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In caso di incidente il dipendente colpevole deve risarcire i danni al veicolo aziendale (Cassazione 13369/09)

Materia: Attualità - Fonte: Cassazione - 13.07.2009
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Abstract: Non esiste obbligo per il datore di lavoro di stipulare assicurazione che copra i danni causati dal dipendente.

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In caso di incidente causato da un dipendente alla guida di un veicolo aziendale, qualora nella condotta del dipendente sia ravvisabile una responsabilità quantomeno colposa, lo stesso è tenuto a risarcire i danni cagionati all'azienda.

 

Da  ricordare che occorre, prima di instaurare l'eventuale giudizio, la previa contestazione disciplinare con applicazione della sanzione.

 

La contestazione disciplinare, in ogni caso,

 

"non è una condizione dell'azione, ... nè   la previa contestazione degli addebiti può essere qualificata come un fatto costitutivo della domanda risarcitoria".

 

Conseguentemente,

 

il rilievo circa la mancata contestazione degli addebiti in sede disciplinare costituisce una eccezione in senso proprio, rimessa esclusivamente al potere dispositivo della parte, per cui vale nel rito del lavoro sia l'onere di allegazione e di prova in primo grado, sia la preclusione di cui all'articolo 437 c.p.c. in grado d'appello.

 

* * *

 

Ancora, deve ritenersi del tutto insussistente 

 

sull'imprenditore un obbligo, derivante dal dovere di ordinaria diligenza, di stipulare, al fine di evitare futuri (e solo eventuali) danni economici, un contratto di assicurazione idoneo ad eliminare il rischio del dipendente di dover rispondere patrimonialmente degli errori commessi.

Ciò in quanto il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227 c.c., comma 2 si riferisce a comportamenti attraverso cui con certezza il danno possa essere evitato o ridotto, mentre la stessa disposizione non impone a carico del creditore attività onerose comportanti un apprezzabile esborso di danaro.

 

Renato Savoia

 

* * *

 

Cass. civ. Sez. lavoro, 10-06-2009, n. 13369

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -

contro

***** quale titolare della omonima ditta individuale; - intimato -

e sul ricorso n. 8195/2006 proposto da:

***** quale titolare della omonima ditta di autotrasporti, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

*****; - intimato -

avverso la sentenza n. 262/2005 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/09/2005 R.G.N. 896/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 18/02/2009 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l'Avvocato *****;

udito l'Avvocato *****;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, di Orvieto, depositato in data 26.5.1999, *****, premesso di essere titolare della omonima ditta di autotrasporti, esponeva di aver subito gravi danni a causa del comportamento del proprio dipendente ***** il quale, alla guida di un camion con rimorchio della ditta, affrontando a grande velocità una doppia curva, aveva urtato un altro automezzo della stessa ditta cagionando danni ad entrambi i veicoli. Chiedeva pertanto la condanna del predetto ***** al risarcimento dei danni cagionati.

Istauratosi il contraddittorio, il ***** contestava quanto dedotto dal ricorrente, e chiedeva in via riconvenzionale la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario.

Con sentenza in data 24.11.2000 il Tribunale di Orvieto, subentrato al Pretore a seguito della riforma del cd. giudice unico ai sensi del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, rigettava entrambe le domande e compensava tra le parti le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello il ***** lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo; proponeva altresì appello incidentale il ***** insistendo per la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive richieste.

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 19.5.2005, in accoglimento dell'appello proposto dal datore di lavoro, condannava il *****. al risarcimento del danno che quantificava in complessivi Euro 14.885,93; rigettava ogni ulteriore domanda e compensava interamente tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione ***** con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il *****, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo di gravame.

Il ricorrente principale ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di gravame il dipendente ***** lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 1175 c.c., dell'art. 2054 c.c., nonchè dell'art. 1227 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la esclusiva responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro, omettendo di considerare sia il contenuto del rapporto dei Carabinieri, quali nella circostanza non avevano elevato alcuna contravvenzione nei suoi confronti, sia le condizioni del fondo della strada (bagnato e con larghe chiazze di gasolio), sia la condotta del conducente dell'altro automezzo coinvolto nell'incidente, e basando il proprio convincimento esclusivamente sulla valutazione dei dischi cronotachigrafi quali erano stati acriticamente utilizzati al fine di ritenere la eccessiva velocità del mezzo dallo stesso guidato. Ed erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di valutare la condotta negligente del datore di lavoro che non aveva provveduto ad assicurare l'autovettura aziendale con polizza idonea a garantire il ristoro dei danni anche nel caso che l'evento lesivo fosse riconducibile al comportamento colposo del proprio dipendente, e con tale condotta aveva scaricato sullo stesso il rischio di impresa.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. in relazione all'art. 31 del contratto collettivo di settore, dell'art. 416 c.p.c., dell'art. 437 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di considerare che la domanda risarcitoria era preclusa dall'art. 31 del contratto collettivo delle imprese di autotrasporto, il quale prevedeva che l'impresa che intendeva chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore doveva preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno subito; ed erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che siffatto rilievo, proposto dal lavoratore, fosse qualificabile come eccezione, in quanto tale sollevata tardivamente, mentre in realtà si trattava di una semplice difesa, non soggetta ad alcuna delle preclusioni del rito del lavoro, a fronte di una mancata valutazione dei presupposti della domanda del *****, che integrava una evidente violazione di legge.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, art. 19, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In particolare rileva il ricorrente che la Corte territoriale erroneamente aveva proceduto alla quantificazione del danno per il ripristino del rimorchio sebbene - siccome rilevato nei motivi di appello con censura del tutto ignorata in sede di motivazione - il CTU non avesse avuto modo di esaminarlo, ed erroneamente aveva ricompreso nel danno risarcibile anche l'IVA versata dal datore di lavoro per le riparazioni effettuate, omettendo di considerare che lo stesso, per l'attività svolta, aveva diritto al rimborso ed alla detrazione dell'IVA versata, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 19.

Chiede quindi la cassazione dell'impugnata sentenza e la decisione della causa nel merito, con il rigetto delle domande proposte dal *****.

Avverso la medesima sentenza propone ricorso incidentale il datore di lavoro, in relazione a quest'ultimo profilo del ricorso principale proposto dal lavoratore e subordinatamente all'accoglimento dello stesso, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla esclusione del danno costituito dalle spese di recupero degli automezzi ed all'esclusione del risarcimento del danno da fermo tecnico.

Rileva in particolare il ricorrente incidentale che tali voci risarcitorie erano state richieste sia nel primo che nel secondo grado del giudizio, ma sulle stesse i giudici di merito avevano omesso ogni statuizione.

Chiede quindi il rigetto del ricorso proposto dal ***** e, in accoglimento del ricorso incidentale (avente natura di ricorso condizionato), la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto il danno da fermo tecnico e per le spese di recupero, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., ovvero con rinvio ad altro giudice, previa enunciazione del principio di diritto.

Il ricorso proposto dal *****, ricorrente principale, non è fondato.

Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di gravame, ritiene il Collegio di dover ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale.....come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive" (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201; Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

Nè può diversamente opinarsi argomentando dal fatto che l'art. 360 c.p.c. prevede, al n. 5, la valutazione della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, avendo questa Corte rilevato che "il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità, ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa" (Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11789).

Posto ciò osserva il Collegio che nel caso in esame la Corte territoriale ha rilevato, aderendo alle motivate conclusioni del CTU nominato, che la condotta di guida del *****, "che aveva viaggiato a velocità non consona allo stato dei luoghi, oltre che superiore al limite di legge, che aveva invaso l'opposta carreggiata, che non aveva rispettato la segnaletica (anche il fatto che la strada era sdrucciolevole era segnalato) appare quindi gravemente colposa"; mentre per contro, hanno evidenziato i giudici d'appello, nessuna violazione di norme di legge o di comportamento era ravvisabile nella condotta di guida dell'altro conducente coinvolto nel sinistro, che circolava nella sua carreggiata tenendosi rigorosamente a destra, ed a velocità talmente moderata da riuscire ad arrestarsi.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento e dell'iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove e controllarne la concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in un'inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d'appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Nè appare conducente il rilievo che il decidente avrebbe in maniera acritica fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla valutazione dei dischi cronotachigrafi. In proposito occorre evidenziare che la Corte territoriale ha correttamente posto in rilievo la pericolosità della strada, la presenza di adeguata segnaletica (che indicava doppia curva, strettoia, strada sdrucciolevole, obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati, limite massimo di velocità 50 km/h), la circostanza che l'autotreno del *****, dopo la collisione con l'altro automezzo che si era arrestato nel punto d'urto, aveva proseguito la sua marcia andando a strisciare contro il parapetto in muratura della strada, danneggiandolo per una lunghezza pari a circa 8,70 metri; l'assunto di parte ricorrente appare pertanto decisamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato quegli elementi di fatto, fra cui anche quelli emergenti dalle indicazioni fornite dai dischi cronotachigrafi, posti a sostegno della propria decisione, procedendo ad una motivata ricostruzione della dinamica del sinistro e giungendo, in punto di fatto, alla conclusione che la condotta del ***** era stata gravemente colposa.

In ordine alla rilevanza sotto il profilo probatorio delle indicazioni risultanti dai dischi cronotachigrafi osserva il Collegio che l'art. 2712 c.c. attribuisce ad ogni rappresentazione meccanica di fatti piena prova degli stessi a condizione che colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti medesimi, risolvendosi in buona sostanza siffatta particolare valenza probatoria in una presunzione di rispondenza al vero delle registrazioni ivi contenute (Cass. sez. lav., 8.7.1994 n. 6437); e nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia in alcun modo contestato la regolarità della registrazione suddetta.

Per quel che riguarda l'ulteriore rilievo concernente la omessa valutazione della condotta negligente del datore di lavoro che non aveva provveduto ad assicurare l'autovettura aziendale con polizza idonea a garantire il ristoro dei danni qualora l'evento lesivo fosse riconducibile alla condotta colposa del dipendente, osserva il Collegio che, siccome a più riprese evidenziato da questa Corte (Cass. sez. 3^, 9.5.2000 n. 5883; Cass. sez. lav. 27.9.1999 n. 14338), giammai può ritenersi gravante sull'imprenditore un obbligo, derivante dal dovere di ordinaria diligenza, di stipulare, al fine di evitare futuri (e solo eventuali) danni economici, un contratto di assicurazione idoneo ad eliminare il rischio del dipendente di dover rispondere patrimonialmente degli errori commessi.

Ciò in quanto il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall'art. 1227 c.c., comma 2 si riferisce a comportamenti attraverso cui con certezza il danno possa essere evitato o ridotto, mentre la stessa disposizione non impone a carico del creditore attività onerose comportanti un apprezzabile esborso di danaro (Cass. sez. lav., 5.5.1995 n. 4873).

E pertanto neanche sotto questo profilo il suddetto motivo di ricorso può trovare accoglimento.

Del pari infondato è il secondo motivo di gravame concernente la erronea qualificazione come eccezione, in quanto tale ritenuta tardivamente proposta, del rilievo concernente la preclusione in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, derivante dall'art. 31 del contratto collettivo di settore, per non essere stata tale richiesta preceduta dalla adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, trattandosi in realtà di una semplice difesa, non soggetta - a fronte della mancata valutazione dei presupposti della domanda proposta da controparte - ad alcuna delle preclusioni del rito del lavoro.

Osserva il Collegio che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello concerne soltanto le eccezioni in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le eccezioni cosiddette improprie o mere difese volte soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi di istruzione esperiti in primo grado.

Orbene, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, la previa contestazione disciplinare con applicazione della sanzione non è una condizione dell'azione, atteso che le condizioni dell'azione sono costituite dai requisiti di esistenza dell'azione medesima e si identificano nell'interesse ad agire e nella legittimazione ad agire; nè la previa contestazione degli addebiti può essere qualificata come un fatto costitutivo della domanda risarcitoria, atteso che tale fatto costituivo va individuato nella condotta del dipendente che ha dato luogo alla pretesa risarcitoria del datore di lavoro; per contro la mancata contestazione disciplinare è qualificabile come fatto impeditivo diretto a paralizzare l'azione esperita da controparte e ad escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex adverso affermato, che deve essere quindi provato dal soggetto che lo deduce e non è rilevabile d'ufficio.

Alla stregua di quanto sopra deve ritenersi sussistente la preclusione di cui all'art. 437 c.p.c. atteso che il rilievo circa la mancata contestazione degli addebiti in sede disciplinare costituisce una eccezione in senso proprio, rimessa esclusivamente al potere dispositivo della parte, per cui vale nel rito del lavoro sia l'onere di allegazione e di prova in primo grado, sia la preclusione di cui all'articolo 437 c.p.c. in grado d'appello, ampliandosi con la proposizione di siffatta eccezione l'ambito della controversia con conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione e della lealtà del contraddittorio (Cass. sez. lav., 23.3.2006 n. 6431; Cass. sez. lav., 20.10.2005 n. 20265).

Sul punto deve altresì rilevarsi che la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'inammissibilità di nuove eccezioni nel giudizio di appello riguarda, oltre che le eccezioni in senso proprio, anche le contestazioni e rilievi che si risolvono nella deduzione di elementi di fatto già conosciuti nel corso dell'istruttoria di primo grado ed ivi non dedotti, essendo precluso all'appellante di ampliare il tema del dibattito in relazione alle sue esigenze difensive. "Infatti va considerata nuova l'eccezione fondata su elementi e circostanze non prospettate in precedenza, che introduca nel processo un nuovo tema di indagine e che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, introducendo l'esame di fatti nuovi (Cass. 27.1.1995 n. 983; Cass. 11.11.1994 n. 9457; Cass. 30.5.2003 n. 8739)" (Cass. sez. lav., 11.2.2005 n. 2855).

Nè può dubitarsi che nel caso di specie si siano allargati i temi di indagine oggetto del processo, ove si osservi che la suddetta eccezione comporta l'introduzione nel processo di ulteriori e nuovi versanti di indagine, quali la adesione di parte datoriale al CCNL indicato dal lavoratore, l'applicabilità quindi del suddetto contratto collettivo alla fattispecie in esame, il problema relativo alla applicabilità della sanzione in considerazione della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.

E pertanto il suddetto motivo di gravame non può trovare accoglimento.

E' altresì infondato il terzo motivo di ricorso concernente la erroneità della decisione della Corte territoriale in ordine alla quantificazione del danno relativo al rimorchio (con omessa motivazione sugli specifici rilievi mossi dall'appellante) ed in ordine al computo nel danno risarcibile anche dell'IVA versata dal datore di lavoro per le riparazioni effettuate.

Sul punto rileva innanzi tutto il Collegio che il vizio di omessa pronuncia, presupponendo l'effettiva obliterazione della postulazione in giudizio proposta dall'appellante, non sussiste allorchè la domanda sia stata comunque esaminata, senza che assumano alcun rilievo i motivi di rito o di merito per cui essa sia stata disattesa; ed anzi, in presenza di un rigetto della complessiva domanda, la preclusione all'esame del merito da parte del giudice di legittimità si configura come causa ostativa del vizio denunciato, anche qualora si riscontri la carenza di una esplicita confutazione da parte del giudice di merito di uno specifico rilievo sollevato. Pertanto sotto questo profilo il suddetto motivo non può trovare accoglimento.

Posto ciò, devesi altresì rilevare che il motivo in questione involge comunque la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità, atteso che il controllo del giudizio di fatto concerne esclusivamente la correttezza giuridica e la coerenza logico - formale dalle argomentazioni svolte dal decidente, ma non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale.

A ciò deve aggiungersi, per quel che riguarda la questione relativa al mancato scorporo dal danno risarcibile dell'IVA versata dal datore di lavoro, che, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l'esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all'esame degli atti.

Orbene, nel caso di specie parte ricorrente, nel rilevare che erroneamente la Corte territoriale aveva ricompreso nel danno risarcibile anche l'IVA versata dal datore di lavoro, non ha affatto specificato l'importo dell'IVA che sarebbe stata erroneamente conteggiata, e soprattutto non ha specificato a quali voci del danno risarcibile si riferirebbe tale imposta, con conseguente palese violazione del rispetto del canone di autosufficienza e di specificità che risulta fondato sull'esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare l'esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli - d'ufficio o di parte - che a tali atti facciano riferimento.

E pertanto neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Il ricorso principale va di conseguenza rigettato, ed in tale pronuncia di rigetto rimane assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalla controparte con il ricorso incidentale proposto, trattandosi di ricorso subordinato all'accoglimento del motivo di ricorso principale relativo al risarcimento del danno.

In applicazione del principio di soccombenza vanno poste a carico del ***** le spese relative al presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 23,00 oltre Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, e oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2009