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I nuovi criteri del Tribunale di Verona per la liquidazione del danno non patrimoniale

Materia: Attualità - Fonte: Valore Prassi - 16.07.2009
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Abstract: Dopo Milano anche Verona adotta nuovi criteri, a seguito delle Sezioni Unite di novembre 2008.

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(Aggiornamento del 27/10/10:  segnalo che QUI si trovano invece le tabelle orientative per le spese in alcuni procedimenti speciali in uso presso il Foro di Verona)
 
 
 
[ricordo altresì che le tabelle di Milano sono qui)
 
Nei giorni scorsi l'Osservatorio "Valore Prassi" di Verona ha licenziato, dopo una serie di incontri che hanno visto la partecipazione di magistrati di tribunale, giudici di pace e avvocati, la nuova "Proposta di criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona in tutti i casi in cui non trova applicazione la legge n. 57/01".
 
Mentre racccomando la lettura integrale (comprensiva della tabella), rimandando alla pagina del sito dell'Osservatorio, riprendo di seguito i principi contenuti nella proposta, che saranno importanti, come linee guida, anche per tutto ciò che concerne la liquidazione del danno.
 
In estrema sintesi i passaggi a mio avviso principali:
 
1)  si tratta pur sempre di criteri indicativi e non tassativi;
 
2) aggiornamento degli importi sulla base del tasso BCE anzichè dell'ISTAT (ormai ritenuto "irreale");
 
3) aumento a € 60 al giorno per ciò che concerne l'invalidità temporanea totale;
 
4) conferma della risarcibilità delle sofferenze morali, purchè allegate e provate (in questo senso ricordo l'importanza che può avere per ciò che concerne il risarcimento della sofferenza causata da lesione il ricorso ai "fatti notori") nella misura tendenziale da un terzo alla metà della somma liquidata a titolo di c.d. danno biologico;
 
5) riconoscimento di somme molto maggiori per l'invalidità temporanea nel caso del c.d. "danno biologico terminale" e, a maggior ragione, nel caso che il periodo sia vissuto dal soggetto nella consapevolezza della morte imminente;
 
6) aumento dei valori per quel che concerne la lesione del diritto al rapporto parentale con forbici inevitabilmente di ampio respiro per adattare ogni caso alla propria specificità (ad esempio, è evidente che sarà ben divero il risarcimento del danno per la morte del fratello convivente piuttosto che non convivente o con cui addirittura si sono interrotti da anni i rapporti);
 
7) riconoscimento del danno, oltre che nelle ipotesi di morte, anche nelle ipotesi di lesioni gravissime subite dal congiunto (secondo il principio che nel caso di sopravvivenza in condizioni miserrime, il congiunto non ha nemmeno la possibilità di elaborare il lutto come nel caso della morte).  
 
Renato Savoia
 
[nel testo che segue il neretto è mio, n.d.s.]
 
 
* * *
 
"PREMESSA
 
I criteri indicati nella presente proposta rispondono alla finalità di agevolare la liquidazione equitativa del danno alla persona in caso di lesione del diritto alla salute e del diritto al rapporto parentale. Essi costituiscono l’espressione di indicazioni condivise dagli operatori del diritto in sede locale, ma con finalità meramente orientative, e quindi possono essere disattesi o derogati nell’ottica (motivata) della maggiore personalizzazione possibile della liquidazione del danno, tenendo sempre presente il duplice obiettivo di assicurare l’integralità del risarcimento e di evitare la duplicazione delle voci risarcitorie.
 
1. DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE
 

1.1 DANNO DA INVALIDITA’ PERMANENTE
 
La liquidazione deve essere unitaria e deve tener conto della lesione anatomo-funzionale in sé, dei pregiudizi dinamico-relazionali e delle sofferenze morali (non solo transeunti) che abbia determinato.
Si propone il sistema della liquidazione a punto secondo la tabella di seguito riportata, elaborata sulla scorta di un’analisi statistica comparata, effettuata nel 1999, degli importi risarcitori liquidati in tutti i Tribunali del Triveneto, i cui valori sono stati aggiornati, partendo dall’ultimo aggiornamento del 30/4/08 curato dal Tribunale di Venezia ed operando una rivalutazione del 2,60 %, pari alla media del tasso BCE (misuratore attendibile delle variazioni del mercato monetario) nell’ultimo anno.
In particolare, le percentuali di invalidità ed i corrispondenti importi economici esprimono il valore della lesione anatonomo-funzionale in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali normalmente conseguenti a quella lesione.
 
(per la tabella si veda il sito dell'Osservatorio)
 
 
1.2. DANNO DA INVALIDITA’ TEMPORANEA TOTALE
 
Per il danno da invalidità temporanea totale si propone un aumento del valore tradizionalmente riconosciuto nelle tabelle del Triveneto, svincolato dalle semplici variazioni del mercato monetario, al fine di armonizzare la liquidazione di questa voce di danno con quella prevista dalle tabelle in uso presso altri Tribunali. In quest’ottica si propone quindi il valore di € 60 per ogni giorno di invalidità temporanea totale.
 
1.3 PERSONALIZZAZIONI DELLA LIQUIDAZIONE
 
La liquidazione del danno nei termini esposti può essere personalizzata con un aumento (che in linea tendenziale si indica fino al 30 %, in analogia a quanto previsto dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni), ove siano allegati e provati pregiudizi dinamico-relazionali specifici, diversi da quelli normalmente conseguenti alla lesione.
La liquidazione può essere ulteriormente personalizzata, tenuto conto delle sofferenze morali, non solo transeunti, subite in conseguenza della lesione, purché siano allegate e provate. Questa personalizzazione deve essere effettuata senza automatismi, caso per caso, tenendo presente, quali semplici elementi di riferimento, il criterio tradizionale delle percentuali (da un terzo alla metà) della somma liquidata nei termini su esposti ed il fatto notorio del tendenziale aumento progressivo della sofferenza dalle percentuali di invalidità più basse a quelle più alte.
Nella prospettiva della personalizzazione della liquidazione, al fine di evitare duplicazioni, si raccomanda ai medici legali di specificare nella CTU i criteri seguiti e gli eventuali pregiudizi considerati nella determinazione della percentuale.
 
1.4 DANNO TERMINALE
 
Nel caso di morte della vittima dopo una sopravvivenza per un apprezzabile lasso di tempo rispetto al momento della lesione può essere riconosciuto il c.d. “danno biologico terminale”, da intendersi quale danno da invalidità temporanea. Questo danno può essere liquidato attraverso un multiplo (a titolo orientativo si propone fino a 10 volte) della somma di € 60 (indicata quale valore del danno da invalidità temporanea). La liquidazione deve essere poi personalizzata, tenuto conto delle sofferenze patite tra il momento della lesione e la morte, purché tale periodo di tempo sia vissuto in modo cosciente. In particolare, nel caso in cui tale periodo di tempo sia vissuto con la consapevolezza della morte imminente, tenuto conto della massima intensità che caratterizza tale sofferenza precedente la morte, si propone a titolo orientativo una somma tra € 600 ed € 6000 per ogni giorno di sofferenza.
 
2 DANNO DA LESIONE DEL DIRITTO AL RAPPORTO PARENTALE
 
Anche in questo caso la liquidazione del danno deve essere unitaria e deve tener conto della lesione del diritto in sé e delle sofferenze che abbia determinato, ovviamente sempre nel quadro delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte.
In particolare, per la perdita del rapporto parentale, recependo le tendenze della giurisprudenza  locale e tenuto conto delle tabelle in uso presso altri Tribunali, si propone un aumento dei valori tradizionalmente riconosciuti a titolo di danno morale dalle tabelle (che facevano riferimento solo all’elemento della sofferenza e non anche alla lesione del diritto in sé) e una forbice più ampia, al fine di consentire una liquidazione “personalizzata”, tenuto conto della natura del rapporto leso, dell’intensità della lesione e delle conseguenze che abbia determinato in termini di sofferenza.
Più precisamente, per la morte del figlio (a favore di ciascun genitore), del genitore (a favore del figlio), del coniuge non separato e del convivente (a favore del coniuge o stabile convivente sopravvissuto) si propone una liquidazione da € 100.000 ad € 300.000, mentre per la morte di un fratello (a favore di ciascun fratello) si propone una liquidazione da € 20.000 ad € 120.000.
Il risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche nelle ipotesi di compromissione del rapporto parentale, pur in assenza di morte, come nel caso di lesioni gravissime causate al congiunto. In queste ipotesi la liquidazione del danno deve essere effettuata caso per caso, tenendo presente i parametri economici su indicati, quali semplici elementi di riferimento.
"
 
* * *