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Cosa risarcisce l'INAIL in caso di infortunio in itinere (e la problematica del danno differenziale)

Materia: Danno differenziale - Fonte: Renato Savoia - 03.09.2009
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Abstract: A volte capitale, a volte rendita: vediamo i casi (N.B:: nel video al minuto 6.20 la frase "dovranno essere risarciti in maniera differente" va intesa come "dovranno essere risarciti in maniera uguale". Piccolo lapsus :-)

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Aggiornamento del 3/04/11: segnalo l'uscita di un mio ebook sull'argomento "infortunio in itinere", acquistabile QUI, ove è possibile scaricare gratuitamente l'indice e l'introduzione.

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Aggiornamento del 5/11/10: per un approfondimento relativamente al tragitto lavorativo "normale"  si veda QUI


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(Per chi è interessato ad un approfondimento segnalo che sul numero 12/09 della rivista "Il Civilista", ed. Giuffrè, è presente un articolo del sottoscritto che tratta, in maniera più sistematica, l'argomento).
 
 
 
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Facendo seguito a due sentenze commentate nei mesi scorsi, rispettivamente Cassazione n.11417/09 e Cassazione n.12326/09, torno sull'argomento della liquidazione del danno da incidente stradale nell'ipotesi che si configuri anche come infortunio in itinere.
 
Rimando evidentemente agli scritti sopracitati per la definizione di "infortunio in itinere".
 
Per quanto riguarda, invece, l'intervento dell'Inail occorre distinguere tre ipotesi, in base alla gravità della lesione. Infatti:
 
  1. in caso sia inferiore al 6%: l'Inail non corrisponde nessun indennizzo per danno biologico e nessun indennizzo per danno patrimoniale;
  2. dal 6% al 16%: l'Inail indennizza il danno biologico in capitale, nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali
  3. pari o superiore al 16%:  L'Inail indennizza il danno biologico in rendita, con un ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali.
 
1) Nel primo caso, quindi di lesione inferiore al 6%, non essendoci nessun intervento da parte dell'Inail (è la cosidetta franchigia), occorrerà evidentemente chiedere il risarcimento di tutti i danni alla Compagnia tenuta al risarcimento dalle norme di R.C.A..
 
Nel secondo e nel terzo caso, invece, le cose si complicano.
 
Questo perchè l'Inail non risarcisce tutti i danni, ma solo il danno biologico, e ciò lo fa, peraltro, secondo una definizione di danno biologico (si veda l'art.13 del d.lgs 38/00, riportata in fondo al presente articolo) che è diversa da quella utilizzata dal legislatore nel settore della R.C.A., secondo una tabella diversa da quella usata in R.C.A. e con due modalità diverse a seconda che la lesione sia inferiore o superiore al 16%.
 
2) In particolare, nel caso di lesione tra il 6% e il 16%, il legislatore ha previsto che l'Inail versi un indennizzo in capitale. A tal proposito sono state approntate una tabella per le menomazioni e una tabella di indennizzo. (Segnalo che con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2009 gli importi sono stati aumentati nella misura dell'8,68%, rispetto alle originali tabelle del 2000).
 
3) Nel caso, in fine di lesione pari o superiore al 16%, è invece previsto un indennizzo in rendita nonchè un ulteriore quota di indennizzo in rendita relativa alle conseguenze patrimoniali presunte. A tal proposito è stata predisposta una apposita tabella dei coefficienti. il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dal soggetto (entro i limiti, sia nel minimo che nel massimo, previsti dal Testo Unico Inail).
 
Oltre a problemi pratici (il fatto, ad esempio, che il medico Inail valuta in maniera differente rispetto al medico legale la lesione) c'è un profilo che si impone all'attenzione.
 
Ed è relativo al fatto che il danno biologico così indennizzato non corrisponde al danno biologico in ambito R.C.A. Oltre al fatto che le altre voci di danno (ad es: il danno morale, rectius: la componente di danno non patrimoniale relativa alle sofferenze morali) non vengono comunque pagate da Inail.
 
Occorrerà dunque comunque rivolgersi alla Compagnia di R.C.A., per chiedere il danno c.d. "differenziale".
 
Si è molto dibattuto, in dottrina e giurisprudenza, sulla risarcibilità di tale voce di danno (in estrema sintesi: la quota civilisticamente dovuta al danneggiato e non coperta dall'INAIL). A oggi la questione sembra sufficientemente risolta nel senso della risarcibilità (invito a leggere la sentenza del Tribunale di Monza 16/06/05, che brilla per chiarezza).
 
D'altra parte onestamente è abbastanza incomprensibile (almeno a parere dello scrivente) giustificare il fatto che Tizio, dipendente, venga risarcito con X, e Caio, libero professionista o inoccupato, venga risarcito con Y a fronte della medesima lesione. Mi sembra una lesione del diritto costituzionale di uguaglianza assolutamente palese!
 
Eppure, capita ancora oggi che in caso di liquidazione da parte dell'Inail venga opposto dalla Compagnia assicurativa il fatto che "il danno biologico è già stato pagato".
 
In tal caso, evidentemente, non rimarrà che la strada giudiziale.
 
Renato Savoia
 
* * *

D.LGS. 38/00, art. 13.
 
Danno biologico

1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato.

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;

b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.

3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto.

La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.

5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto e non recuperato.

6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrita' psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera' a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.

7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.

3. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore puo' liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.

9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, e' dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.

10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).

11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.

12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.