"L'ignoranza totalmente consapevole è il preludio a ogni vero progresso"

James Clerk Maxwell

Preventivi

Newsletter

Ricevi le novità via email:
(info e privacy)

Argomenti:

Cerca:




Recapiti

Avv. Renato Savoia
Via Diaz 11
37121 Verona

NON SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE

WhatsApp

Tel +39 045 21030899
Webmail
Fax +39 045 21090404

C.F.: SVARNT75A06L781I
P.IVA: 03826270237

Polizza professionale
TOKYO MARINE HCC22-W0086360

ENGLISH SPEAKING




Anche al coniuge separato con colpa o addebito spetta la pensione di reversibilità (Cassazione 4555/09)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 11.06.2009
Condividi su Facebook

Abstract: Il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto o per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità



La Corte muta il proprio orientamento del 2004 - Cass. n. 11428 del 2004) e afferma il principio per cui:

il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto o per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, a lui spettante

* * *

Cass. civ. Sez. lavoro, 25-02-2009, n. 4555

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via ***** presso l'Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti *****, ***** e ***** per procura in calce al ricorso; - ricorrente -

contro

*****, rappresentata e difesa dall'Avv. ***** ed elettivamente domiciliata in Roma, Via *****, presso lo studio dell'Avv. ***** come da procura in atti rep. 8011 del 26/10/2006 notaio *****; - costituita con procura -

per la cassazione della sentenza n. 68/05 della Corte di Appello di Perugia del 17.02.2 005/25.05.2 005 nella causa iscritta al n. 103 del R.G. anno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.01.2009 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l'Avv. ***** per *****;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 10.06.2002, ***** esponeva:

- di avere contratto matrimonio in data con *****;

- che dal matrimonio erano nati i figli ***** e ***** attualmente maggiorenni;

- che con sentenza n. 145 del 1989 il Tribunale di Terni aveva dichiarato la separazione personale con addebito ad entrambi i coniugi senza diritto ad assegno di mantenimento;

- che lo ***** aveva versato ad essa ricorrente, stante il suo stato di necessità, una somma mensile di L. 300.000 e poi di L. 500.000;

- che lo Sc. era deceduto nel *****;

- che invano essa ricorrente aveva chiesto all'INPS l'erogazione della pensione di reversibilità.

Nel costituirsi l'INPS contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

All'esito, espletata prova per testi, il Tribunale di Terni con sentenza n. 764 del 2003 accoglieva il ricorso e per l'effetto riconosceva a favore della ricorrente il diritto alla pensione di reversibilità.

Tale decisione, impugnata dall'INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 68 del 2005. La Corte ha osservato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 1987 ha dichiarato l'illegittimità della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui esclude dall'erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Ciò posto, il giudice di appello ha ritenuto che la sentenza del giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità dell'anzidetta norma, non abbia previsto alcuna condizione limitativa, sicchè nel caso di specie la pensione di reversibilità spettava alla ricorrente indipendentemente dall'addebito di colpa in sede di separazione.

L'***** ricorre con un solo motivo.

La ***** si è costituita con procura partecipando con il suo difensore alla udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso l'INPS denuncia:

- violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, convertito nella L. n. 1272 del 1939, come sostituito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2, e dalla L. n. 903 del 1965, art. 22;

- violazione della L. n. 153 del 1969, art. 24, come vagliato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del 1987;

- vizio di motivazione.

Il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In particolare il ricorrente si richiama a un precedente di questa Corte (sentenza n. 11428 del 2004), sostenendo che nell'ipotesi in cui il coniuge defunto non sia tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento nè di assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell'altro coniuge, in mancanza del presupposto della "vivenza a carico", non sussistendo una precedente funzione di sostentamento da proseguire, deve escludersi il diritto del superstite alla pensione di reversibilità. 2. Il motivo è infondato.

La Corte Costituzionale, come ricordato dalla sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 153 del 1969, art. 24, nella parte in cui tale disposizione esclude "dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato".

Il nucleo essenziale della motivazione della decisione del giudice delle leggi è che non è più giustificabile, dopo la riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c., il diniego al coniuge, cui sia stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe tenuto a fornirgli ed inoltre che sussiste disparità di trattamento rispetto al coniuge divorziato al quale la pensione di reversibilità è corrisposta quando sia titolare dell'assegno di divorzio, oltre che rispetto al regime della reversibilità operante per il coniuge del dipendente statale separato per colpa.

La motivazione del giudice delle leggi, se conduce ad equiparare con sicurezza la separazione per colpa a quella con addebito, non autorizza l'interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se è possibile individuare contenuti precettivi ulteriori, essi riguardano esclusivamente il legislatore, autorizzato senza dubbio a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla reversibilità ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni. D'altro canto l'attuale assetto normativo, come determinato dall'intervento della Corte Costituzionale, non può essere sospettato di contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la posizione del coniuge separato non è comparabile con quella del divorziato, mentre il diverso trattamento riservato ai dipendenti statali potrebbe indurre e a dubitare della legittimità di questo e non certo del trattamento più favorevole del settore privato (in questo senso Cass. n. 15516 del 2003).

Su tali presupposti questo Collegio ritiene corretta la decisione di appello impugnata, atteso che, venuta meno l'esclusione disposta dalle norme dichiarate incostituzionali, il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto o per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, a lui spettante a norma del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 903 del 1965, art. 22.

Nè questo Collegio ritiene convincente l'orientamento (cfr. Cass. n. 11428 del 2004), fatto proprio dall'INPS, pur esso intervenuto dopo l'intervento del giudice delle leggi, secondo cui nell'ipotesi in cui il coniuge defunto non era tenuto al mantenimento o all'assegno alimentare in considerazione dello stato di bisogno dell'altro coniuge, in mancanza del presupposto della "vivenza a carico" e della funzione di sostentamento da proseguire, dovrebbe escludersi il diritto alla pensione di reversibilità, in quanto a seguito della sentenza costituzionale n. 286/1987, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, opera la presunzione legale di "vivenza a carico" del lavoratore assicurato al momento della morte (in questo senso Cass. n. 15516 del 2003 citata).

A conferma della impugnata decisione può da ultimo osservarsi che l'INPS non ha espressamente contestato la sentenza impugnata laddove, nella narrativa dello svolgimento del processo, espone che lo ***** aveva comunque versato alla moglie *****, stante il suo stato di necessità, una somma mensile di L. 300.000 e poi di L. 500.000. 3. In conclusione il ricorso dell'INPS è destituito di fondamento e va rigettato.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del riferito contrasto giurisprudenziale sulla questione, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009