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La condizione di reciprocità ex art. 16 preleggi e il risarcimento del danno (Cassazione 10504/09)

Materia: Sentenze - Fonte: Cassazione - 16.06.2009
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Abstract: La condizione di reciprocità vale solo per i diritti non fondamentali.

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Recita l'art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale (comunemente dette "preleggi"):

 

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

 

In tema di responsabilità extracontrattuale, e risarcimento del danno in genere, si è fatto riferimento a questa norma per risarcire, o tentare di risarcire, in maniera minore alcuni soggetti stranieri, sul presupposto del mancato rispetto in taluni paesi della condizione di reciprocità.

 

Con la sentenza qui riportata, la Cassazione afferma perentoriamente che:

 

"L'art. 16 preleggi sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona; poichè i diritti fondamentali come quelli alla vita, all'incolumità, ed alla salute, in quanto riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da detto articolo; e la relativa tutela va quindi assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria od extracomunitaria)".

 

Quindi, in caso per esempio di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psico-fisica non sono ammesse riduzioni basate sul mancato rispetto della condizione di reciprocità.

* * *

La sentenza si segnala anche per altri due enunciati, vale a dire:

 

a)  l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato  è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l'assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all'"an" ed al "quantum" della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per "mala gestio" cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.

 

b) "il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal suo procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova"

* * *

Cass. civ. Sez. III, 07-05-2009, n. 10504

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6738/2005 proposto da:

*****, in proprio e nella veste di genitore esercente la potestà sui minori ***** ed *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al ricorso;- ricorrente -

contro

SOCIETA' *****ASS.NI S.P.A., oggi denominata ***** ASS.NI SPA, in qualità di Impresa designata per l'Abruzzo alla Gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del suo Dirigente Dr. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato ***** giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 992/2004 della CORTE DAPPELLO di L'AQUILA, emessa il 19/10/2004, depositata il 25/11/2004; R.G.N. 249/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/04/2009 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l'Avvocato LUIGI DE PETRILLO;

udito l'Avvocato GABRIELE ROCCHETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

Con atto di citazione in data 11/9/1995 *****, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minorenni ***** ed *****, conveniva dinanzi al Tribunale di Chieti la s.p.a. ***** quale impresa designata, per l'Abruzzo, alla liquidazione dei danni per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Deduceva che in data ***** (in realtà si accerterà che il fatto è avvenuto poco dopo le ore 22 del ***** la vettura condotta dal proprio coniuge (e padre dei minori) *****, ed a bordo della quale viaggiavano anche essa attrice con i figli, era stata urtata, nella parte posteriore sinistra, da un'altra vettura che non era stato possibile identificare; che a seguito dell'urto il marito aveva perso il controllo del mezzo, per cui era andato ad urtare frontalmente contro la cuspide della barriera spartitraffico, in quel punto interrotta per consentire (quando necessario) il passaggio dei veicoli da una semi carreggiata all'altra; che a seguito dell'urto il marito era stato sbalzato fuori dall'abitacolo e dopo poco era deceduto, mentre essa attrice ed i figli avevano riportato lesioni; che la responsabilità del sinistro andava addebitata al conducente il veicolo rimasto sconosciuto (così come peraltro era emerso anche nell'ambito del procedimento penale seguito all'incidente), per cui chiedeva il ristoro del complessivo danno subito.

Nel costituirsi la ***** deduceva che dagli atti del processo penale non emergeva una prova appagante nè del fatto che l'incidente fosse stato cagionato da un veicolo rimasto sconosciuto, nè del fatto che la responsabilità del sinistro andasse poi ascritta al relativo conducente, nè del fatto che il defunto, a sua volta, avesse tenuto una condotta di guida del tutto esente da colpa; in subordine chiedeva che venisse rideterminata la somma pretesa e che si tenesse conto del massimale entro il quale operava la garanzia.*****

All'esito il Tribunale accoglieva la domanda, ma la sentenza veniva appellata dalla *****, che eccepiva innanzitutto che le somme liquidate a titolo di ristoro del danno eccedevano il massimale di legge; nel merito reiterava le difese svolte in primo grado, eccependo ulteriormente l'assoluta carenza di motivazione della decisione in relazione alle somme liquidate; lamentava, infine, che il primo Giudice non avesse affrontato, ritenendola nuova e perciò inammissibile, l'ulteriore eccezione secondo cui, essendo sia gli attori che la vittima cittadini stranieri, la ***** avrebbe dovuto fornire la prova che il proprio ordinamento riconosceva ai cittadini italiani, senza limitazioni discriminatorie, gli stessi diritti che ella aveva rivendicato in Italia.

L'appellata resisteva al gravame contestando partitamente i motivi di appello, di cui chiedeva il rigetto; all'esito la causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in premessa.

Con sentenza 19.10 - 25.11.2004 notificata il 17.1.05 la Corte di Appello di L'Aquila decideva come segue.

"...definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla s.p.a. ***** contro la sentenza resa dal Tribunale di Chieti in data 26/10/2001, nei confronti di *****, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minorenni ***** ed *****, così provvede:

1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna la ***** al pagamento della somma di Euro 774.685,35;

2) conferma nel resto la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione ***** in proprio e quale esercente la potestà sui minori ***** ed *****.

Ha resistito con controricorso la Società ***** SPA, OGGI DENOMINATA ***** ASS.NI SPA, in qualità di impresa designata per l'Abruzzo alla Gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Motivi della decisione

Con il primo motivo (intestato: "art. 360 c.p.c., punto 3: per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare per la violazione dell'art. 1224 e 1226 c.c.") la ricorrente *****, in proprio e nella qualità suddetta, espone doglianze che vanno riassunte come segue. Il Giudice del gravame nulla dice in ordine alla rivalutazione ed interessi che certamente spetterebbe dalla data del sinistro all'effettivo saldo sull'importo riconosciuto a titolo di risarcimento. Il principio di diritto sancito dall'art. 1224 c.c., è dunque stato violato. Con siffatta norma il legislatore ha inteso apportare una vera e propria deroga al regime generali delle obbligazioni statuendo, per le sole obbligazioni pecuniarie, che dal giorno in cui il debitore (*****) avrebbe dovuto pagare, e non lo ha fatto, il debitore è tenuto a pagare in aggiunta al capitale gli interessi appunto definiti moratori (senza doversi fare carico di nessun onere probatorio nè dare dimostrazione di una più volte ipotizzata mala gestio da parte della Compagnia di Assicurazione). Nel caso in esame la predetta norma avrebbe dovuto trovare automatica applicazione. La Corte d'Appello in ordine a detto aspetto menziona alcune sentenza emessa da Codesta Ill.ma Corte con le quali "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo è del tutto distinto dall'obbligazione ricollegabile al colposo ritardo dello stesso assicuratore nell'adempimento"... "ne consegue che il Giudice non può condannare l'assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale quando la responsabilità per i danni della mora colpevole dell'assicuratore non sia stata fatta valere dal danneggiato con specifica domanda". Ebbene tale specifica domanda non è presente nel giudizio di primo grado ma di contro è ben argomentata nella fasi successive all'emissione della sentenza di primo grado laddove si sono rese necessarie due procedure esecutive ed ancora la soccombenza di ***** nell'ambito del procedimento per inibitoria per ottenere le somme di spettanza della parte attrice oggi ricorrente, il tutto in totale spregio, da parte di *****, della funzione "solidaristica" di semplice impresa designata dal Fondo Vittime della Strada.

Ritiene il collegio che il motivo (se ben interpretato anche nella sua parte implicita) sia fondato (e vada quindi accolto) nella sua parte essenziale.

Infatti va ribadito il seguente principio di diritto, già enunciato da questa Corte Suprema in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata della L. n. 990 del 1969, ex art. 22, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l'assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all'"an" ed al "quantum" della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per "mala gestio" cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza dì allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore. Inoltre per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell'ambito dell'azione diretta anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod. civ., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell'assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell'adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato e, dunque, agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superalo, restando a carico dell'assicurato il risarcimento del danno ulteriore: (Cass. Sentenza n. 22883 del 30/10/2007; v. anche Cass. Sentenza n. 23854 del 18/09/2008).

Sulla base di tale principio di diritto, al quale fa sostanzialmente (pur se implicitamente) riferimento la parte ricorrente (rileva tra l'altro il collegio che allorquando detta parte parla di mancanza di "specifica" domanda nel senso predetto in primo grado intende evidentemente affermare la sussistenza di una domanda implicita con il contenuto in questione), e rilevato che alla base delle doglianze in esame vi è in realtà anche una implicita denuncia di un errar in procedendo in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto (processuale) ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. tra le altre Cass. n. 1221 del 23/01/2006 e Cass. n. 5836 del 13/03/2007), occorre osservare che in primo grado, nell'atto di citazione (v. in particolare alle righe terza e quarta di pag. 6) è stato chiesto il risarcimento "...di tutti i danni subiti da parte attrice.." (evidentemente in proprio e nella qualità).

Il fatto che sia stata formulata quindi "...domanda di integrale risarcimento del danno..." (per usare l'espressione contenuta nel sopra citato principio di diritto: Cass. sent. n. 22883 del 30/10/2007) comporta dunque che il Giudice si doveva pronunciare nel merito sul suddetto vantato diritto ad interessi e rivalutazione, applicando i principi di diritto enunciati da questa Corte sul punto.

L'accoglimento di dette doglianze assorbe le altre censure esposte.

Con il secondo motivo (recante la seguente intestazione: "art. 360 c.p.c., punto 5: omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia") la parte ricorrente espone doglianze che possono essere riassunte come segue. Il Giudice del secondo grado nell'indicare il risarcimento del danno nel suo complessivo ammontare, nulla riferisce in ordine alla ripartizione interna della somma a favore di ogni singolo danneggiato. Invece il Giudice di Prime cure, espressamente indicava ogni singolo importo spettante a titolo di risarcimento agli attori oggi ricorrenti. Tutto ciò rappresenta un'importante lacuna. Infatti se dovesse valere il principio statuito da Giudice del primo grado l'importo di della madre dovrebbe essere pari circa al 60% della sorte capitale pari al e ed il residuo 40% spetterebbe a ciascuno dei due figli in quota paritaria del 20%. Ma ciò, allo stato, è solo presuntivo e approssimativo tanto da comportare un squilibrio nella posizione delle parti in lite posto che alcune delle somme già sono sottoposte a vincoli stabiliti dal Giudice Tutelare al quale sarà necessario fornire adeguate e fondate argomentazioni giuridiche per avere la chiara indicazione di ciò che spetta al minore o di ciò che dovrà essere ripetuto dalla Sai a carico del patrimonio vincolato del minore. L'obbligazione risarcitoria di cui si deve fare carico la ***** non è solidale ma parziaria e quindi la mancata indicazione della suddivisione interna appare gravemente pregiudizievole per i ricorrenti.

Anche il secondo motivo va accolto nella sua parte essenziale.

Infatti mentre il Giudice di primo grado aveva chiaramente distinto le somme spettanti a ciascuna delle parti attrici la Corte di Appello di L'Aquila ha modificato la somma totale liquidata senza disporre (in modo sufficientemente chiaro) sul punto.

L'accoglimento della predetta doglianza assorbe le altre censure esposte in detto secondo motivo.

La "Società ***** ass.ni spa, oggi denominata ***** Ass.ni s.p.a., in qualità di impresa designata per l'Abruzzo alla Gestione del Fondo di garanzia per le vittime della strada", pur denominando "Controricorso" il suo primo atto difensivo innanzi a questa Corte, ha in realtà proposto anche un ricorso incidentale (non sembra inutile precisare che la mancata assegnazione a detto ricorso di un numero di ruolo ulteriore rispetto a quello del ricorso principale - v. l'intestazione della presente sentenza - costituisce una mera irregolarità, del tutto priva di rilevanza ai fini della decisione dei due ricorsi in questione).

Con il primo motivo detta parte denuncia "violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c." lamentando (in sintesi) che il provvedimento della Corte di compensazione delle spese non è motivato in modo sufficiente; e che il ridimensionamento delle pretese della parte attrice doveva indurre a non compensare le spese.

Il motivo (che sarebbe stato comunque privo di pregio data l'insussistenza dei vizi denunciati) è divenuto irrilevante (e quindi inammissibile per difetto di interesse) a causa dell'accoglimento del ricorso principale e della conseguente cassazione con rinvio (con le relative implicazioni).

Detta società, con il secondo motivo, denuncia "falsa ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2054 c.c. - errata interpretazione delle risultanze processuali violazione dell'art. 116 c.p.c." esponendo doglianze da riassumere come segue. Per aver titolo al risarcimento non era sufficiente dimostrare che era stato cagionato un danno, ma doveva risultare accertato che si era trattato di un illecito posto in essere con dolo o colpa; e doveva essere valutato, altresì, se poteva sussistere una responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.c., comma 2. Nel caso di specie non è stata acquisita la prova rigorosa che il triste evento occorso al sig. ***** possa essere ricondotto ad un veicolo non identificato, nè, in subordine, che sussista la responsabilità del suo conducente. La signora ***** afferma che l'autovettura Fiat Tempra condotta dal marito, prima di andare a collidere con estrema violenza contro la cuspide dei guard-rail delimitanti le opposte corsie dell'Autostrada *****, era stata attinta da una "Audi 80 di colore scuro" che aveva provocato la perdita di controllo e lo sbandamento sempre più accentuato sulla sinistra dell'auto del marito con le ben note conseguenze. Tale assunto, però, attraverso una disamina delle risultanze probatorie acquisite non è mai stato dimostrato. Il giudice non poteva basarsi sulle dichiarazioni della ***** nè sui teoremi dell'ispettore di polizia *****, che peraltro in una prima ricostruzione dell'incidente aveva ricondotto la morte del ***** ad una perdita di controllo del veicolo senza aggiungere altri particolari. Quanto poi alle tracce gommose trovate sul paraurti posteriore sinistro della Fiat tempra va ribadito che il particolare, data la mancanza di riscontri probatori, è di per sè insignificante, non potendosi escludere che tali tracce sussistessero già prima dell'incidente. Inoltre non si sa quali sia stata la condotta di guida del *****.

Il motivo deve ritenersi (prima ancora che privo di pregio dato che si è di fronte a tipiche valutazioni di merito della Corte, che si sottraggono al sindacato di legittimità in quanto fondate su argomentazioni sufficienti, logiche, non contraddittorie e rispettose della normativa in questione) inammissibile in quanto le censure della ricorrente, al di là della formale prospettazione, in realtà si basano semplicemente su una diversa valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. n. 9234 del 20/04/2006; Sentenza n. 1754 del 26/01/2007; Sentenza n. 5066 del 05/03/2007: Cass. Sentenza n. 15489 del 11/07/2007; Cass. Sentenza n. 17477 del 09/08/2007; Sentenza n. 181 9 del 02/07/2008).

Con riferimento alla mancanza di pregio non sembra inutile aggiungere che "il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal suo procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova" (v. tra le altre Cass. n. 14748 del 26/06/2007; Cass. n. 09279 del 04/05/2005; e Cass. n. 12145 del 10.08.2002;). Quindi sarebbero bastate anche le sole argomentazioni che la Corte ha basato sulle dichiarazioni della ***** "...nell'immediatezza del fatto...", rilevando che erano state rese "...da un soggetto...che... non aveva ancora avuto modo di consigliarsi con una persona esperta del diritto italiano, che potesse averla resa edotta dell'esistenza di una garanzia assicurativa in favore delle vittime della strada..." (v. in particolare a pag. 12 della sentenza) per offrire una valida base alla sua decisione sul punto.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia "violazione della L. n. 990 del 1969" esponendo quanto segue: "l'argomento è stato già in precedenza sviluppato sicchè non occorre dilungarsi oltre; del resto sul punto la sentenza di appello non è stata censurata ex adverso sicchè è divenuta definitiva quanto all'ammontare del presumibile risarcimento che al massimo potrebbe competere agli eredi del defunto anche in caso di eventuale rigetto del presente controricorso".

Il motivo è inammissibile per difetto di sufficiente chiarezza e specificità (anche se considerato alla luce del contesto del ricorso).

Con il quarto motivo la società predetta denuncia "violazione dell'art. 16 preleggi, comma 1 (condizioni di reciprocità tra ***** ed ex*****) esponendo censure che vanno sintetizzate nel modo seguente. Su tale punto il Giudice di primo grado ha sorvolato ritenendo la questione una eccezione nuova. La Corte d'appello ha affrontato il problema ma è pervenuta alle medesime conclusioni. Invece proprio perchè si tratta di fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio che, come tale, deve essere dimostrato da chi vuoi far valere le proprie ragioni il giudice doveva pronunciarsi sulla questione e non dichiararla inammissibile.

Il motivo è privo di pregio.

Infatti la Corte ha (in estrema sintesi) affermato che, proprio in quanto si tratta di un fatto costitutivo del diritto azionato, non aveva necessità di essere provato dato che la controparte non l'aveva tempestivamente contestato.

Di fronte a questa motivazione (immune dai vizi denunciati; va ribadito a tal proposito il seguente principio di diritto: "L'art. 167 cod. proc. civ., imponendo ai convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti"; Cass. Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; cfr. anche Cass. Sentenza n. 13079 del 21/05/2008 e Cass. Sentenza n. 5191 del 27/02/2008) la parte ricorrente ha esposto doglianze inammissibili (prima ancora che infondate) in quanto non prendono in rituale e specifica considerazione la motivazione medesima.

Anche a prescindere da tali rilievi, sussiste poi una ragione preliminare che priva di base anche in via generale ed astratta il motivo di ricorso in esame.

Va infatti affermato il seguente principio di diritto: "L'art. 16 preleggi sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona; poichè i diritti fondamentali come quelli alla vita, all'incolumità, ed alla salute, in quanto riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da detto articolo; e la relativa tutela va quindi assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza (italiana, comunitaria od extracomunitaria)".

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso principale va accolto;

il ricorso incidentale va respinto; la sentenza va cassata in relazione alla doglianze accolte; e la causa va rinviata alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione.

A detto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza in relazione al predetto accoglimento; rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del Giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2009