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Il nuovo processo sommario di cognizione: 4 problemi

Materia: Attualità - Fonte: Renato Savoia - 26.06.2009
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Abstract: Troppe ombre. Farà la stessa fine del rito societario?

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(per il commento relativo al rito ordinario andare qui)

 

(per il commento al modello di testimonianza scritta, andare qui.)

* * *

Uno dei punti "forti" della riforma della Giustizia avrebbe dovuto essere il nuovo processo sommario di cognizione.

 

La lettura delle norme (articoli da 702-bis a 702 quater del c.p.c.) rivela tutto il pressapochismo con cui si è introdotto questo nuovo rito, che nella migliore delle ipotesi troverà applicazione grazie all'interpretazione di qualche giudice di buona volontà, e nella peggiore finirà nel dimenticatoio per poi, magari, tra qualche anno, fare la fine del non rimpianto rito societario.

 

Vediamo nel dettaglio:

 

- tale procedimento è solo per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratico (quindi, ex art. 50 ter, tutte quelle che non rientrano nel 50 bis - art. 702-bis, 1° comma);

 

- si introduce con ricorso (che deve avere il contenuto dell'atto di citazione, vale a dire dell'art. 163 - art.702-bis, 1° commma);

 

- il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, da notificarsi al convenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione, costituzione che salvo diverso termine assegnato dal giudice dovrà avvenire al più tardi 10 giorni prima dell'udienza (e quindi in pratica 40 giorni prima dell'udienza - art. 702-bis, 3° comma);

 

- il convenuto deve costituirsi nel termine anzidetto, esponendo tutte le proprie difese (inclusi mezzi di prova, eccezioni processuali e di merito, domande riconvenzionali, chiamate di terzo... art. 702-bis, 4° comma);

 

- in caso di richiesta di chiamata  di terzo, il giudice dovrà provvedere a fissare la nuova udienza assegnando il termine perentorio per la citazione del terzo (art. 702-bis, 5° comma).

 

Fin qui, nulla di strano, e il procedimento potrebbe anche andare.

 

Ma è la fase successiva a creare più di un problema. Ne segnalo quattro:

 

1) Il giudice, ove ritenga  che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione della causa non sommaria, fissa con ordinanza non impugnabile l'udienza ex art. 183 c.p.c..(vale a dire, si rientra nel rito ordinario - art. 702-ter, 3° comma).

 

Cosa significa in concreto? Lasciamo all'arbitrio del singolo giudice la decisione, visto che nella norma non è prevista alcuna indicazione?

 

2) Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, dovrebbe procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione ritenuti rilevanti (art. 702-ter, 5° commma).

 

In realtà alla prima udienza il giudice dovrà decidere su quali atti di istruzione siano rilevanti, quindi in realtà l'istruzione verrà giocoforza fatta in una udienza successiva!

 

3) Il procedimento si conclude poi con una "ordinenza" (non è un errore!, n.d.s.), cioè con una ordinanza che produce gli effetti di una sentenza (il 702-quater richiama infatti l'art. 2909 c.c.).

 

C'era proprio bisogno di quest'ibrido?

 

4) Viene espressamente previsto che in caso di appello il giudice di appello possa ammettere nuovi mezzi di prova "quando il collegio li ritenga rilevanti ai fini della decisione", con ciò introducendosi un'eccezione al divieto di  ammissione di nuovi mezzi di prova in appello previsto dall'art. 345 c.p.c. che nella stessa riforma è stato addirittura rafforzato per il processo ordinario!

 

CONCLUSIONE: una brutta novità, le cui applicazioni pratiche rischiano di essere le più svariate a seconda di chi la applica (e questo non è certo un bene per gli operatori del diritto!).

 

La mia personale convinzione è che finirà nel dimenticatoio e alla prossima riformicchia del processo civile (che ormai ha scadenze quasi fisse) verrà espunto dall'ordinamento.

 

Se sarà diversamente, e si riuscirà (ma come?) a farlo funzionare, mi ricrederò.

 

Renato Savoia 

 

(music by www.Danosongs.com - grazie per l'idea del video a Bob Dylan)