività difensiva in questa sede; le ricorrenti hanno successivamente depositato una memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 726 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto equa ed attendibile la stima degli immobili costituenti l'asse ereditario che formavano oggetto di divisione e per aver affermato che il valore di tali beni doveva essere cristallizzato al momento dell'apertura della successione. Le ricorrenti sostengono che in realtà il valore dei beni ai fini della formazione delle porzioni da assegnare ai condividenti deve essere determinata all'atto della stima, ed addirittura in un tempo non troppo lontano da quello nel quale viene disposta l'assegnazione. La censura è fondata. Il Giudice di Appello, nell'indicare i criteri idonei alla determinazione del valore dei beni ereditari oggetto di domanda di scioglimento della comunione, ha affermato che il suddetto valore doveva essere riferito temporalmente al momento della successione (nella fattispecie all'anno *****). Tale convincimento non è condivisibile in quanto contrastante con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui invece la stima dei beni deve essere compiuta con riferimento al loro valore venale al tempo della decisione della causa (Cass. 4.5.2005 n. 9207), cosicchè, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima (Cass. 21.5.2003 n. 7961; Cass. 16.2.2007 n. 3645); quindi il riferimento della stima di beni ereditari al tempo dell'apertura della successione, ovvero ad un'epoca pregressa ed indipendente da quella successiva del giudizio divisorio, non ha alcun fondamento sul piano giuridico, dovendosi invece tenere conto, ai suddetti fini, della realtà di fatto sussistente all'atto della divisione dei beni stessi. Pertanto in sede di rinvio occorrerà procedere ad un nuovo esame della controversia in conformità del principio di diritto ora enunciato. Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto, ai fini del valore dell'immobile denominato *****, della stima effettuata nel ***** per incarico della controparte dal geometra *****. Con il terzo motivo le ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, assumono che erroneamente il Giudice di Appello ha disatteso, quanto alla valutazione dei beni oggetto di divisione, le quotazioni di mercato espresse dalla Provincia autonoma di Trento. Le enunciate censure restano entrambe assorbite all'esito dell'accoglimento del primo motivo di ricorso. In definitiva quindi la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Trento. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009